§ 5.4.275 - L.R. 5 ottobre 2017, n. 55.
Disposizioni in materia di tutela dall’amianto. Modifiche alla l.r. 51/2013.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:05/10/2017
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Integrazione del piano regionale di tutela dall’amianto. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 51/2013
Art. 2.  Attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 51/2013
Art. 3.  Procedimento di approvazione. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 51/2013
Art. 4.  Linee guida. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 51/2013


§ 5.4.275 - L.R. 5 ottobre 2017, n. 55.

Disposizioni in materia di tutela dall’amianto. Modifiche alla l.r. 51/2013.

(B.U. 11 ottobre 2017, n. 42)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);

 

Considerato quanto segue:

1. L’articolo 2, comma 3, lettera f), della l.r. 51/2013, prevede, tra gli interventi demandati al piano regionale di tutela dall’amianto, l’incentivazione e la promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto;

2. Con particolare riferimento alla rimozione e allo smaltimento di amianto proveniente da utenze domestiche è opportuno che la Regione detti specifici criteri affinché tali attività siano effettuate in modo omogeneo ed uniforme, garantendo anche un maggior controllo sulla sicurezza delle operazioni e una migliore gestione dei costi, sia per gli utenti che per i soggetti incaricati della rimozione e dello smaltimento di amianto;

3. La Giunta regionale, con deliberazione 16 febbraio 2015, n. 130, ha emanato un documento di indirizzo, propedeutico all’elaborazione del piano regionale di tutela dall’amianto, che prevede una “Mappatura delle coperture potenzialmente contenenti amianto”, a cura del Consorzio Lamma, da concludersi entro il 31 dicembre 2017 e la “Progettazione di un sistema informativo sull’amianto”, a cura dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), da concludersi entro il 30 aprile 2018;

4. Gli elementi conoscitivi e strumentali di cui al punto 3 costituiscono il quadro propedeutico indispensabile per l’elaborazione e definizione del quadro conoscitivo di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), della l.r. 51/ 2013;

5. È necessaria, in attesa dell’approvazione del piano regionale di tutela dell’amianto, la definizione, con linee guida apposite, di criteri e priorità per l’esercizio delle azioni della Regione in materia di tutela dall’amianto;

6. È opportuno, inoltre, dettare un termine, sostituendo quello attualmente presente nella l.r. 51/2013, entro il quale la Giunta regionale dovrà presentare al Consiglio regionale la proposta definitiva del citato piano, stabilendo, parimenti, gli ulteriori termini entro cui quest’ultimo dovrà procedere ad approvarlo;

7. È necessario modificare la l.r. 51/2013 in attuazione della l.r. 22/2015, nella parte in cui fa riferimento alle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalla provincia;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Integrazione del piano regionale di tutela dall’amianto. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 51/2013

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) è inserita la seguente:

“f bis) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni; ”.

 

     Art. 2. Attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 51/2013

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 51/2013 le parole: “ dalle province ” sono sostituite dalle seguenti: “ dalla struttura regionale competente ”.

 

     Art. 3. Procedimento di approvazione. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 51/2013

1. L’articolo 9 della l.r. 51/2013 è sostituito dal seguente:

“ Art. 9 Procedimento di approvazione

1. Entro il 31 ottobre 2018, la Giunta regionale trasmette la proposta del piano regionale per la tutela dall’amianto al Consiglio regionale, che lo approva entro i sessanta giorni successivi alla data di ricezione. ”.

 

     Art. 4. Linee guida. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 51/2013

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 51/2013 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis. Linee guida

1. Nelle more dell’approvazione del piano di cui all’articolo 2, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, linee guida contenenti:

a) un quadro conoscitivo provvisorio, formulato sulla base dei dati raccolti dalle strutture regionali competenti e disponibili alla data di entrata in vigore del presente articolo;

b) i criteri e le priorità delle azioni da sostenere per contenere e ridurre il rischio dalla esposizione all’amianto;

c) i criteri per lo sviluppo degli interventi posti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo;

d) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni;

e) la gestione di situazioni emergenziali derivanti da eventi di natura straordinaria;

f) gli indirizzi per la gestione uniforme degli esposti.

2. Le linee guida sono approvate entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.

3. Le linee guida si applicano dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sino all’entrata in vigore del piano regionale di cui all’articolo 2. ”.