§ 39.1.76 - D.Lgs. 7 agosto 2015, n. 122.
Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:07/08/2015
Numero:122


Sommario
Art. 1.  Collegi plurinominali
Art. 2.  Sezioni elettorali riguardanti più collegi plurinominali
Art. 3.  Collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria


§ 39.1.76 - D.Lgs. 7 agosto 2015, n. 122. [1]

Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

(G.U. 11 agosto 2015, n. 185)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati";

     Visto l'articolo 4, comma 1, della citata legge 6 maggio 2015, n. 52, che delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge 6 maggio 2015, n. 52, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge 6 maggio 2015, n. 52;

     Visto l'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della citata legge 6 maggio 2015, n. 52, che dispone che la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

     Vista la proposta presentata il 27 giugno 2015 dalla Commissione prevista dall'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 52 del 2015, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2015;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Collegi plurinominali

     1. I collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente decreto legislativo.

 

     Art. 2. Sezioni elettorali riguardanti più collegi plurinominali

     1. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi plurinominali si intendono assegnate al collegio plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

 

     Art. 3. Collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol

     1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della legge 6 maggio 2015, n. 52, i collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, e stabiliti in numero di otto, sono riportati nella Tabella B allegata al presente decreto legislativo.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

TABELLE


[1] Abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 189.