Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 23/02/2016 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali |
Art. 2. Trasferimento delle competenze. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 31/1990 |
Art. 3. Disciplina della raccolta. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 50/1995 |
Art. 4. Idoneità ed autorizzazione alla raccolta. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 50/1995 |
Art. 5. Tesserino di idoneità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 50/1995 |
Art. 6. Calendario di raccolta. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 50/1995 |
Art. 7. Zone geografiche di provenienza, tutela e valorizzazione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 50/1995 |
Art. 8. Procedimento sanzionatorio. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 50/1995 |
Art. 9. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 50/1995 |
Art. 10. Recidiva. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 50/1995 |
Art. 11. Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 50/1995 |
Art. 12. Compiti della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 15/1997 |
Art. 13. Censimento e catalogazione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 15/1997 |
Art. 14. Attività di tenuta dei libri genealogici. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/1998 |
Art. 15. Esecuzione dei controlli della produttività animale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/1998 |
Art. 16. Diffusione di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 1/1998 |
Art. 17. Valutazione genetica arieti di razze da latte. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 1/1998 |
Art. 18. Valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo e agrituristico. Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 1/1998 |
Art. 19. Manifestazioni zootecniche. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/1998 |
Art. 20. Acquisto di riproduttori selezionati. Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 1/1998 |
Art. 21. Competenze del Consiglio regionale. Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 1/1998 |
Art. 22. Competenze della Giunta regionale. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 1/1998 |
Art. 23. Competenze delle Province. Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 1/1998 |
Art. 24. Altri soggetti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/1998 |
Art. 25. Finanziamento. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 1/1998 |
Art. 26. Norma transitoria. Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 1/1998 |
Art. 27. Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1998 |
Art. 28. Attività svolte dai CAA. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/1998 |
Art. 29. Affidamento ai CAA. delle attività di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della città metropolitana e delle unioni di comuni nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione. [...] |
Art. 30. Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dell’ARTEA. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 11/1998 |
Art. 31. Adempimenti previsti dai programmi di intervento finanziario. Abrogazione degli articoli 9, 10 e 11 della l.r. 11/1998 |
Art. 32. Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 16/1999 |
Art. 33. Raccolta dei funghi epigei spontanei. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 16/1999 |
Art. 34. Raccolta nelle aree protette. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 16/1999 |
Art. 35. Limiti di raccolta. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 16/1999 |
Art. 36. Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 16/1999 |
Art. 37. Raccolta riservata. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 16/1999 |
Art. 38. Raccolta a pagamento. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 16/1999 |
Art. 39. Divieti. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 16/1999 |
Art. 40. Ulteriori divieti. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/1999 |
Art. 41. Informazione. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/1999 |
Art. 42. Accertamento delle infrazioni. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 16/1999 |
Art. 43. Procedimento sanzionatorio. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 16/1999 |
Art. 44. Ripartizione proventi. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 16/1999 |
Art. 45. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 16/1999 |
Art. 46. Competenze. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 60/1999 |
Art. 47. Funzioni di organismo pagatore. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 60/1999 |
Art. 48. Controlli nell’esercizio della funzione di organismo pagatore. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 60/1999 |
Art. 49. Affidamento di servizi e delega di funzioni. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 60/1999 |
Art. 50. Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1999 |
Art. 51. Sistema informativo. Sostituzione dell'articolo 14 bis della l.r. 60/1999 |
Art. 52. Gestione delle risorse finanziarie. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 60/1999 |
Art. 53. Connessione dell’attività agrituristica e principalità dell’attività agricola. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 30/2003 |
Art. 54. Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/2003 |
Art. 55. Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2003 |
Art. 56. Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 30/2003 |
Art. 57. Immobili destinati all’attività agrituristica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003 |
Art. 58. Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003 |
Art. 59. Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/2003 |
Art. 60. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2003 |
Art. 61. Sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2003 |
Art. 62. Comitato di gestione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 45/2003 |
Art. 63. Costituzione del distretto rurale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 21/2004 |
Art. 64. Procedimenti e moduli organizzativi. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 1/2006 |
Art. 65. Riconoscimento della qualifica di IAP. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 45/2007 |
Art. 66. Iscrizione degli IAP. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 45/2007 |
Art. 67. Vigilanza e controllo. Sanzioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 45/2007 |
Art. 68. Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/2007 |
Art. 69. Funzioni amministrative. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 45/2007 |
Art. 70. Norma transitoria |
Art. 71. Modifiche al preambolo della l.r. 21/2009 |
Art. 72. Programmazione. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 21/2009 |
Art. 73. Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 21/2009 |
Art. 74. Allevamento api regine e zone di rispetto. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 21/2009 |
Art. 75. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 21/2009 |
Art. 76. Norma transitoria. Inserimento dell'articolo 24 bis nella l.r. 68/2012 |
Art. 77. Abrogazioni |
Art. 78. Entrata in vigore |
§ 4.1.312 - L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.
Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012.
(B.U. 26 febbraio 2016, n. 7)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 62 dello Statuto;
Vista la
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Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso ai sensi dell’articolo 46 del regolamento interno del Consiglio regionale 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 3 dicembre 2015;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’11 gennaio 2016;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione della
2. L’adeguamento ha comportato interventi puntuali nei singoli articoli delle leggi in materia di agricoltura, per indicare quale ente competente, al posto delle province e delle unioni di comuni, la Regione; nel caso della
3. Riguardo alla disciplina dell’agriturismo, oltre agli adeguamenti, è stata eliminata la comunicazione dei prezzi da parte degli operatori; l’eliminazione di tale adempimento risponde all’esigenza di ridurre gli oneri delle imprese, anche in coerenza con la normativa in materia di turismo che ha eliminato tale onere amministrativo;
4. In materia di disciplina regionale per la gestione e controllo del potenziale viticolo le funzioni attribuite alle province sono trasferite alla Regione. In questa sede, tuttavia, non è opportuno modificare puntualmente le singole disposizioni per adeguarle al nuovo assetto delle funzioni, in quanto è necessaria una rivisitazione complessiva della normativa regionale per aggiornarla alle disposizioni del
5. Al fine di tener conto di sopravvenute normative regionali, nazionali e dell’Unione europea, è necessario intervenire sulle leggi in oggetto per apportare gli opportuni adeguamenti;
6. L’attribuzione delle funzioni a livello regionale impone di procedere all’abrogazione delle leggi regionali di carattere generale con le quali erano state attribuite le deleghe alle province e alle unioni di comuni e di altre leggi di settore che prevedono un coinvolgimento degli enti locali ed hanno esaurito i loro effetti o sono da abrogare, perché non più conformi alla normativa vigente;
7. Il parere della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;
8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. Disposizioni generali
1. La Regione Toscana esercita tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura a decorrere dalla data prevista dall’articolo 9, comma 1 della
2. Nell’ambito delle funzioni amministrative in materia di agricoltura è compresa anche la valutazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui all’articolo 74 della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 2. Trasferimento delle competenze. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
CAPO III
Modifiche alla
Art. 3. Disciplina della raccolta. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 7 dell’articolo 3 della
Art. 4. Idoneità ed autorizzazione alla raccolta. Modifiche all’articolo 10 della
1. Nella rubrica dell’articolo 10 della
2. Il comma 2 dell’articolo 10 della
“ 2. La Regione nomina le commissioni dinanzi alle quali deve essere sostenuto l’esame per il conseguimento dell’idoneità alla raccolta del tartufo. ”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della
“ 2 bis. Ogni commissione rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova. ”.
4. Il comma 3 dell’articolo 10 della
“ 3. L’articolazione territoriale, le modalità di effettuazione e svolgimento dell’esame e le regole per il funzionamento delle commissioni sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma. ”.
5. Il comma 4 dell’articolo 10 della
“ 4. Ogni commissione è composta da:
a) un dirigente regionale che la presiede;
b) un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;
c) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;
d) due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi della
6. Al comma 7 dell’articolo 10 della
Art. 5. Tesserino di idoneità. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 5 dell’articolo 11 della
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della
“ 5 bis. Dalla data di entrata in vigore della
Art. 6. Calendario di raccolta. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della
Art. 7. Zone geografiche di provenienza, tutela e valorizzazione. Modifiche all’articolo 15 della
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della
Art. 8. Procedimento sanzionatorio. Modifiche all’articolo 20 della
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della
2. Al comma 2 dell’articolo 20 della
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della
Art. 9. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 21 della
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 21 della
2. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 21 della
Art. 10. Recidiva. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della
Art. 11. Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 25 della
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della
“ 2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi del comma 1, nella misura del sessanta per cento a favore dei comuni ricompresi nelle aree geografiche di raccolta di cui all’articolo 15 ed individuati ai sensi del comma 3 per interventi organizzati dagli stessi o da soggetti privati senza scopo di lucro, anche in collaborazione tra loro. ”.
2. Il comma 3 dell’articolo 25 della
“ 3. L’individuazione dei comuni destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi è effettuata dalla Giunta regionale. A tal fine essa:
a) calcola preliminarmente le somme da ripartire tra i comuni di una medesima provincia in rapporto al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti nell’elenco di cui all'articolo 11, comma 5, presenti per ambito provinciale;
b) ripartisce successivamente le somme di cui alla lettera a) tra i comuni individuati tenendo conto del numero e della rilevanza delle iniziative volte alla tutela, promozione e valorizzazione economica del tartufo e della tartuficultura, organizzate dagli stessi in collaborazione con le associazioni di cui all’articolo 8 nei dieci anni precedenti l’assegnazione del contributo. In caso di comune risultante dalla fusione di due o più comuni si considerano le iniziative organizzate nei dieci anni precedenti da almeno uno di essi. ”.
3. Il comma 4 dell’articolo 25 della
“ 4. La Giunta regionale con deliberazione definisce le finalità degli interventi organizzati o finanziati dai comuni. ”.
CAPO IV
Modifiche alla
Art. 12. Compiti della Regione. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 13. Censimento e catalogazione. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della
CAPO V
Modifiche alla
Art. 14. Attività di tenuta dei libri genealogici. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
Art. 15. Esecuzione dei controlli della produttività animale. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 16. Diffusione di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 17. Valutazione genetica arieti di razze da latte. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della
Art. 18. Valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo e agrituristico. Modifiche all'articolo 6 bis della
1. Il comma 3 dell’articolo 6 bis della
Art. 19. Manifestazioni zootecniche. Modifiche all’articolo 7 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della
2. I commi 2 bis, 3 e 4 dell’articolo 7 della
Art. 20. Acquisto di riproduttori selezionati. Modifiche all'articolo 7 bis della
1. I commi 3 e 4 dell’articolo 7 bis della
Art. 21. Competenze del Consiglio regionale. Abrogazione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
Art. 22. Competenze della Giunta regionale. Abrogazione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
Art. 23. Competenze delle Province. Abrogazione dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
Art. 24. Altri soggetti. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
“ 1. Le attività ed i compiti non attribuiti alla competenza della Regione sono svolti, ai sensi del comma 2, dai seguenti soggetti:
a) Associazione regionale allevatori della Toscana (ARAT)
b) Associazione toscana produttori zootecnici (ATPZ);
c) Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
d) centri di produzione di materiale seminale ed embrionale;
e) centri per l'esecuzione di test di valutazione genetica degli animali;
f) gruppi di raccolta degli embrioni;
g) centri di supporto all'attività selettiva;
h) centri per la conservazione e la valorizzazione delle popolazioni autoctone;
i) Università degli studi toscane;
j) istituti di ricerca abilitati dall’ordinamento. ”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 25. Finanziamento. Sostituzione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“ Art. 13 - Finanziamento
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati con gli strumenti della programmazione di cui alla
Art. 26. Norma transitoria. Abrogazione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
CAPO VI
Modifiche alla
Art. 27. Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 28. Attività svolte dai CAA. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 29. Affidamento ai CAA. delle attività di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della città metropolitana e delle unioni di comuni nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“ Art. 3 - Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della città metropolitana e delle unioni dei comuni nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 della
2. Nelle aree interessate da ciascuna convenzione stipulata ai sensi del comma 1, gli adempimenti procedurali affidati ai CAA rientrano nella competenza esclusiva degli stessi.
3. I comuni, la città metropolitana e le unioni di comuni comunicano alla Regione l'avvenuta stipula delle convenzioni.
4. La Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, individua gruppi di procedimenti che per la reciproca connessione possono costituire oggetto di incarico ai sensi del comma 1 solo nella loro unitarietà, stabilisce il tariffario degli interventi di assistenza procedimentale di cui all'articolo 2, comma 2, effettuati dai CAA per conto dei comuni, della città metropolitana o delle unioni dei comuni convenzionati, definisce i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 6 e provvede in ordine alle materie previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
5. La Giunta regionale approva altresì, sentiti gli enti interessati, apposite disposizioni intese ad assicurare l'uniforme esercizio delle attività di assistenza procedimentale e costituenti parte integrante di ciascuna convenzione.
6. La Regione partecipa con appositi contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla copertura degli oneri finanziari gravanti sui comuni, sulle unioni dei comuni e sulla Città metropolitana di Firenze conseguenti all'affidamento di funzioni ai CAA I contributi restano nella disponibilità degli enti sino alla scadenza delle convenzioni stipulate. ”.
Art. 30. Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dell’ARTEA. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 31. Adempimenti previsti dai programmi di intervento finanziario. Abrogazione degli articoli 9, 10 e 11 della
1. Gli articoli 9, 10 e 11 della
CAPO VII
Modifiche alla
Art. 32. Finalità. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 33. Raccolta dei funghi epigei spontanei. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 34. Raccolta nelle aree protette. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 35. Limiti di raccolta. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 4 bis dell’articolo 4 della
“ 4 bis. Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della Giunta regionale che, entro sessanta giorni, verifica il rispetto delle disposizioni di legge. ”.
2. I commi 4 ter e 5 dell’articolo 4 della
Art. 36. Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti. Abrogazione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
Art. 37. Raccolta riservata. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
2. Al comma 1 dell’articolo 11 della
3. Al comma 3 dell’articolo 11 della
Art. 38. Raccolta a pagamento. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
2. Al comma 4 dell’articolo 12 della
Art. 39. Divieti. Modifiche all’articolo 13 della
1. La lettera c) del comma 4 della
“ c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico o specificatamente interdette per motivi selvicolturali, individuate dalla Regione e dalle unioni di comuni; ”.
Art. 40. Ulteriori divieti. Modifiche all’articolo 14 della
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della
“ 1. Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui. ”.
2. Il comma 2 bis della
“ 2 bis. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento. ”.
Art. 41. Informazione. Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
2. Al comma 2 bis dell’articolo 17 della
Art. 42. Accertamento delle infrazioni. Modifiche all’articolo 23 della
1. Il comma 1 dell’articolo 23 della
“ 1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge, l’accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all’articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all’articolo 12, alle guardie private riconosciute ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza. ”.
Art. 43. Procedimento sanzionatorio. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della
3. Al comma 4 dell’articolo 24 della
4. Al comma 4 ter dell’articolo 24 della
Art. 44. Ripartizione proventi. Modifiche all’articolo 26 della
1. Il comma 1 dell’articolo 26 della
“ 1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all’articolo 8 sono incamerati dalla Regione Toscana che li utilizza nel modo seguente:
a) il 10 per cento dell’importo complessivo per le attività di informazione di cui all’articolo 17;
b) il restante 90 per cento per finanziare interventi di miglioramento dell’ambiente naturale, l’attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l’attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale. ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 26 della
Art. 45. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 26 bis della
1. Il comma 2 dell’articolo 26 bis della
“ 2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella UPB 524 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – Spese di investimento” del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella UPB 523 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – Spese correnti” del bilancio regionale. ”.
CAPO VIII
Modifiche alla
Art. 46. Competenze. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“ 1. L’ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 (Regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008). ”.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della
“ b) pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla
3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della
“ c) organismo intermedio di programmi regionali ed europei diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla
Art. 47. Funzioni di organismo pagatore. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 48. Controlli nell’esercizio della funzione di organismo pagatore. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della
3. Il comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 49. Affidamento di servizi e delega di funzioni. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della
“ 3. ARTEA può delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'articolo 3 ed i relativi controlli di cui all'articolo 4, per le tipologie di spesa relative al programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano investimenti, nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1, lettera c.1), dell’allegato 1 al
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della
“ 3 bis. Nei casi diversi dal comma 3, in cui parte degli adempimenti relativi alla funzione di autorizzazione al pagamento siano svolti da soggetti diversi dall’ARTEA nell’ambito di compiti ordinari loro assegnati da atti normativi, i rapporti con l’ARTEA sono regolati da accordo scritto e sono rispettate le altre condizioni di cui alla lettera C.2) dell’allegato 1 al
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5 della
“ 3 ter. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 bis, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici dei suddetti soggetti sono collegati al sistema informativo dell'ARTEA di cui all’articolo 14 bis, al sistema informativo regionale e al SIAN di cui al
Art. 50. Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 51. Sistema informativo. Sostituzione dell'articolo 14 bis della
1. L’articolo 14 bis della
“ Art. 14 bis - Sistema informativo
1. L’ARTEA gestisce il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui alla
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’ARTEA si avvale del sistema informativo di cui al comma 1, che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla
3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al
Art. 52. Gestione delle risorse finanziarie. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della
2. Dopo il comma 2 bis della
“ 2 ter. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera a), è formulato in termini di sola cassa, inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell’anno successivo;
2 quater. I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore per i fondi inerenti alla politica agricola comune sono certificati ai sensi dell’articolo 13 del
CAPO IX
Modifiche alla
Art. 53. Connessione dell’attività agrituristica e principalità dell’attività agricola. Modifiche all’articolo 6 della
1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della
“ b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità dell’attività minima di cui
Art. 54. Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della
2. Il comma 4 dell’articolo 9 della
“ 4. La competente struttura della Giunta regionale procede in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento di rettifica è trasmesso al comune e notificato all'interessato. ”.
Art. 55. Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature. Modifiche all’articolo 10 della
1. La rubrica dell’articolo 10 della
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 10 della
3. Il comma 4 dell’articolo 10 della
“ 4. I comuni capoluogo e la città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del
Art. 56. Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici. Modifiche all’articolo 11 della
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 11 della
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della
“ f bis) rispettare i prezzi massimi esposti; ”.
Art. 57. Immobili destinati all’attività agrituristica. Modifiche all’articolo 17 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della
“ c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:
1) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 72, comma 1 lettera b), della
2) interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 71, comma 1, lettera m), della
3) addizioni volumetriche di cui all’articolo 71, comma 1, lettera h), della
4) ampliamenti una tantum di cui all’articolo 71, comma 2, lettera a) e all’articolo 72, comma 1, ettera a), della
5) trasferimenti di volumetrie di cui all’articolo 71, comma 2, lettera b) e all’articolo 72, comma 1, lettera a), della
6) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera c), della
7) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 71, comma 1, lettera i), della
Art. 58. Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi. Modifiche all’articolo 18 della
1. La lettera b bis) del comma 3 dell’articolo 18 della
“ b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della
2. Il comma 4 dell’articolo 18 della
“ 4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applicano le disposizioni degli articoli 71 e 72 della
3. Il comma 5 dell’articolo 18 della
“ 5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'articolo 188, comma 1, lettera a), della
4. Il comma 6 bis dell’articolo 18 della
“ 6 bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi degli articoli 73 e 74 della
Art. 59. Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 23 della
1. Il comma 4 dell’articolo 23 della
“ 4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni. ”.
2. Al comma 5 dell’articolo 23 della
Art. 60. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 6 dell’articolo 24 della
“ 6. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non esposta;
b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti. ”.
2. Il comma 8 dell’articolo 24 della
“ 8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis sono applicate dalla Regione e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati. ”.
Art. 61. Sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche. Modifiche all’articolo 25 della
1. Al comma 7 dell’articolo 25 della
CAPO X
Modifiche alla
Art. 62. Comitato di gestione. Modifiche all’articolo 6 della
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 6 della
CAPO XI
Modifiche alla
Art. 63. Costituzione del distretto rurale. Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 della
2. Al comma 6 dell’articolo 3 della
CAPO XII
Modifiche alla
Art. 64. Procedimenti e moduli organizzativi. Modifiche all’articolo 6 della
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 6 della
CAPO XIII
Modifiche alla
Art. 65. Riconoscimento della qualifica di IAP. Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 66. Iscrizione degli IAP. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 67. Vigilanza e controllo. Sanzioni. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 68. Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 7 della
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 69. Funzioni amministrative. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della
Art. 70. Norma transitoria
1. Fino all’entrata in vigore delle modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n.45), restano valide le commissioni provinciali esaminatrici in essere alla data del 31 dicembre 2015 e i disciplinari approvati dalle province.
CAPO XIV
Modifiche alla
Art. 71. Modifiche al preambolo della
1. Al numero 4) del preambolo della
Art. 72. Programmazione. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“ Art. 3 - Programmazione
1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla
Art. 73. Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della
Art. 74. Allevamento api regine e zone di rispetto. Sostituzione dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
“ Art. 11 - Allevamento api regine e zone di rispetto
1. La Giunta regionale può individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata. ”.
Art. 75. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 15 della
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
CAPO XV
Modifiche alla
Art. 76. Norma transitoria. Inserimento dell'articolo 24 bis nella
1. Dopo l’articolo 24 della
“ Art. 24 bis - Norma transitoria
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di attuazione del
CAPO XVI
Disposizioni finali
Art. 77. Abrogazioni
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Art. 78. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della