| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 39. Elezioni e referendum |
| Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
| Data: | 07/08/2015 |
| Numero: | 122 |
| Sommario |
| Art. 1. Collegi plurinominali |
| Art. 2. Sezioni elettorali riguardanti più collegi plurinominali |
| Art. 3. Collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol |
| Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria |
§ 39.1.76 - D.Lgs. 7 agosto 2015, n. 122. [1]
Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.
(G.U. 11 agosto 2015, n. 185)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 4, comma 1, della citata
Visto l'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della citata
Visto l'articolo 14 della
Vista la proposta presentata il 27 giugno 2015 dalla Commissione prevista dall'articolo 4, comma 2, della citata
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Collegi plurinominali
1. I collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente decreto legislativo.
Art. 2. Sezioni elettorali riguardanti più collegi plurinominali
1. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi plurinominali si intendono assegnate al collegio plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
Art. 3. Collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[1] Abrogato dall'art. 4 del