§ 5.5.117 - L.R. 3 luglio 2018, n. 34.
Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge regionale. Modifiche alla l.r. 7/2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:03/07/2018
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Acque interne. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2005
Art. 2.  Divieti. Modifiche all’ articolo 18 bis della l.r. 7/2005
Art. 3.  Vigilanza e sanzioni. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 7/2005


§ 5.5.117 - L.R. 3 luglio 2018, n. 34.

Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge regionale. Modifiche alla l.r. 7/2005.

(B.U. 11 luglio 2018, n. 28)

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

 

Considerato quanto segue:

1. In sede di verifica di legittimità costituzionale della legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollevato un dubbio di legittimità con riferimento all’articolo 2, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui non prevede l’esclusione dall’ambito di applicazione della legge delle acque interne presenti nelle aree protette. Al fine di dare seguito all’impegno assunto di modificare la legge, si interviene per chiarire che le norme regionali che regolano l’esercizio della pesca nelle acque interne non si applicano alle acque interne presenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali statali e nelle aree protette regionali. Conseguentemente, si modifica anche la norma relativa alla vigilanza per eliminare il riferimento agli agenti dipendenti di parchi nazionali e regionali;

2. È necessario modificare la norma che prevede i divieti per l’installazione delle reti da pesca e delle reti da posta. In particolare, è necessario reintrodurre i divieti d’installazione delle reti da posta previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) che per mero errore materiale, non erano stati riportati nella l.r. 59/2017. Inoltre, a seguito di una più approfondita valutazione tecnica per le reti da pesca, risulta opportuno rimodulare la relativa disciplina di divieto, al fine di non limitare eccessivamente le attività di pesca, anche laddove questo non rispondesse ad obiettivi di tutela della fauna ittica;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Acque interne. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2005

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) sono inserite le parole: “, ad esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nel sistema regionale delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).”.

 

     Art. 2. Divieti. Modifiche all’ articolo 18 bis della l.r. 7/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 18 bis della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“1. È vietato disporre:

a) reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta;

b) reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d’acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d’acqua.”.

 

     Art. 3. Vigilanza e sanzioni. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 7/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 7/2005 le parole: “o di parchi nazionali e regionali” sono soppresse.