Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 beni ambientali |
Data: | 07/08/2017 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria)) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 24/2009) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 24/2009) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 24/2009) |
Art. 5. (Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 24/2009) |
Art. 6. (Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 24/2009) |
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 24/2009) |
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 24/2009) |
Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 24/2009) |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/2009) |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 24/2009) |
Art. 12. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 24/2009) |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 24/2009) |
Art. 14. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e alla legge regionale [...] |
Art. 15. (Norma transitoria) |
§ 4.6.63 - L.R. 7 agosto 2017, n. 24.
Modifiche alle leggi regionali 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e 30 giugno 2017, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale))
(B.U. 11 agosto 2017, n. 13)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della
1. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della
2. Al comma 3 dell’articolo 1 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
“c bis) Alta Via dei Monti Liguri: il sistema dei percorsi escursionistici costituito dall’itinerario principale che percorre lo spartiacque tirrenico-padano da Ventimiglia a Ceparana e Bocca di Magra, dagli itinerari di collegamento aventi particolare interesse a fini escursionistici e dai terminali di ciascuna tappa in cui è suddiviso il percorso principale, come meglio individuati dalla Carta inventario di cui all’articolo 4.”.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della
2. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 4. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. La Carta inventario è costituita dall’insieme dei dati cartografici, amministrativi e iconografici in formato digitale ed è gestita dal SITAR - Servizi informativi territoriali ambientali regionali, in collaborazione con gli uffici competenti. ”.
3. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della
“2. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all’aggiornamento della Carta inventario. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, gli enti Parco e, per quanto riguarda i percorsi d’interesse locale, i comuni possono formulare, a tal fine, proposte alla Giunta regionale acquisendo le indicazioni del CAI, della FIE, degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori alpini (CA), dei Gruppi di azione locale (GAL), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero, e ambientaliste e della recettività turistica lungo i percorsi della REL. La Giunta regionale può, altresì, integrare d’ufficio la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4.
3. I soggetti proponenti di cui al comma 2 sono tenuti, altresì, a produrre una dichiarazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l’iscrizione nella Carta inventario. ”.
4. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 4 della
5. Il comma 5 dell’articolo 4 della
“5. La Giunta regionale, sulla base della ripartizione in ambiti e settori della Carta inventario, individua, tra i proponenti di cui al comma 2, il soggetto coordinatore per ciascun settore con i compiti di cui all’articolo 9, comma 1. ”.
6. Il comma 6 dell’articolo 4 della
“ 6. Qualora le proposte includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, i soggetti proponenti sono tenuti ad attivare l’Ente proprietario della strada per l’assunzione di eventuali misure relative alla regolamentazione della circolazione ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), del
7. Il comma 8 dell’articolo 4 della
“ 8. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco trasmettono alla Regione almeno una volta all’anno una relazione sulla consistenza e sullo stato manutentivo dei percorsi iscritti alla Carta inventario. In caso di mancato invio della relazione per più di due anni consecutivi, con provvedimento della Giunta regionale, può essere disposta la cancellazione dei relativi percorsi dalla Carta inventario. ”.
8. Il comma 9 dell’articolo 4 della
Art. 5. (Modifiche dell’articolo 5 della
1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della
2. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 6. (Inserimento dell’articolo 7 bis della
1. Dopo l’articolo 7 della
“Articolo 7 bis (Alta Via dei Monti Liguri)
1. La Regione, le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, provvedono a garantire la fruibilità dell’Alta Via dei Monti Liguri attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla
2. Al fine di mantenere la necessaria unitarietà dell’Alta Via dei Monti Liguri, la Regione garantisce il coordinamento delle attività di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative di cui al medesimo comma. ”.
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Articolo 8
(Interventi ed attività)
1. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ammette a finanziamento interventi ed attività tenendo conto delle seguenti priorità:
a) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;
b) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario, con particolare riferimento all’Alta Via dei Monti liguri e ad altri itinerari facenti parte della rete primaria regionale e interregionale;
c) azioni volte a favorire l’integrazione della REL con la rete del trasporto pubblico locale, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale e lo sviluppo del trasporto integrativo;
d) promozione e marketing territoriale della REL.
2. La Giunta regionale, in coerenza con le priorità di cui al comma 1, stabilisce i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti. ”.
Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Articolo 9
(Attuazione degli interventi e delle attività)
1. Ferma restando l’osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione della aree protette naturali di cui alla
2. All’attuazione provvedono le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni e gli enti Parco nonché, per quanto riguarda i percorsi d’interesse locale, i comuni. Detti enti si avvalgono, tramite apposite convenzioni, della collaborazione volontaria di CAI e FIE, oltre che dell’eventuale collaborazione di ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero, ambientaliste e della ricettività turistica lungo i percorsi della REL, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della
3. La Regione concede ai soggetti attuatori degli interventi e delle attività i contributi sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili e delle modalità di erogazione dei finanziamenti stabiliti ai sensi dell’articolo 8, comma 2.
4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, può promuovere o attuare, direttamente o indirettamente, progetti relativi alla manutenzione, sviluppo e promozione della REL.
5. I contributi sono concessi solo per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario e con specifiche finalità legate alla pratica dell’escursionismo, così come definite all’articolo 1.
6. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definiti all'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario. ”.
Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
Art. 10. (Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della
“3 bis. La deroga prevista dall’articolo 6 della
Art. 11. (Modifiche all’articolo 11 bis della
1. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 11 bis della
2. Alla fine del comma 8 dell’articolo 11 bis della
Art. 12. (Modifica all’articolo 12 della
1. Dopo la lettera i quinquies) del comma 1 dell’articolo 12 della
“i sexies) da euro 1000,00 a euro 6000,00 per lo svolgimento di gare e manifestazioni di mezzi motorizzati non autorizzati dall’Ente competente e per violazione di cui all’articolo 11, comma 3 bis;
i septies) da euro 500,00 a euro 3000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’Ente competente, nel caso di gare e manifestazioni autorizzate di mezzi motorizzati. ”.
Art. 13. (Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
2. Al comma 2 dell’articolo 13 della
Art. 14. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 15. (Norma transitoria)
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti coordinatori di cui all’articolo 4, comma 5, della
2. Le disposizioni previste agli articoli 8 e 9 della