Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 10/12/2019 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. Adeguamento normativo. Modifiche al preambolo della l.r. 86/2009 |
Art. 2. Variazione del contesto socio economico. Modifiche al preambolo della l.r. 86/2009 |
Art. 3. Rete degli sportelli per la prevenzione dell’usura. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 86/2009 |
Art. 4. Coordinamento regionale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 86/2009 |
Art. 5. Clausola valutativa. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 86/2009 |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 3.2.185 - L.R. 10 dicembre 2019, n. 73.
Disposizioni in materia di prevenzione dell’usura. Modifiche alla l.r.86/2009.
(B.U. 13 dicembre 2019, n. 58)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera u), dello Statuto;
Vista la
Vista la
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Vista la
Considerato quanto segue:
1. Le evidenze emerse nella ricerca dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) “Il fenomeno dell’usura e del sovraindebitamento in Toscana” del gennaio 2018, ricerca che integra uno studio commissionato dalla Seconda Commissione consiliare, in particolare nella parte in cui si fa notare come il fenomeno, nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, permanga a livelli di allerta, con prospettiva di incremento e che tale tendenza risulta nei fatti agevolata dal perdurare della crisi economica;
2. È opportuno aggiornare la
3. In considerazione della gravità del fenomeno in atto nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana e della prospettiva del suo incremento, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1. Adeguamento normativo. Modifiche al preambolo della
1. Dopo l’ultimo visto del preambolo della
“Vista la
Art. 2. Variazione del contesto socio economico. Modifiche al preambolo della
1. Dopo il punto 10 del considerato del preambolo della
“10 bis. Considerate le evidenze emerse nella ricerca dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) “Il fenomeno dell’usura e del sovraindebitamento in Toscana” del gennaio 2018, in particolare nella parte in cui si sottolinea come il fenomeno, nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, permanga a livelli di allerta, con prospettiva di incremento e che tale tendenza risulta nei fatti agevolata dal perdurare della crisi economica, e la conseguente necessità di aggiornare la vigente normativa regionale, sia in relazione alle modifiche normative medio tempore intervenute a livello nazionale, sia in relazione all’esigenza di creare una maggiore sinergia fra i soggetti coinvolti nella rete degli sportelli di prevenzione dell’usura;”.
Art. 3. Rete degli sportelli per la prevenzione dell’usura. Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla fine del punto 1) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della
2. Alla fine del punto 5) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 4. Coordinamento regionale. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7 Coordinamento regionale
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura, composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio regionale. Uno dei due consiglieri nominati svolge funzioni di Vicepresidente;
c) il dirigente regionale responsabile della struttura competente in materia di prevenzione dell’usura;
d) un rappresentante, con comprovata esperienza in materia di usura, dei Confidi di cui all’articolo 13 del
e) un rappresentante, con comprovata esperienza in materia di contrasto all’usura, degli organismi di composizione della crisi riconosciuti ai sensi dell’articolo 15 della
f) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Al Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura possono essere invitati, senza diritto di voto:
a) previa intesa con le amministrazioni competenti, i rappresentanti degli uffici territoriali del Governo in Toscana, i rappresentanti delle forze dell’ordine;
b) i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle associazioni rappresentative dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni di volontariato, delle categorie professionali interessate e delle associazioni e fondazioni antimafia;
c) docenti delle università degli studi.
3. Il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura svolge funzioni di consulenza nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di usura e sovra indebitamento.
4. La Giunta regionale si avvale del coordinamento regionale per:
a) indicare gli indirizzi delle attività informative e formative della Regione di cui all’articolo 2;
b) coordinare la rete degli sportelli di cui all’articolo 3;
c) indirizzare le attività di cui all’articolo 4;
d) individuare le linee di intervento di cui all’articolo 5.
5. Il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura è costituito dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
6. Il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura ai sensi della
7. Il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura è validamente costituito con la nomina della metà dei componenti.
8. Le sedute del Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura sono valide con la presenza della metà dei componenti nominati. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura disciplina il proprio funzionamento per quanto non previsto nella presente legge.
10. La partecipazione al Coordinamento regionale è per la prevenzione dell’usura a titolo gratuito.”.
Art. 5. Clausola valutativa. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della
“a bis) attività di informazione e di sensibilizzazione del pubblico, di formazione degli operatori e di coordinamento, messe in atto per contrastare il fenomeno dell’usura”.
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.