Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 19/09/2013 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Piano regionale di tutela dall’amianto |
Art. 3. Svolgimento dei procedimenti in via telematica |
Art. 4. Raccordi programmatici |
Art. 5. Controlli |
Art. 6. Sorveglianza epidemiologica |
Art. 7. Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici |
Art. 8. Azioni di sensibilizzazione |
Art. 9. Procedimento di approvazione |
Art. 9 bis. Linee guida |
Art. 10. Clausola valutativa |
Art. 11. Norma finanziaria |
§ 5.4.225 - L.R. 19 settembre 2013, n. 51.
Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.
(B.U. 25 settembre 2013, n. 45)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;
Vista la
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto);
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della
2. Il piano, in considerazione anche del tempo trascorso dalla sua approvazione, ha esaurito i suoi effetti, tuttavia la questione amianto è ancora di stretta attualità e richiede ulteriori interventi volti, da una parte alla salvaguardia della salute umana e, dall’altra, alla tutela dell’ambiente;
3. Si ritiene pertanto di intervenire in via normativa per definire una disciplina organica della materia, che assicuri, fra l’altro, il necessario raccordo tra le varie fonti programmatiche investite dalla problematica dell’amianto, con particolare riferimento alla programmazione in materia socio-sanitaria, ambientale, energetica e urbanistica, favorendo inoltre l’utilizzo di impianti solari in sostituzione delle coperture di edifici contenenti amianto;
4. Sotto il profilo delle priorità, si assumono fra gli obiettivi principali la messa in sicurezza dei manufatti più pericolosi e delle superfici naturali, nonché la pianificazione della bonifica dei siti pubblici, entro l’anno 2016, e la realizzazione di adeguate campagne informative sul problema della rimozione dell’amianto;
5. Ai fini della semplificazione delle diverse procedure inerenti le attività correlate allo smaltimento dell’amianto, si ritiene opportuno che la Regione, le aziende unità sanitarie locali, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali, utilizzino la rete telematica regionale;
Approva la presente legge
CAPO I - Interventi per il risanamento dall’amianto
1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai pericoli derivanti dall’amianto, anche ai sensi della
Art. 2. Piano regionale di tutela dall’amianto
1. Il piano regionale di tutela dall’amianto, nel rispetto del programma regionale di sviluppo (PRS) e in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica e socio-sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell`ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale.
2. Il piano regionale di tutela dall’amianto è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della
3. Il piano regionale di tutela dall’amianto disciplina in particolare:
a) la predisposizione di un quadro conoscitivo con particolare riferimento ai risultati prodotti dagli interventi operati in materia di tutela dall’amianto in attuazione degli strumenti della programmazione regionale ed, in particolare, in attuazione del piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, approvato dal Consiglio regionale con
b) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto anche mediante il completamento della mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della
c) specifiche azioni di prevenzione e tutela che perseguano l’obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto in ragione delle diverse classi di pericolosità come definite dall’allegato B del reg.min. adottato con
d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;
e) il controllo delle attività di smaltimento, di messa in sicurezza e di bonifica dei siti e delle zone inquinate dall’amianto;
f) l’incentivazione e promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto, in conformità alle disposizioni contenute nel
f bis) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni [3];
g) la previsione di specifici contributi regionali al fine dell’individuazione di idonei siti di smaltimento per i rifiuti contenenti amianto in coerenza con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell`amianto e di bonifica delle aree interessate, nonché per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza.
4. Il piano regionale di tutela dall’amianto può prevedere la concessione di contributi a favore dei proprietari degli immobili per la rimozione dei materiali contenenti amianto, secondo procedure ad evidenza pubblica e tenuto conto delle diverse situazioni di pericolo.
5. I contributi non possono essere concessi ai proprietari che non abbiano assolto gli obblighi di informazione di cui all’articolo 12, comma 5, della
Art. 3. Svolgimento dei procedimenti in via telematica
1. Sono presentati ai destinatari esclusivamente in via telematica:
a) tutte le dichiarazioni, le notifiche, le valutazioni dello stato di conservazione delle strutture in cui siano presenti materiali contenenti amianto, previste dalla
b) i piani di lavoro e le notifiche previste dagli articoli 250 e 256 del
c) la relazione annuale prevista dall’articolo 9 della
2. Le aziende unità sanitarie locali (USL), la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti, utilizzano la rete telematica regionale per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.
3. Le regole tecniche per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti.
4. I commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 3.
Art. 4. Raccordi programmatici
1. Il piano regionale di tutela dall’amianto si raccorda con gli strumenti della programmazione regionale, con particolare riferimento alla programmazione in materia socio-sanitaria, ambientale, energetica ed urbanistica.
Art. 5. Controlli
1. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell’amianto competono alle aziende USL e all’ARPAT, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
2. Il piano regionale di tutela dall’amianto disciplina l’assegnazione alle aziende USL e all’ARPAT delle risorse finanziarie per le attività di controllo, per il supporto tecnico alle amministrazioni, per il censimento e la gestione dei sistemi informativi, per il sistema di qualificazione dei laboratori che effettuano analisi dell’amianto promosso e coordinato dal Centro di riferimento regionale amianto dell’ARPAT, nonché per la dotazione della strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1.
3. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto sono esercitate dalla struttura regionale competente ai sensi della
Art. 6. Sorveglianza epidemiologica
1. L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) esercita le funzioni di sorveglianza epidemiologica delle patologie correlate all’amianto ai sensi della
2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli indirizzi per lo svolgimento da parte delle aziende sanitarie dei controlli sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto e degli ex esposti per la prevenzione delle patologie connesse alla presenza di amianto.
3. Nel caso in cui i controlli sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto e dei lavoratori ex esposti evidenzino gravi patologia in atto correlate a tale esposizione, sono attivate ulteriori e specifiche forme di controllo, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, da parte di strutture sanitarie specializzate per le patologie da amianto.
CAPO II - Interventi complementari
Art. 7. Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, incentiva la sostituzione di coperture di edifici pubblici e privati contenenti amianto con impianti solari, tenuto conto anche delle particolari caratteristiche tecniche di costruzione, dell’utilizzo di interventi di bioedilizia, nonché di misure volte al raggiungimento dell’efficienza energetica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la concessione degli incentivi è regolata nell’ambito delle azioni previste dagli atti della programmazione energetica regionale.
3. La concessione di ulteriori misure di sostegno è disciplinata dall’articolo 103 della
Art. 8. Azioni di sensibilizzazione
1. La Regione, ai fini di una corretta informazione pubblica, promuove azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul problema dell’amianto avvalendosi dell’ ARPAT e del servizio sanitario regionale per quanto di competenza, nell’ambito dell’integrazione fra ambiente e salute.
2. Il piano regionale di tutela dall’amianto individua le risorse necessarie allo svolgimento delle azioni di sensibilizzazione dell’ ARPAT e del servizio sanitario regionale.
CAPO III - Norme transitorie e finali
Art. 9. Procedimento di approvazione [5]
1. Entro il 31 ottobre 2018, la Giunta regionale trasmette la proposta del piano regionale per la tutela dall’amianto al Consiglio regionale, che lo approva entro i sessanta giorni successivi alla data di ricezione.
Art. 9 bis. Linee guida [6]
1. Nelle more dell’approvazione del piano di cui all’articolo 2, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, linee guida contenenti:
a) un quadro conoscitivo provvisorio, formulato sulla base dei dati raccolti dalle strutture regionali competenti e disponibili alla data di entrata in vigore del presente articolo;
b) i criteri e le priorità delle azioni da sostenere per contenere e ridurre il rischio dalla esposizione all’amianto;
c) i criteri per lo sviluppo degli interventi posti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo;
d) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni;
e) la gestione di situazioni emergenziali derivanti da eventi di natura straordinaria;
f) gli indirizzi per la gestione uniforme degli esposti.
2. Le linee guida sono approvate entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
3. Le linee guida si applicano dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sino all’entrata in vigore del piano regionale di cui all’articolo 2.
Art. 10. Clausola valutativa
1. Entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata concernente l’attuazione della legge, con particolare riferimento a:
a) le iniziative di prevenzione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica assunte in attuazione del piano regionale per la tutela dall’amianto, di cui all’articolo 2, comma 3;
b) le risultanze delle attività di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e dei luoghi di lavoro rispetto alla presenza di materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 5;
c) il quadro di sintesi dei risultati dell’attività di sorveglianza epidemiologica svolta dall’ISPO;
d) la concessione degli incentivi per la sostituzione delle coperture degli edifici contenenti amianto, di cui all’articolo 7, e di eventuali altri contributi per la rimozione dei materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 2, comma 4.
2. La relazione di cui al comma 1, contiene inoltre la descrizione di eventuali situazioni di rilevante criticità dovute al permanere di siti e di zone contenenti amianto non ancora smaltito.
Art. 11. Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono quantificate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano regionale di tutela dall’amianto di cui all’articolo 2.
[1] Articolo già sostituito dall'art. 47 della
[2] Comma così modificato dall'art. 97 della
[3] Lettera inserita dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 2 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[6] Articolo inserito dall'art. 4 della