§ 4.1.96 - L.R. 14 maggio 2018, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 “Disciplina dell’agricoltura biologica”.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:14/05/2018
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 76/1997)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 13 della l.r. 76/1997)
Art. 3.  (Disposizioni transitorie)
Art. 4.  (Invarianza finanziaria)


§ 4.1.96 - L.R. 14 maggio 2018, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 “Disciplina dell’agricoltura biologica”.

(B.U. 24 maggio 2018, n. 44)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 76/1997)

1. L’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell’agricoltura biologica) è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Prodotti biologici nei servizi di ristorazione collettiva)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, promuove il consumo di prodotti biologici all’interno dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono:

a) i servizi di refezione scolastica, così come indicati al comma 5 bis dell’articolo 64 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) i servizi di ristorazione universitaria di cui all’articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio);

c) i servizi di ristorazione delle strutture pubbliche e private accreditate di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;

d) i servizi di ristorazione delle strutture sanitarie accreditate extraospedaliere intensive e estensive e i servizi di ristorazione delle strutture sociosanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, nonché delle strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2016.

3. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva devono prevedere che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura non inferiore al 40 per cento del peso totale complessivo da prodotti biologici, privilegiando quelli del territorio marchigiano, in conformità ai criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva enunciati nel piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano la norma di cui al comma 3 compatibilmente con le esigenze dietologiche ed assistenziali dei pazienti.

5. Nella stipulazione degli accordi e dei contratti indicati agli articoli 20 e 21 della l.r. 21/2016, la Regione e i Comuni prevedono l’utilizzo di una percentuale di prodotti biologici da parte delle strutture private nella misura non inferiore al 40 per cento del peso totale complessivo.

6. Resta salvo quanto previsto dal decreto ministeriale indicato al comma 5 bis dell'articolo 64 del d.l. 50/2017 in materia di qualificazione del servizio di refezione scolastica quale mensa biologica.

7. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti che forniscono i servizi di ristorazione collettiva ai sensi del presente articolo inviano alla Giunta regionale i dati riguardanti l’utilizzo nell’anno precedente di prodotti biologici, con l’indicazione della tipologia, delle quantità e dell’origine geografica dei prodotti stessi. A tal fine, la Giunta regionale adotta apposita deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 76/1997)

1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 76/1997 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 10 e 11.”.

 

     Art. 3. (Disposizioni transitorie)

1. Le percentuali stabilite all’articolo 12 della l.r. 76/1997, come sostituito dall’articolo 1, si applicano alle procedure per la fornitura di servizi di ristorazione collettiva avviate dopo l’entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale adotta le disposizioni previste al comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 76/1997, come sostituito dall’articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 4. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.