| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 39. Elezioni e referendum |
| Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
| Data: | 12/12/2017 |
| Numero: | 189 |
| Sommario |
| Art. 1. Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei deputati |
| Art. 2. Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica |
| Art. 3. Istituzione di nuovi comuni, distacco di comuni da regioni e sezioni elettorali riguardanti più collegi |
| Art. 4. Abrogazione |
| Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria |
| Art. 6. Entrata in vigore |
§ 39.1.81 - D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 189. [1]
Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.
(G.U. 19 dicembre 2017, n. 295 - S.O. n. 58)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della citata
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera a), della citata
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della citata
Visto l'articolo 3, comma 2, lettera a) della citata
Visto l'articolo 3, comma 2, lettera b), della citata
Visto l'articolo 14 della
Vista la proposta presentata il 21 novembre 2017 dalla Commissione prevista dall'articolo 3, comma 3, della citata
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 7 dicembre 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei deputati
1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.1 allegata al presente decreto legislativo.
2. I plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.2 allegata al presente decreto legislativo.
Art. 2. Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica
1. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.1 allegata al presente decreto legislativo.
2. I collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.2 allegata al presente decreto legislativo.
Art. 3. Istituzione di nuovi comuni, distacco di comuni da regioni e sezioni elettorali riguardanti più collegi
1. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune.
2. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione e l'aggregazione ad un'altra con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Se più collegi sono territorialmente contigui, il suddetto comune si intende assegnato al collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente.
3. Le sezioni elettorali che interessano più collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
Art. 4. Abrogazione
1. Il
Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Per la cessazione dell'applicazione del presente decreto, vedi l'art. 4 del
[2] Articolo aggiunto con Avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 20 dicembre 2017, n. 296.
[3] Per una rettifica vedi l'Avviso pubblicato nella G.U. 28 dicembre 2017, n. 301 e l'Avviso pubblicato nella G.U. 12 gennaio 2018, n. 9.