Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 31/12/2018 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 |
Art. 2. Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 |
Art. 3. Modifiche all'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018 |
Art. 4. Modifiche all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 |
Art. 5. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.370 - Ordinanza 31 dicembre 2018, n. 70.
Proroga di termini stabiliti nelle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 agosto 2018. Modifiche all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017.
(G.U. 26 gennaio 2019, n. 22)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del
Visto il
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
l'art. 6, il quale disciplina in via generale i criteri e la modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata;
l'art. 12, comma 6, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonchè le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al precedente comma 5 del medesimo articolo;
l'art. 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura posta alle proprie dipendenze anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e in particolare l'art. 7, che al comma 1, come modificato dapprima dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, quindi dall'art. 1, comma 7, lettera a), dell'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, successivamente dall'art. 4, comma 6, dell'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, e infine dall'art. 1 dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018, fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli interventi da eseguire sugli immobili suindicati;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e in particolare l'art. 9, che al comma 1, come modificato dapprima dall'art. 5, comma 8, lettera a), dell'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, successivamente dall'art. 10, comma 1, lettera g), dell'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018, e infine dall'art. 2 dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018, fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli interventi da eseguire sugli immobili a uso abitativo con danni gravi;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018, recante «Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività» e in particolare l'art. 3, il quale al comma 1, come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018, fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli interventi di delocalizzazione in questione;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017, recante «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Rilevato che fra le ragioni che hanno indotto il legislatore a disporre una proroga di ulteriori due anni della gestione straordinaria della ricostruzione vi è certamente, sulla scorta dei dati forniti dai territori interessati, la necessità di un ulteriore lasso di tempo per consentire l'avvio a regime degli interventi di ricostruzione «pesante» relativi agli immobili a uso abitativo con danni gravi e a quelli adibiti a uso produttivo;
Ritenuto, pertanto, che è necessario disporre un'ulteriore proroga dei termini fissati dalle suindicate ordinanze n. 13, n. 19 e n. 68 per la presentazione da parte degli interessati delle domande di accesso a contributo per i suddetti interventi di ricostruzione, nonchè per gli interventi di delocalizzazione definitiva degli immobili a uso agricolo e zootecnico, che solo di recente sono stati autorizzati con l'ordinanza n. 68 e verosimilmente necessitano di un ulteriore lasso di tempo per la predisposizione dei progetti da parte dei soggetti che vi sono interessati;
Ritenuto che per le suddette proroghe appare congruo individuare il termine del 31 dicembre 2018, quanto alle ordinanze n. 13 e n. 19, e quello del 31 luglio 2019, quanto all'ordinanza n. 68;
Ritenuta, inoltre, la necessità di intervenire sulla norma dell'ordinanza n. 15 del 2017 relativa al rimborso delle spese di trasporto ai consulenti ed agli esperti della struttura commissariale centrale, al fine di consentire un più efficace e proficuo impegno per più giorni settimanali anche agli esperti non residenti nei comuni dove ha sede la struttura medesima;
Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 31 dicembre 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del
Ritenuto di dover disporre l'immediata pubblicazione e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle more della trasmissione alla Corte dei conti per il visto di legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell'urgente e indifferibile necessità di evitare ogni soluzione di continuità dell'attività degli Uffici speciali per la ricostruzione nella ricezione e istruzione delle domande di contributo per gli interventi in questione;
Dispone:
Art. 1. Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
1. All'art. 7 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, al comma 1, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2019».
Art. 2. Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
1. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 1, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2019».
Art. 3. Modifiche all'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, al comma 1, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 luglio 2019».
Art. 4. Modifiche all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017
1. All'art. 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017, al comma 3 il secondo periodo è soppresso.
Art. 5. Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 5