Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 04/07/2017 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 50/1995 |
§ 4.1.315 - L.R. 4 luglio 2017, n. 31.
Disposizioni finanziarie in materia di tartufi. Modifiche alla l.r. 50/1995.
(B.U. 12 luglio 2017, n. 27)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Con
2. L’articolo 25 (Disposizioni finanziarie) della
3. Alla luce delle prime valutazioni sull’impatto della norma così come modificata, si ritiene necessario rivederne la formulazione al fine di: inserire anche la valorizzazione tra gli interventi finanziabili; recuperare la possibilità dell’erogazione dei contributi direttamente anche alle associazioni dei raccoglitori di cui all’articolo 8 della
4. Si prevede infine che, almeno il 90 per cento delle risorse introitate dal pagamento del tesserino di abilitazione alla ricerca e alla raccolta, debba essere destinato al sostegno dei predetti interventi;
Approva la presente legge
Art. 1. Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 25 della
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della
2. Il comma 2 dell’articolo 25 della
“2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi dell’articolo 23, in misura non inferiore al 90 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all’articolo 8, anche in collaborazione tra loro.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 25 della
“3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata in modo che le risorse assegnate per ambito provinciale siano proporzionali al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti, al 31 dicembre dell’anno precedente all’emanazione dell’avviso pubblico, nell’elenco di cui all'articolo 11, comma 5, presenti per ambito provinciale.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 25 della
“4. L’individuazione dei soggetti destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuate dalla Giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico.”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della
“4 bis. Nell’assegnazione delle risorse ai progetti la Giunta regionale opera tenendo conto dell’entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni ed il ripristino ambientale delle aree tartufigene.”.
6. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 25 della
“4 ter. Nei casi in cui non siano presentati progetti per uno o più ambiti provinciali interessati alla ripartizione delle risorse, le stesse sono riassegnate ai progetti relativi agli altri ambiti provinciali con le modalità di cui al comma 3.”.