Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 05/10/2017 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione del piano regionale di tutela dall’amianto. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 51/2013 |
Art. 2. Attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 51/2013 |
Art. 3. Procedimento di approvazione. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 51/2013 |
Art. 4. Linee guida. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 51/2013 |
§ 5.4.275 - L.R. 5 ottobre 2017, n. 55.
Disposizioni in materia di tutela dall’amianto. Modifiche alla l.r. 51/2013.
(B.U. 11 ottobre 2017, n. 42)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 2, comma 3, lettera f), della
2. Con particolare riferimento alla rimozione e allo smaltimento di amianto proveniente da utenze domestiche è opportuno che la Regione detti specifici criteri affinché tali attività siano effettuate in modo omogeneo ed uniforme, garantendo anche un maggior controllo sulla sicurezza delle operazioni e una migliore gestione dei costi, sia per gli utenti che per i soggetti incaricati della rimozione e dello smaltimento di amianto;
3. La Giunta regionale, con
4. Gli elementi conoscitivi e strumentali di cui al punto 3 costituiscono il quadro propedeutico indispensabile per l’elaborazione e definizione del quadro conoscitivo di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), della l.r. 51/ 2013;
5. È necessaria, in attesa dell’approvazione del piano regionale di tutela dell’amianto, la definizione, con linee guida apposite, di criteri e priorità per l’esercizio delle azioni della Regione in materia di tutela dall’amianto;
6. È opportuno, inoltre, dettare un termine, sostituendo quello attualmente presente nella
7. È necessario modificare la
Approva la presente legge
Art. 1. Integrazione del piano regionale di tutela dall’amianto. Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 2 della
“f bis) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni; ”.
Art. 2. Attuazione della
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 3. Procedimento di approvazione. Sostituzione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“ Art. 9 Procedimento di approvazione
1. Entro il 31 ottobre 2018, la Giunta regionale trasmette la proposta del piano regionale per la tutela dall’amianto al Consiglio regionale, che lo approva entro i sessanta giorni successivi alla data di ricezione. ”.
Art. 4. Linee guida. Inserimento dell’articolo 9 bis nella
1. Dopo l’articolo 9 della
“Art. 9 bis. Linee guida
1. Nelle more dell’approvazione del piano di cui all’articolo 2, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, linee guida contenenti:
a) un quadro conoscitivo provvisorio, formulato sulla base dei dati raccolti dalle strutture regionali competenti e disponibili alla data di entrata in vigore del presente articolo;
b) i criteri e le priorità delle azioni da sostenere per contenere e ridurre il rischio dalla esposizione all’amianto;
c) i criteri per lo sviluppo degli interventi posti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo;
d) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni;
e) la gestione di situazioni emergenziali derivanti da eventi di natura straordinaria;
f) gli indirizzi per la gestione uniforme degli esposti.
2. Le linee guida sono approvate entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
3. Le linee guida si applicano dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sino all’entrata in vigore del piano regionale di cui all’articolo 2. ”.