Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 05/07/2019 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/1998 |
§ 5.3.77 - L.R. 5 luglio 2019, n. 41.
Disposizioni relative alle funzioni della Regione in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 42/1998.
(B.U. 10 luglio 2019, n. 33)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, dello Statuto;
Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n.148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione);
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il
2. Risulta necessario, pertanto, dettare disposizioni integrative, modificando la l.r. 42/1198, per l’attuazione delle suddette norme in riferimento alla figura del presidente.
Approva la presente legge
Art. 1. Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della
“2 bis. Compete, inoltre, al Presidente della Giunta regionale, la nomina, su richiesta delle aziende interessate, del Presidente dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto, di cui all'articolo 54 dell’allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), del
2 ter. Per l’individuazione del presidente del consiglio di disciplina trova applicazione il seguente ordine decrescente di preferenza:
a) appartenenza alla magistratura ordinaria;
b) appartenenza alla magistratura onoraria;
c) esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
d) esercizio, anche pregresso, per almeno un quinquennio della professione di avvocato, con comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro;
e) esercizio di funzioni direttive inerenti alla gestione del personale in enti pubblici o in aziende private.
2 quater. La Regione pubblica, sul proprio sito web istituzionale, apposito avviso per la presentazione delle proposte di candidatura. L’istruttoria delle domande viene svolta da parte di una apposita commissione regionale, nominata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k bis), della
2 quinquies. Ciascuna azienda di trasporto può corrispondere al presidente del proprio consiglio di disciplina, oltre a quanto statuito dall’articolo 54, quinto comma, dell’allegato A del