§ IV.1.125 - L.R. 12 dicembre 2016, n. 38.
Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:12/12/2016
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Bruciatura - divieti
Art. 3.  Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati
Art. 4.  Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie
Art. 5.  Divieti
Art. 6.  Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche
Art. 7.  Obblighi di gestori di attività ad alto rischio
Art. 8.  Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali
Art. 9.  Funzioni della Regione Puglia
Art. 10.  Funzione dei comuni
Art. 11.  Piani e programmi
Art. 12.  Sanzioni
Art. 13.  Abrogazioni


§ IV.1.125 - L.R. 12 dicembre 2016, n. 38.

Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia

(B.U. 14 dicembre 2016, n. 143)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera .

 

     Art. 2. Bruciatura - divieti

1. E’ vietata l’accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.

1 bis. La Sezione regionale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui al comma 1 in caso di attuazione del fuoco prescritto quale pratica strettamente connessa alla conservazione del patrimonio naturale ove ciò sia ritenuto utile, anche in via sperimentale, ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale [1].

2. Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l’accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell’effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie [2].

3. La bruciatura delle stoppie prevista al comma 2 per colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell’effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell’azienda agricola oggetto dell’operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell’inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.

Con deliberazione di Giunta regionale sono dettate le linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell’operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l’attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 8.

4. L’accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall’attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiori a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore, sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale. La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a cinquanta metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall’ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione). Nelle aree naturali protette e nei siti “Natura 2000”, le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco. Nelle aree naturali protette e nei siti “Natura 2000”, al fine di contenere la diffusione delle erbe infestanti con conseguente disseminazione e aumento della carica di infestazione di patogeni presenti sui residui della coltura conclusa e della carica di infestanti, previa certificazione della Sezione Osservatorio fitosanitario regionale, o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, previa certificazione della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere alla accensione e alla bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali in deroga al regime di condizionalità e alle prescrizioni di cui all’articolo 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono dettate le linee guida per l’ottenimento delle certificazioni delle competenti Sezioni regionali, il presidio, le modalità e le prescrizioni dell’operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l’attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 8 [3].

 

     Art. 3. Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera realizzano entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno. Sono esenti da detto obbligo i conduttori che attuano la semina su sodo [4].

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione , in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. E’ fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

6. All’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’ente di gestione.

 

     Art. 4. Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, I’ANAS S.p.A., l’Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Città metropolitana e le province, i comuni e i consorzi di Bonifica, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l’intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.

 

     Art. 5. Divieti

1. Nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, fermo restando i vincoli stabiliti dall’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), è vietata per cinque anni la raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache.

2. E’ vietato il pascolo per tre anni sui soprassuoli a pascolo percorsi da incendio, di cui al regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923) .

 

     Art. 6. Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche

1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all’interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministero dell’interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell’interno.

 

     Art. 7. Obblighi di gestori di attività ad alto rischio

1. I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all’articolo 6 sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità .

 

     Art. 8. Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l’innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente .

2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.

3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

 

     Art. 9. Funzioni della Regione Puglia

1. La Regione Puglia, nell’ambito delle iniziative tese alla salvaguardia dell’ambiente, cura adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire l’immediato intervento delle autorità preposte in presenza di focolai di incendio.

2. Il Presidente della Giunta regionale dichiara, annualmente con proprio atto “lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi”.

3. La Regione Puglia durante tutto il periodo di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, coordina la lotta attiva agli incendi boschivi tramite la sala operativa unificata permanente (S.O.U.P.) presso la Sezione regionale di protezione civile di cui alla I. 353/2000, con modalità H24, secondo procedure e schemi condivisi con i soggetti deputati a tale scopo.

 

     Art. 10. Funzione dei comuni

1. I comuni hanno l’obbligo di aggiornare periodicamente con cadenza triennale e comunque all’occorrenza, le perimetrazioni relative al rischio incendi di interfaccia inserite nella pianificazione di emergenza comunale secondo le disposizioni riportate nel “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile” - Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile - O.P.C.M. 3606/2007.

 

     Art. 11. Piani e programmi

1. In fase di redazione dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e delle loro varianti, gli enti competenti tengono conto nelle loro previsioni del catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all’articolo 10, comma 2, della I. 353/2000, aggiornato annualmente .

2. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e le loro varianti, si coordinano con i piani di emergenza di protezione civile.

3. Al fine di predisporre piani e programmi di prevenzione, la Sezione protezione civile della Regione, anche sulla base delle perimetrazioni rilevate dalla piattaforma SIM montagna, predispone entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge una piattaforma webgis da cui è possibile scaricare i dati afferenti le aree percorse dal fuoco soggette a vincolo ai sensi della I. 353/2000. Ad ogni perimetrazione sono attribuiti i dettagli identificativi della stessa al fine di rendere disponibile agli enti competenti una banca dati standardizzata, omogenea, georeferenziata e aggiornata degli incendi boschivi nel territorio regionale, per pianificare in modo efficiente e coordinato le attività di intervento degli ·enti competenti e i piani di emergenza e di predisporre adeguate misure di prevenzione .

4. Per i fini di cui al comma 3, i comuni, entro il 30 settembre di ogni anno, provvedono all’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all’articolo 10, comma 2, della I. 353/2000 relative all’anno precedente.

 

     Art. 12. Sanzioni

1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall’articolo 10 della I. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;

b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;

c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente legge;

d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;

e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

g) non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell’articolo 5, comma 2.

2. Gli illeciti di cui alle lettere b), c), e) e f), possono essere accertati anche dalle Guardie volontarie di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria). I relativi verbali seguono il procedimento di cui all’articolo 51 della 1.r. 27/98.

 

     Art. 13. Abrogazioni

1. Con l’entrata in vigore della presente legge regionale si intendono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 maggio 1997, n. 15 (Norme in materia di bruciatura delle stoppie);

b) la lettera w) dell’articolo 5 del regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28 (Modifiche e integrazioni al regolamento 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. 17 ottobre 2007);

c) l’articolo 41 della l.r. 27/1998.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2021, n. 24.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 9 agosto 2019, n. 43.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 19 aprile 2021, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 30 novembre 2019, n. 52.