§ 3.1.195 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 50.
Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:27/12/2018
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Modifica della L.R. 19/2012.
Art. 2.  Modifiche della L.R. 21/2016.
Art. 3.  Modifica alla Tabella C della L.R. 43/2018.
Art. 4.  Invarianza finanziaria.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.195 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 50.

Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e sanitarie.

(B.U. 3 gennaio 2019, n. 1)

 

Art. 1. Modifica della L.R. 19/2012.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"), come già modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019".

 

     Art. 2. Modifiche della L.R. 21/2016.

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), dopo le parole: "continuano ad applicarsi" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto al comma 1-bis,".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della L.R. 21/2016, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la capacità massima dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni a valenza socio-assistenziale e di quelli a valenza socio-sanitaria è, rispettivamente, pari a 10 e 15 utenti.".

 

     Art. 3. Modifica alla Tabella C della L.R. 43/2018.

1. Alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 8 "Cooperazione e associazionismo" della Tabella C "Autorizzazioni di spesa" della legge regionale 24 ottobre 2018, n. 43 (Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020), le parole del primo rigo "per le attività di supporto alla Regione Marche di cui alla L.R. 15/2012 - art. 9, comma 2" sono sostituite dalle parole: "quale centro di promozione all'azione di volontariato".

 

     Art. 4. Invarianza finanziaria.

1. Dall'applicazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.