§ 2.1.152 - L.R. 27 luglio 2018, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive).


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:27/07/2018
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive).
Art. 2.  Modifica all'articolo 11 della L.R. 46/1984.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 14 della L.R. 46/1984.
Art. 4.  Norma di invarianza finanziaria.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.152 - L.R. 27 luglio 2018, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive).

(B.U. 1 agosto 2018, n. 10)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive).

1. Al primo comma dell'articolo 5 della L.R. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 (Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati) e successive modificazioni e integrazioni, in possesso dei requisiti di cui al terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private".
2. Il secondo comma dell'articolo 5 della L.R. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. L'accertamento di idoneità all'attività sportivo-agonistica deve essere effettuato in conformità alle vigenti disposizioni nazionali personalmente dallo specialista all'interno di non più di tre strutture sanitarie autorizzate ai sensi del primo comma.".

3. Il terzo comma dell'articolo 5 della L.R. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Al quarto comma dell'articolo 5 della L.R. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "la sede operativa presso cui possono operare" sono sostituite dalle seguenti: "le strutture sanitarie autorizzate presso cui possono operare".

5. Al quinto comma dell'articolo 5 della L.R. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e terzo" sono soppresse e le parole: "ai sensi del quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei commi secondo e quarto".

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 11 della L.R. 46/1984.

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della L.R. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 14 della L.R. 46/1984.

1. Prima del primo comma dell'articolo 14 della L.R. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

"01. La sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 400,00 si applica nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, secondo comma;

b) mancato rispetto delle tariffe fissate ai sensi dell'articolo 5, settimo comma.

02. Nei casi di recidiva di cui al comma 01, lettere a) e b), si applica una sanzione pecuniaria compresa fra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 800,00.".

2. Il secondo comma dell'articolo 14 della L.R. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

"2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, provvede il personale di vigilanza e ispezione delle Aziende socio sanitarie liguri individuato dal Direttore generale.

2-bis. Alle sanzioni amministrative di cui ai commi 01, 02 e primo si applica la legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).".

 

     Art. 4. Norma di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri per la finanza regionale.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.