§ 1.5.180 - L.R. 9 marzo 2018, n. 1.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020. 1° provvedimento


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:09/03/2018
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Stati di previsione dell’entrata e della spesa)
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020))
Art. 3.  (Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato presunto alla chiusura dell’esercizio 2017)
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.180 - L.R. 9 marzo 2018, n. 1.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020. 1° provvedimento

(B.U. 14 marzo 2018, n. 4)

 

Art. 1. (Stati di previsione dell’entrata e della spesa)

1. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione, esercizi 2018-2020, sono apportate le seguenti variazioni:

- per l’anno finanziario 2018

entrate di competenza per euro 79.583.561,56 e di cassa per euro 68.895.511,44 e autorizzati impegni di spesa per euro 79.583.561,56 e pagamenti per euro 68.895.511,44;

- per l’anno finanziario 2019

entrate di competenza per euro 15.044.774,00 e autorizzati impegni di spesa per euro 15.044.774,00;

- per l’anno finanziario 2020

entrate di competenza per euro 15.044.774,00 e autorizzati impegni di spesa per euro 15.044.774,00.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020))

1. L’articolo 2 della l.r. 31/2017 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l’esercizio 2018 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell’indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi)

1. Ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell’articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’anno 2018 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell’esercizio 2018 nell’importo di euro 37.020.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

b) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2016 autorizzato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 novembre 2017, n. 28 (Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019 - III provvedimento), nell’importo di euro 59.009.146,18 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 28/2017, nell’importo di euro 43.158.422,87 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 28/2017, nell’importo di euro 21.614.128,63 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte IV;

e) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 28/2017, nell’importo di euro 27.313.889,38 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte V.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l’emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2018, 2019 e 2020 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2018-2020, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2020 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all’andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.”.

 

     Art. 3. (Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato presunto alla chiusura dell’esercizio 2017)

1. La quota del saldo finanziario vincolato e accantonato presunto alla chiusura dell’esercizio 2017 applicato con il presente provvedimento risulta pari ad euro 10.688.050,12, ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:

 

MISSIONE

PROGRAMMA

IMPORTO – esercizio 2016

1

1

1.145.177,93

1

3

298.164,88

1

4

30.037,67

1

5

126.950,30

1

6

65.391,11

1

7

7.749,90

1

8

90.175,60

1

10

213.988,48

1

11

3.764,54

1

12

63.768,75

4

2

30.037,67

4

4

23.483,66

4

5

29.772,37

5

1

7.498,09

5

2

41.274,47

5

3

37.571,10

6

1

22.495,09

7

1

175.399,54

7

2

29.625,16

8

1

328.830,07

8

2

42.865,03

9

1

311.515,56

9

2

18.079,73

9

3

18.620,54

9

4

7.461,69

9

5

48.287,50

9

6

59.050,03

9

7

3.764,54

9

8

45.439,40

9

9

37.571,10

10

1

45.032,81

10

2

25.842,06

10

3

3.764,54

10

5

33.763,94

11

1

540.943,91

11

2

40.852,94

11

3

7.498,09

12

1

7.498,09

12

2

165.729,74

12

4

188.383,07

12

5

358.036,35

12

7

46.903,77

12

8

26.302,25

13

1

1.166.962,90

13

4

12.807,36

13

5

31.946,36

13

7

11.201,44

13

8

30.035,80

14

1

139.159,24

14

3

69.481,07

15

2

71.273,06

15

3

784.133,47

15

4

2.011.408,21

16

1

241.235,35

16

2

153.438,03

16

3

302.630,24

17

1

18.694,15

18

1

14.954,43

18

2

752.787,63

19

2

21.538,32

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.