Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 zootecnia |
Data: | 27/06/2016 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Autorizzazione allo sbarco) |
Art. 2. (Proroga dei termini) |
Art. 3. (Relazione all’Assemblea legislativa) |
Art. 4. (Invarianza finanziaria) |
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 4.2.31 - L.R. 27 giugno 2016, n. 14. [1]
Disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi
(B.U. 7 luglio 2016, n. 74)
Art. 1. (Autorizzazione allo sbarco)
1. I Consorzi di cui all’articolo 2 del
2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente autorizza lo sbarco, previo accordo tra i Consorzi interessati e parere del Comitato di cui all’articolo 8 del
Art. 2. (Proroga dei termini)
1. Il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del
Art. 3. (Relazione all’Assemblea legislativa)
1. Entro il 31 dicembre 2016 la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione contenente in particolare l’illustrazione:
a) delle attività svolte e dei criteri definiti per pervenire al superamento delle aree di pesca temporanea individuate ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del
b) delle fonti di finanziamento individuate.
Art. 4. (Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della