Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 27/07/2018 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive). |
Art. 2. Modifica all'articolo 11 della L.R. 46/1984. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 14 della L.R. 46/1984. |
Art. 4. Norma di invarianza finanziaria. |
Art. 5. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 2.1.152 - L.R. 27 luglio 2018, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive).
(B.U. 1 agosto 2018, n. 10)
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al primo comma dell'articolo 5 della
2. Il secondo comma dell'articolo 5 della
"2. L'accertamento di idoneità all'attività sportivo-agonistica deve essere effettuato in conformità alle vigenti disposizioni nazionali personalmente dallo specialista all'interno di non più di tre strutture sanitarie autorizzate ai sensi del primo comma.".
3. Il terzo comma dell'articolo 5 della
4. Al quarto comma dell'articolo 5 della
5. Al quinto comma dell'articolo 5 della
Art. 2. Modifica all'articolo 11 della
1. Il terzo comma dell'articolo 11 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 14 della
1. Prima del primo comma dell'articolo 14 della
"01. La sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 400,00 si applica nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, secondo comma;
b) mancato rispetto delle tariffe fissate ai sensi dell'articolo 5, settimo comma.
02. Nei casi di recidiva di cui al comma 01, lettere a) e b), si applica una sanzione pecuniaria compresa fra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 800,00.".
2. Il secondo comma dell'articolo 14 della
"2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, della
2-bis. Alle sanzioni amministrative di cui ai commi 01, 02 e primo si applica la
Art. 4. Norma di invarianza finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri per la finanza regionale.
Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.