Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 caccia e pesca |
Data: | 17/10/2017 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2005 |
Art. 2. Acque interne. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2005 |
Art. 3. Consulta ittica regionale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2005 |
Art. 4. Esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche all' articolo 4 bis della l.r. 7/2005 |
Art. 5. Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche. Inserimento dell' articolo 4 ter nella l.r. 7/2005 |
Art. 6. Concessione di acqua per la piscicoltura. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/2005 |
Art. 7. Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 7/2005 |
Art. 8. Impianti per la pesca a pagamento. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 7/2005 |
Art. 9. Retoni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/2005 |
Art. 10. Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 7/2005 |
Art. 11. Licenze di pesca. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 7/2005 |
Art. 12. Pesca dilettantistica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/2005 |
Art. 13. Commercio e detenzione di specie ittiche. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/2005 |
Art. 14. Divieti. Inserimento dell' articolo 18 bis nella l.r. 7/2005 |
Art. 15. Sanzioni amministrative. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 7/2005 |
Art. 16. Vigilanza e sanzioni. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 7/2005 |
Art. 17. Guardie ittiche volontarie. Inserimento dell' articolo 20 bis nella l.r. 7/2005 |
Art. 18. Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2005 |
Art. 19. Norma transitoria |
§ 5.5.113 - L.R. 17 ottobre 2017, n. 59.
Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005.
(B.U. 25 ottobre 2017, n. 44)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma 4, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 21 luglio 2017;
Considerato quanto segue:
1. Dall'esperienza gestionale maturata a seguito del riordino istituzionale è emersa la necessità di intervenire sulle disposizioni della
2. Al fine di assicurare una migliore gestione della fauna ittica è opportuno ridefinire le acque pubbliche per comprendervi tutte le acque nelle quali possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale, rinviando alla competente struttura della Giunta regionale il compito di individuare le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca; la necessità di gestire in modo efficace gli invasi posti all'interno dei parchi urbani rende necessario attribuire ai comuni, responsabili dei parchi, anche le competenze in materia di fauna ittica e di pesca su tali invasi;
3. Per garantire la massima rappresentatività è necessario intervenire a modificare le disposizioni relative alla composizione della Consulta ittica regionale;
4. Le difficoltà applicative derivanti dall’individuazione delle associazioni di pescatori che agiscono unitariamente e l'esigenza di individuare a livello regionale associazioni piscatorie dilettantistiche rende necessario introdurre un elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche;
5. Per assicurare che il piano regionale per la pesca nelle acque interne disciplini anche i profili di carattere gestionale relativi alle immissioni di fauna ittica, alla individuazione e attuazione dei metodi di controllo e alla gestione degli istituti ittici, prima assicurati a livello provinciale, è necessario ampliare i contenuti della pianificazione;
6. Al fine di adeguare l'impianto sanzionatorio alle disposizioni nazionali introdotte con la
7. Per assicurare che gli operatori volontari di vigilanza ittica dispongano delle necessarie conoscenze e competenze è necessario prevedere un esame di abilitazione per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di guardia ittica volontaria;
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della
1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della
" 3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci viventi nelle acque interne ".
Art. 2. Acque interne. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della
" 3. Sono considerate acque interne di interesse per la pesca tutte le acque pubbliche in cui, per la qualità delle acque stesse, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale. ”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della
" 3 bis. Le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca sono individuate con atto della competente struttura della Giunta regionale e inserite in un apposito elenco. ".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della
" 5 bis. Gli invasi naturali ed artificiali presenti all'interno dei parchi urbani sono gestiti, per le finalità della presente legge, dai comuni competenti per territorio. ".
Art. 3. Consulta ittica regionale. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della
“ 2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta:
a) dal dirigente regionale competente;
b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti di cui all'articolo 4 ter;
c) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale;
d) da due rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali maggiormente rappresentative e riconosciute a livello regionale;
e) dal responsabile della struttura competente in materia di mare dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) o suo delegato. ”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
“ 2 bis. Per argomenti di particolare rilievo scientifico il presidente della Consulta, anche su proposta della maggioranza dei componenti della stessa, può richiedere la partecipazione di esperti di istituti di ricerca ed università. ".
Art. 4. Esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche all' articolo 4 bis della
1. Il comma 1 dell'articolo 4 bis della
“ 1. La competente struttura della Giunta regionale, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e delle associazioni piscatorie dilettantistiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 ter, per l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) gestione delle zone di frega;
b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica;
c) gestione delle zone a regolamento specifico;
d) gestione di campi gara;
e) rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;
f) gestione degli incubatoi ittici pubblici;
g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua ridestinazione;
h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela;
i) interventi di contenimento o riduzione e controllo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e). ”.
Art. 5. Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche. Inserimento dell' articolo 4 ter nella
1. Dopo l'articolo 4 bis della
" Art. 4 ter. Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla
b) avere un minimo di trecento soci residenti in Toscana;
c) avere un'articolazione territoriale su almeno tre sedi provinciali in Toscana;
d) avere tra i propri fini statutari la promozione della pesca dilettantistica e la tutela della fauna ittica.
3. Le associazioni aventi i requisiti di cui al comma 2, presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, richiesta di iscrizione all’elenco alla competente struttura della Giunta regionale, che la approva entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
4. I requisiti di cui al comma 2 sono verificati dalla competente struttura della Giunta regionale con periodicità annuale e la verifica della perdita di uno o più degli stessi determina la cancellazione dall’elenco delle associazioni. ” .
Art. 6. Concessione di acqua per la piscicoltura. Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della
“ 2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale, per una durata non superiore a dieci anni. ”.
Art. 7. Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
“ Art. 8 - Piano regionale per la pesca nelle acque interne
1. Tutte le acque pubbliche interne di interesse per la pesca di cui all'articolo 2 sono soggette a pianificazione.
2. Il Consiglio Regionale approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne.
3. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare:
a) la suddivisione in zone ittiche, indicate all'articolo 10, comma 1, dei corpi idrici di cui all'articolo 2, comma 3 bis;
b) i criteri per la realizzazione e la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a luoghi, tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;
d) l'elenco delle specie ittiche autoctone e le misure di tutela da adottare per la loro conservazione;
e) l'elenco delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione ed i relativi metodi di controllo da adottare;
f) le linee di indirizzo per le immissioni ittiche ed i criteri di gestione degli impianti ittiogenici pubblici della Toscana;
g) i corpi idrici sui quali possono essere installati i retoni di cui all'articolo 13, tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonché della sostenibilità rispetto alla risorsa ittica, determinandone altresì le modalità di esercizio e le misure;
h) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.
4. Per la predisposizione e il monitoraggio del piano di cui al comma 3, la Regione si avvale dell’ARPAT e può avvalersi del supporto tecnico scientifico di istituti di ricerca ed università. ".
Art. 8. Impianti per la pesca a pagamento. Sostituzione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
“ Art. 12 - Impianti per la pesca a pagamento
1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alla competente struttura della Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:
a) mappa topografica dell'area in cui ricade l’impianto;
b) indicazione delle specie ittiche presenti e di quelle che si intende immettere;
c) indicazione della connettività, in entrata ed in uscita, con il reticolo idrografico pubblico.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, la competente struttura della Giunta regionale può disporre, in particolare quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, limitazioni relativamente alle specie ittiche che possono essere immesse ed in merito all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. La competente struttura della Giunta regionale può disporre sopralluoghi negli impianti di cui al comma 1.
4. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
5. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare fauna ittica viva. ”.
Art. 9. Retoni. Modifiche all'articolo 13 della
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 della
2. Il comma 6 dell'articolo 13 della
“ 6. Dalla data di entrata in vigore della
Art. 10. Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna. Sostituzione dell'articolo 14 della
1. L'articolo 14 della
“ Art. 14 - Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna
1. L’immissione nelle acque interne della Regione di specie ittiche alloctone è vietata.
2. La struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino sommovimento del fondo alveo, l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica ed indicazioni operative volte a minimizzare gli impatti sull'ittiofauna, determinati dalla struttura competente in materia di pesca nelle acque interne sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.
3. Nel caso di opere e interventi che comunque comportino la limitazione, anche temporanea, delle condizioni biogeniche del corpo idrico, sono previsti obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica nel rispetto delle procedure di cui al comma 2.
4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino un'interruzione della continuità fluviale prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In caso di opere regionali sono previste misure di mitigazione. ”.
Art. 11. Licenze di pesca. Modifiche all'articolo 15 della
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della
“ d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21. ”.
2. Al comma 3 dell'articolo 15 della
Art. 12. Pesca dilettantistica. Modifiche all'articolo 17 della
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della
“ a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze; ".
Art. 13. Commercio e detenzione di specie ittiche. Modifiche all'articolo 18 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r.7/2005 è aggiunto il seguente:
“ 3 bis. È vietato il commercio di pesci catturati nell'esercizio della pesca dilettantistica. ”.
Art. 14. Divieti. Inserimento dell' articolo 18 bis nella
1. Dopo l'articolo 18 della
" Art. 18 bis. Divieti
1. È vietato disporre reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.
2. Sono altresì vietate le seguenti attività:
a) la pesca con le mani;
b) la pesca subacquea;
c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
d) la pesca mediante prosciugamento;
e) la pesca con materiale esplodente;
f) la pesca con la corrente elettrica;
g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano;
h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;
i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
j) la pesca con l'utilizzo di specie vertebrate vive come esca.
3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca esche, ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa, anche estetica, dei luoghi.
4. È fatto divieto di pesca nei corsi d'acqua soggetti ad asciutta laddove il tratto bagnato continuativamente da acque defluenti sia lungo meno di 200 metri.
5. È vietata l'immissione di fauna ittica nelle acque pubbliche senza il documento di trasporto rilasciato dall'ente gestore per gli impianti ittici pubblici o senza autorizzazione della Regione.
6. Nell'esercizio di pesca con la bilancia è vietata la pasturazione.
7. È vietato trasferire da un luogo ad un altro fauna ittica viva prelevata nell'esercizio della pesca dilettantistica, salvo i casi espressamente autorizzati dalla Regione e gli interventi di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere g) e h).
8. È vietato impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponendo in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o recare molestie ai pescatori nel corso delle loro attività. ”.
Art. 15. Sanzioni amministrative. Sostituzione dell'articolo 19 della
1. L'articolo 19 della
“ Art. 19 - Sanzioni amministrative
1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.
2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 30,00. Se entro dieci giorni dalla contestazione il soggetto non provvede a dimostrare il possesso della licenza valida al momento del controllo, all'organo che ha operato l'accertamento, è contestata anche la violazione di cui al comma 1.
3. Chi causa morie di fauna ittica è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla Regione i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.
4. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 5 e 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00, per ciascun capo.
5. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00 per ciascun capo.
6. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 bis, commi 1 e 4, e la violazione alle disposizioni sui luoghi e tempi per l'esercizio della pesca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
7. La violazione delle disposizioni sui limiti di cattura della fauna ittica di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 per ogni capo.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere d) e f), della
9. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera h), relativamente alla tabellazione abusiva, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
10. La violazione del divieto di cui all'articolo 18 bis, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.
11. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento attuativo della stessa non espressamente richiamate nel presente articolo, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.
12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'articolo 20.
13. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della
Art. 16. Vigilanza e sanzioni. Sostituzione dell'articolo 20 della
1. L'articolo 20 della
“ Art. 20 - Vigilanza e sanzioni
1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e/o delle associazioni di cui all'articolo 4 ter, delle associazioni venatorie di cui all'articolo 34 della
2. L'attività di vigilanza ittica volontaria è svolta dai soggetti appartenenti alle associazioni di cui al comma 1 che abbiano conseguito l'attestato di idoneità rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20 bis ed in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria.
3. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1, possono chiedere l'esibizione della licenza, del pescato, di attrezzature da pesca, esche e pasture alle persone trovate in esercizio o attitudine di pesca. ”.
Art. 17. Guardie ittiche volontarie. Inserimento dell' articolo 20 bis nella
1. Dopo l'articolo 20 della
“ Art. 20 bis. Guardie ittiche volontarie
1. La qualifica di guardia ittica volontaria è riconosciuta, ai sensi dell’articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 163, comma 3, lettera b), del
2. L'attestato di idoneità è rilasciato dalla struttura competente della Giunta regionale, previo superamento di un esame di idoneità.
3. L'esame di idoneità concerne le materie di ecologia e zoologia ittica, legislazione in materia di pesca e tecniche e attrezzature da pesca, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica.
4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
5. Per la preparazione all'esame di idoneità la Regione può istituire corsi aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3.
6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'articolo 4 ter, previo nulla osta della Regione.
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della l.r.59/2017, siano in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l'abilitazione di cui al comma 2. Detti soggetti devono partecipare ai corsi di cui al comma 5, entro un anno dalla prima attivazione degli stessi, con frequenza obbligatoria per almeno due terzi dei giorni previsti. ”.
Art. 18. Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 21 della
1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 21 della
“ j) i prelievi a fini di studio e tutela. ”.
2. La lettera k) dell'articolo 21 della
Art. 19. Norma transitoria
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della
2. Le modifiche alla
3. L’efficacia delle modifiche all’articolo 4 bis della