Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 26/11/2019 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Interventi regionali |
Art. 3. Realizzazione degli interventi |
Art. 4. Soggetti attuatori |
Art. 5. Interventi per l'anno 2019 |
Art. 6. Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo |
Art. 7. Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale |
Art. 8. Norma finanziaria |
§ 3.2.184 - L.R. 26 novembre 2019, n. 71.
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
(B.U. 28 novembre 2019, n. 55)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto e l’articolo 118, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere d) e f), dello Statuto;
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Visto il
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Considerato quanto segue:
1. Il fenomeno sociale del bullismo e cyberbullismo è in continua espansione, coinvolgendo sempre più minori, fin da bambini, primariamente nel contesto scolastico e, anche in Toscana, si rileva negli anni un incremento rilevante del fenomeno;
2. Il bullismo, secondo quanto contenuto nella direttiva del Ministro della pubblica istruzione 5 febbraio 2007, n. 16 (Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo), “…si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi”;
3. Per cyberbullismo si intende, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
4. A livello europeo nel tempo sono state poste in essere, su più livelli, strategie per contrastare questo fenomeno, a partire dal programma pluriennale dell’Unione europea di cui alla
5. La gravità del fenomeno ha indotto il legislatore statale ad approvare la
6. Appare pertanto opportuno prevedere norme regionali che dispongano interventi efficaci e continuativi sul territorio toscano per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
7. Appaiono più che positive le esperienze e le attività messe in campo recentemente da soggetti istituzionali pubblici e privati in alcune scuole toscane, dove un gruppo di studenti affiancato da docenti della scuola stessa, segue un percorso di formazione per la prevenzione del bullismo in modo da essere soggetti attivi e formare successivamente i propri coetanei con la metodologia dell’educazione tra pari;
8. È fondamentale il coinvolgimento nella programmazione e nella progettazione degli interventi regionali degli enti del terzo settore così come previsto dall’articolo 55
9. Al fine di monitorare e intervenire sul piano politico e amministrativo è istituito il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo;
10. La Regione si avvale dell’Osservatorio Internet@Minori, costituito con protocollo di intesa sottoscritto in data 30 settembre 2014 dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, dal Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Toscana e dal Coordinamento nazionale dei comitati per le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome in accordo con il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, e rinnovato, con l’adesione del Consiglio regionale, il 6 giugno 2017, quale punto di riferimento regionale per tutte le attività di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e studio in materia di tutela dei minori in internet e uso corretto del web;
11. Al fine di assicurare agli studenti, agli insegnanti ed alla cittadinanza funzioni di ascolto, informazione ed orientamento ai percorsi territoriali sociosanitari dedicati, la Regione si avvale anche del Centro di ascolto regionale all'interno della rete regionale di ascolto istituita con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 910 (Costituzione della rete regionale di ascolto, informazione e orientamento dei cittadini sui percorsi socio-sanitari).
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La presente legge è volta a promuovere azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica delle persone di minore età nei loro contesti di vita, nonché azioni di monitoraggio-analisi dello sviluppo del fenomeno e dell’efficacia delle misure attuate.
2. Le azioni di prevenzione e contrasto sono svolte all’interno delle varie agenzie educative, delle famiglie, della scuola, dei luoghi di aggregazione giovanili sociali, culturali e sportivi.
Art. 2. Interventi regionali
1. La Regione promuove e sostiene, nel rispetto di quanto previsto dalla
a) azioni di sostegno alla genitorialità volte a fornire strumenti pedagogici ed educativi ai genitori nel loro compito educativo all’autonomia, al rispetto e alla socialità;
b) azioni dirette al personale scolastico ed educativo, per fornire strumenti pedagogici ed educativi sui temi del bullismo e cyberbullismo;
c) azioni svolte direttamente tra le persone di minore età, in particolare attraverso la metodologia dell’educazione tra pari per la diffusione della cultura della legalità e volte al rispetto della dignità delle persone, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto a tutte le discriminazioni nel rispetto del principio di eguaglianza tra le persone, senza distinzione alcuna;
d) azioni rivolte alle persone di minore età e alle famiglie finalizzate all’uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet nel rispetto di quanto previsto dalla
e) azioni di raccolta dati, analisi e monitoraggio del fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo e dell’efficacia delle misure di contrasto realizzate;
f) azioni per la promozione dell’uso di social media riconosciuti a livello istituzionale, per l’informazione, sensibilizzazione, contatto con i servizi dedicati alla prevenzione e presa in carico;
g) azioni per la mappatura e l’implementazione di percorsi di presa in carico territoriali, promuovendo i punti di accesso e accoglienza specifici, dedicati e diretti, e la condivisione di buone prassi per la presa in carico;
h) azioni per la promozione del raccordo tra gli sportelli di ascolto scolastici e i servizi sanitari di riferimento per la presa in carico.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, anche attraverso protocolli di intesa ed accordi tra la Regione ed i soggetti istituzionali che, a diverso titolo e nei diversi settori della vita sociale, svolgono un ruolo formativo e culturale nei confronti delle persone di minore età, attiva i seguenti interventi:
a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli insegnanti, agli studenti e alle loro famiglie e nei vari contesti associativi sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze, nel rispetto di quanto previsto dalla
b) corsi di formazione rivolti a gruppi di studenti, come educatori tra pari, finalizzati alla creazione di occasioni di ascolto e confronto all’interno delle proprie classi, in modo da rendere gli studenti protagonisti attivi nel percorso di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed informarli della possibilità di portare all’attenzione i singoli episodi, prima che assumano profili di pericolo per l’integrità psicologica se non profili di illiceità;
c) programmi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti alla promozione di consapevolezza sulle dinamiche psicologiche coinvolte, all’acquisizione di tecniche pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nonché di competenze per riconoscere l’emergere di episodi di bullismo e cyberbullismo, nel rispetto di quanto previsto dalla
d) programmi integrati di formazione nell’ambito dell’educazione civica e, in particolare, dell’educazione digitale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 della
e) istituzione di un numero verde specifico, attraverso il quale personale professionalmente qualificato del Centro di ascolto regionale, garantisce a studenti, insegnanti e cittadinanza, funzioni di ascolto, informazione ed orientamento ai servizi sociosanitari presenti sul territorio appositamente dedicati;
f) promozione dell’attivazione e dell’implementazione di sportelli di ascolto pedagogici a supporto delle istituzioni scolastiche.
3. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione si avvale dell’Osservatorio Internet@Minori, costituito con protocollo di intesa sottoscritto in data 6 giugno 2017 dal Consiglio regionale, dall’Istituto degli Innocenti di Firenze, dal Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Toscana e dal Coordinamento nazionale dei comitati per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome in accordo con il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, quale punto di riferimento regionale per tutte le attività di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e studio in materia di tutela dei minori in internet e uso corretto del web.
Art. 3. Realizzazione degli interventi
1. Le azioni e gli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono programmati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro degli strumenti previsti da:
a)
b)
c) legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
d) legge regionale 24 febbraio 2005, n.41(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
e) articolo 55 del
2. Gli interventi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), sono individuati dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 9 della
3. Le azioni e gli interventi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, possono essere realizzati:
a) direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4;
b) dai soggetti di cui all’articolo 4.
Art. 4. Soggetti attuatori
1. Sono soggetti attuatori degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2:
a) i comuni singoli o associati, anche tramite la conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione di cui all’articolo 6 ter della
b) le scuole di ogni ordine e grado, anche tramite la conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione di cui all’articolo 6 ter della
c) le aziende del servizio sanitario regionale di cui alla
d) enti di ricerca e università degli studi;
e) soggetti giuridici privati senza finalità di lucro con comprovata esperienza nel settore o rappresentativi dei comuni.
Art. 5. Interventi per l'anno 2019
1. Per l’anno 2019 la Giunta regionale, al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, promuove attività di studio e ricerca e finanzia progetti innovativi con le risorse di cui all'articolo 8.
Art. 6. Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo
1. È istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, di seguito denominato “Comitato”.
2. Il Comitato è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da:
a) l’assessore competente in materia di diritto alla salute, al welfare e all'integrazione sociosanitaria, o suo delegato;
b) l’assessore competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, o suo delegato;
c) l’assessore competente in materia di sistemi informativi, politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità, o suo delegato;
d) l’assessore competente in materia di università, ricerca, educazione alla cittadinanza e politiche di genere o suo delegato;
e) i presidenti delle commissioni consiliari competenti, o loro delegati;
f) la presidente della Commissione regionale pari opportunità o suo delegato;
g) il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, o suo delegato;
h) il presidente del CORECOM Toscana, o suo delegato;
i) tre rappresentanti designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) Toscana, due dei quali individuati all’interno del Coordinamento regionale ANCI giovani;
l) il presidente dell’Istituto degli innocenti, o suo delegato;
m) un rappresentante designato dal Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni Toscana, previa intesa con l’ente di appartenenza;
n) un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa intesa con l’ente di appartenenza;
o) il presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, o suo delegato;
p) due rappresentanti designati dal Parlamento degli studenti nel rispetto del principio della rappresentanza di genere;
q) tre rappresentanti designati da tre associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti delle persone di minore età e degli adolescenti e nelle tematiche di genere. Le associazioni sono individuate con modalità stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione da approvarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
r) un rappresentante designato dal mondo sportivo con modalità stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione da approvarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Il presidente del Comitato è individuato dalla Giunta regionale fra gli assessori di cui al comma 2.
4. Su proposta del presidente, possono essere attivati all’interno del Comitato sottogruppi di lavoro per tematiche specifiche.
5. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato funzionari regionali, rappresentanti delle forze dell’ordine, operatori sanitari, operatori del terzo settore e altre professionalità con competenze specifiche nell’ambito del bullismo e del cyberbullismo.
6. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio in relazione sia al fenomeno, sia alle misure di contrasto e prevenzione poste in atto. In particolare:
a) propone alla Giunta regionale ed alle istituzioni interessate azioni integrate finalizzate al contrasto e alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo sulla base dell'analisi dei dati regionali a disposizione;
b) fornisce collaborazione alle strutture della Giunta regionale, alle istituzioni interessate ed agli operatori del territorio per la promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle problematiche connesse al fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
c) fornisce, su richiesta della Giunta regionale o delle commissioni consiliari competenti, indirizzi, pareri e informazioni in materia, anche funzionali alla realizzazione del monitoraggio di cui all’articolo 7.
7. Il Comitato predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento.
8. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
Art. 7. Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale, anche attraverso l’elaborazione dei dati forniti dai soggetti attuatori per il tramite del Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, effettua il monitoraggio sull’evoluzione del fenomeno, sulle politiche in materia di contrasto al bullismo e cyberbullismo e sulla loro efficacia, ed invia al Consiglio regionale una relazione annuale, specificando la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti, e le risorse impiegate. La Giunta regionale definisce le nuove misure da intraprendere, anche in relazione ai dati da raccogliere sul fenomeno e sulle misure di contrasto.
Art. 8. Norma finanziaria
1. Per l'anno 2019, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021;
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2019
- In diminuzione
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00;
- In aumento
Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00.
3. Dall’attuazione di quanto previsto agli articoli 3 e 7 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.