§ 39.1.81 - D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 189.
Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:12/12/2017
Numero:189


Sommario
Art. 1.  Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei deputati
Art. 2.  Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica
Art. 3.  Istituzione di nuovi comuni, distacco di comuni da regioni e sezioni elettorali riguardanti più collegi
Art. 4.  Abrogazione
Art. 5.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 39.1.81 - D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 189. [1]

Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

(G.U. 19 dicembre 2017, n. 295 - S.O. n. 58)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

     Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della citata legge 3 novembre 2017, n. 165, che delegano il Governo ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, rispettivamente, per l'elezione della Camera dei deputati, nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge 3 novembre 2017, n. 165, nonchè, per l'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione;

     Visto l'articolo 3, comma 1, lettera a), della citata legge 3 novembre 2017, n. 165 che, per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati, al primo periodo, fa salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste e, al secondo periodo, costituisce nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, rispettivamente, sei e due collegi uninominali, come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;

     Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della citata legge 3 novembre 2017, n. 165 che, per la determinazione dei collegi plurinominali della Camera dei deputati, al primo periodo, esclude la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e assegna al Molise un seggio da attribuire con metodo proporzionale e, al secondo periodo, stabilisce che, nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

     Visto l'articolo 3, comma 2, lettera a) della citata legge 3 novembre 2017, n. 165, che, per la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, al primo periodo, fa salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol e, al secondo periodo, stabilisce che il territorio della Regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale;

     Visto l'articolo 3, comma 2, lettera b), della citata legge 3 novembre 2017, n. 165, che esclude le Regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino Alto Adige/Südtirol dalla determinazione dei collegi plurinominali del Senato della Repubblica;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Vista la proposta presentata il 21 novembre 2017 dalla Commissione prevista dall'articolo 3, comma 3, della citata legge 3 novembre 2017, n. 165, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2017;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 7 dicembre 2017;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei deputati

     1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.1 allegata al presente decreto legislativo.

     2. I plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.2 allegata al presente decreto legislativo.

 

     Art. 2. Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica

     1. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.1 allegata al presente decreto legislativo.

     2. I collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.2 allegata al presente decreto legislativo.

 

     Art. 3. Istituzione di nuovi comuni, distacco di comuni da regioni e sezioni elettorali riguardanti più collegi

     1. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune.

     2. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione e l'aggregazione ad un'altra con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Se più collegi sono territorialmente contigui, il suddetto comune si intende assegnato al collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente.

     3. Le sezioni elettorali che interessano più collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

 

     Art. 4. Abrogazione

     1. Il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122 «Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati» è abrogato.

 

     Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 6. Entrata in vigore [2]

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

TABELLE [3]


[1] Per la cessazione dell'applicazione del presente decreto, vedi l'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 2020, n. 177.

[2] Articolo aggiunto con Avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 20 dicembre 2017, n. 296.

[3] Per una rettifica vedi l'Avviso pubblicato nella G.U. 28 dicembre 2017, n. 301 e l'Avviso pubblicato nella G.U. 12 gennaio 2018, n. 9.