§ 2.1.329 - L.R. 12 ottobre 2018, n. 56.
Disposizioni in materia di capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti e di reclutamento speciale finalizzato al superamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:12/10/2018
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti. Modifiche all’articolo 22 bis della l.r. 1/2009
Art. 2.  Immissione in ruolo di personale a tempo indeterminato. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2018
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.1.329 - L.R. 12 ottobre 2018, n. 56.

Disposizioni in materia di capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti e di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 32/2018.

(B.U. 19 ottobre 2018, n. 47)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e in particolare l'articolo 20;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti);

 

Considerato quanto segue:

1. La modifica dell’articolo 22 bis della l.r. 1/2009 si rende necessaria al fine di chiarire la portata della disposizione avente ad oggetto la ripartizione della capacità assunzionale complessiva fra gli enti del sistema regionale, in modo tale da garantire la sostenibilità della spesa da parte dei singoli enti, ivi inclusi quelli di piccole dimensioni, in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”);

2. La modifica dell’articolo 1 della l.r. 32/2018 si rende necessaria al fine dell’adeguamento della disposizione alla dichiarazione di impegno resa dal Presidente della Giunta regionale nell’ambito del procedimento di leale collaborazione e di consultazione con il Governo, preliminare all’eventuale impugnazione per profili di illegittimità costituzionale. Tale modifica normativa garantisce il preventivo espletamento delle procedure di ricollocazione del personale in disponibilità di cui all'articolo 34 bis del d.lgs. 165/2001 nell’ambito delle procedure di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato;

3. In considerazione dell’urgenza di avviare la procedura per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato, è opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti. Modifiche all’articolo 22 bis della l.r. 1/2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 22 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) sono aggiunte le parole: “, garantendo comunque per ciascuno di essi il rispetto dei limiti posti allo stesso dall’applicazione dell’articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”)”.

 

     Art. 2. Immissione in ruolo di personale a tempo indeterminato. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2018

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), le parole: “, senza procedere al preventivo espletamento delle procedure di cui all’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni),” sono soppresse.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.