Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 17/10/2017 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Bed and breakfast. Modifiche all’articolo 56 della l.r. 86/2016 |
Art. 2. Comunicazione iniziale e periodica. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 86/2016 |
Art. 3. Norme transitorie. Modifiche all’articolo 159 della l.r. 86/2016 |
Art. 4. Norma transitoria in materia di sanzioni |
Art. 5. Abrogazioni |
§ 4.7.84 - L.R. 17 ottobre 2017, n. 58.
Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016.
(B.U. 25 ottobre 2017, n. 44)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;
Vista la
Considerato che:
1. È necessario integrare le disposizioni relative ai bed and breakfast in forma imprenditoriale, prevedendo, solo per quella tipologia, la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati ed inserendo una disposizione transitoria che consenta agli affittacamere, già legittimati alla somministrazione secondo le norme previgenti, di assumere la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell’articolo 56, comma 2, lettera a) o b), della
2. È necessario modificare la disposizione che riguarda l’obbligo, per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, di comunicare periodicamente all’amministrazione le caratteristiche delle strutture medesime anche nel caso in cui non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione; è altresì necessario modificare il termine entro il quale la comunicazione delle variazioni deve essere effettuata, in modo che ne sia più funzionale la fruizione da parte dell’amministrazione;
Approva la presente legge
Art. 1. Bed and breakfast. Modifiche all’articolo 56 della
1. Al comma 3 dell’articolo 56 della
Art. 2. Comunicazione iniziale e periodica. Modifiche all’articolo 83 della
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 83 della
“ b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione. ”.
Art. 3. Norme transitorie. Modifiche all’articolo 159 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 159 della
“1 bis. Gli affittacamere che alla data di entrata in vigore della presente legge somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della
a) qualora intendano somministrare solo la prima colazione, ad effettuare una comunicazione allo SUAP competente per territorio con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a) o b);
b) qualora intendano somministrare alimenti e bevande, a presentare la SCIA allo SUAP competente per territorio, con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a); qualora già esercitino l'attività in forma imprenditoriale, in luogo della presentazione della SCIA effettuano una comunicazione. ”.
Art. 4. Norma transitoria in materia di sanzioni
1. Il regime sanzionatorio di cui all'articolo 86, comma 1, della
Art. 5. Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della
a) i commi 5 e 6 dell’articolo 55;
b) il comma 4 dell’articolo 60.