§ 3.1.199 - L.R. 13 giugno 2019, n. 15.
Modifiche di disposizioni in materia sanitaria e socio sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:13/06/2019
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla l.r. 26/1996)
Art. 2.  (Modifica alla l.r. 3/2017)
Art. 3.  (Modifiche alla l.r. 7/2019)
Art. 4.  (Proroghe)
Art. 5.  (Invarianza finanziaria)


§ 3.1.199 - L.R. 13 giugno 2019, n. 15.

Modifiche di disposizioni in materia sanitaria e socio sanitaria.

(B.U. 20 giugno 2019, n. 47)

 

Art. 1. (Modifica alla l.r. 26/1996)

1. Il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

"5. I termini per l'esercizio del controllo sugli atti di cui al comma 2 sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre.".

 

     Art. 2. (Modifica alla l.r. 3/2017)

1. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021".

 

     Art. 3. (Modifiche alla l.r. 7/2019)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1 aprile 2019, n. 7 (Disposizioni per garantire una buona vita fino all'ultimo e l'accesso alle cure palliative nella regione Marche) è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, inoltre, per quanto previsto all'articolo 6, istituisce, presso il servizio competente in materia di sanità , un apposito elenco degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che offrono assistenza sociale e sanitaria a domicilio dei pazienti in stato di inguaribilità o fine vita, individuandone anche i criteri e le modalità di iscrizione.".

2. L'articolo 6 della l.r. 7/2019 è sostituito da seguente:

"Art. 6 (Enti del Terzo settore)

1. Per l'erogazione dei servizi previsti da questa legge, l'UCPD si avvale della collaborazione degli enti del Terzo settore iscritti nell'elenco previsto dal comma 3 dell'articolo 3 e ne coordina l'attività.

2. L'UCPD si avvale dei medesimi enti anche per la pianificazione delle attività orientate alla promozione e al mantenimento "dell'agio" in un'ottica di cambiamento, sviluppo e trasformazione, finalizzata al miglioramento della qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari.".

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/2019 le parole: "delle organizzazioni inserite" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti inseriti".

4. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 7/2019 è sostituita dalla seguente:

"l) il numero degli enti del Terzo settore iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 3 dell'articolo 3;".

 

     Art. 4. (Proroghe)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 3/2017, i tempi disciplinati con propria deliberazione dalla Giunta regionale per l'assolvimento dell'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione, previsto dal comma 3 dell'articolo 8 della medesima l.r. 3/2017, sono differiti al 30 novembre 2021.

 

     Art. 5. (Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano nè possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.