Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 28/03/2019 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 |
§ V.5.174 - L.R. 28 marzo 2019, n. 15.
Modifica della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica).
(B.U. 1 aprile 2019, n. 36)
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) la lettera c) dell’articolo 2 è abrogata;
b) al comma 2 dell’articolo 3, le parole da: “Qualora tali soggetti” a: “corrispondente ente gestore.”, sono sostituite dalle seguenti: “Qualora tali soggetti esercitano la propria attività all’interno di aree naturali protette, il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione è concesso previo parere tecnico di conformità ai propri regolamenti rilasciato dal corrispondente ente gestore.
c) al comma 3 dell’articolo 3, dopo le parole: “misure di prevenzione”, sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di settore, con particolare riferimento al
d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Art. 4 Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica
1. Ai fini della tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, della migliore gestione del patrimonio zootecnico, della tutela del suolo, della selezione biologica, nonché per motivi sanitari, la Regione promuove, nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 19 della
2. In caso di verifica dell’inefficacia di detti metodi ecologici la Regione, su parere dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e comunque nel rispetto delle norme nazionali di attuazione della
3. Tutte le misure di controllo sono realizzate dalla Regione o sotto il coordinamento della stessa, su parere dell’ISPRA.
4. Gli ambiti territoriali di caccia a supporto dell’azione regionale, nonché gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 sono autorizzati ad acquistare e a detenere gabbie e reti, nonché altri mezzi necessari per la realizzazione degli interventi finalizzati a dette attività di controllo.”;
d) l’articolo 5 è abrogato;
e) dopo il comma 2 dell’articolo 8 è inserito il seguente: “2 bis. Gli indennizzi vengono corrisposti nel rispetto delle disposizioni nazionali, di cui all’articolo 26 della
f) al comma 1 dell’articolo 11, dopo le parole: “della fauna selvatiche”, sono aggiunte le seguenti: “e delle norme nazionali di attuazione”;
g) il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “3. Il contributo finanziario di cui al comma 2 copre l’intera spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi di prevenzione, nel limite delle disposizioni nazionali, di cui all’articolo 26 della
h) al comma 3 dell’articolo 14, dopo le parole: “imprese agricole”, sono aggiunte le seguenti: “e di acquacoltura”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della