Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 28/12/2018 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Bilancio di previsione 2019-2021) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.200 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 25.
Bilancio di previsione 2019 - 2021
(B.U. 29 dicembre 2018, n. 52, suppl.)
Art. 1. (Bilancio di previsione 2019-2021)
1. Per l'esercizio finanziario 2019 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
2. Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del
3. Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2
4. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, del
a) la nota integrativa (allegato 1) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 11 e 15;
b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10/a-b-c);
k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);
m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del
n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del
o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (allegato 15);
p) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 16);
q) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 17);
r) il prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della
s) altresì allegata al bilancio, in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del
5. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, del
6. E' disposto per gli anni 2019-2021 l'utilizzo degli spazi finanziari, di cui alla tabella 2 del comma 495 ter dell'articolo 1 della
7. È altresì autorizzato per il finanziamento degli investimenti, il ricorso all'indebitamento rispettivamente per € 65.505.468,00 nel 2019, € 69.890.947,00 nel 2020 ed € 131.383.327,00 nel 2021. ai sensi dell'articolo 10 della
8. L'indebitamento di cui ai commi 5, 6 e 7 potrà essere contratto dalla Giunta regionale per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla 'Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a € 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della
9. Le condizioni dell'indebitamento di cui ai commi 5, 6 e 7 possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della
10. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 5 potrà decorrere dal 1 gennaio 2021; il relativo onere annuo per l'anno 2021 per quanto riguarda la quota interessi rispettivamente pari a € 32.153.428,00 è posto a carico del Programma 01 della Missione 50 'Debito Pubblico' e per quanto riguarda la quota capitale pari a € 15.575.232 ,00, è posto a carico del Programma 02 della Missione 50 'Debito Pubblico' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021. A tale onere è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
11. L'ammortamento degli indebitamenti di cui ai commi 6 e 7 potrà decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2020 con riferimento all'anno 2019, dal 1° gennaio 2021 con riferimento all'anno 2020 e dal 1° gennaio 2022 con riferimento all'anno 2021; i relativi oneri annui trovano capienza negli stanziamenti della Missione 50 'Debito Pubblico' - Programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo l 'Spese correnti' per quanto riguarda la quota interessi e al Programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 4 'Rimborso prestiti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
12. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del
13. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito mediante iscrizione nel bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati ai commi 10 e 11.
14. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.
15. All'onere valutato rispettivamente in € 28.426,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 connesso alle attività di mantenimento del rating di cui al comma 14, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate al Programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' della Missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - Titolo 1 'Spese correnti'.
16. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 5, 6 e 7 la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
17. In relazione a quanto disposto dall'articolo 69, commi 9-11, del
18. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 16, è altresì autorizzata la spesa complessiva di € 1.100.000,00, di cui € 1.000.000,00 riguardanti il Servizio sanitario regionale stanziati alla Missione 13 'Tutela della salute' - Programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' ed € 100.000,00 stanziati alla Missione 60 'Anticipazioni finanziarie' - Programma 01 'Restituzione anticipazioni di tesoreria'.
19. È autorizzata, per il finanziamento indistinto del Servizio socio-sanitario regionale, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2019 di € 18.832.135.583,00 stanziati alla Missione 13 'Tutela della Salute' - Programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA', in relazione a quanto disposto:
- dal
- dal
- dal
- dal
- dall'articolo 2, comma 67-bis, della
- dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, rep. n. 82/CSR;
- dalle disposizioni finanziarie per l'ambito sanitario di cui all'articolo 1, commi 133 e 560, della
- dalle disposizioni finanziarie per l'ambito sanitario di cui all'articolo 1, commi 392, 394, 408 e 409 della
- dall'articolo 1, comma 778 della
20. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2019, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2019 tali attività siano trasferite alle aziende sanitarie, si provvederà ad assicurare alle medesime, con deliberazione della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
21. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 19 per assicurare l'esercizio delle funzioni del Servizio socio-sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie nonché le erogazioni di cassa nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio socio - sanitario regionale.
22. L'articolo 6 (Misure per il contenimento della spesa pubblica) della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2019-2021' è sostituito dal seguente:
'Art. 6 (Misure per il contenimento della spesa pubblica)
1. A decorrere dal 2019, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi, già in essere, in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale, sono rideterminati secondo il metodo di calcolo contributivo o altro metodo che tenga conto della contribuzione effettivamente versata.' [1].
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
[1] Il riferimento è alla