§ 2.3.53 - L.R. 19 luglio 2016, n. 17.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche”


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:19/07/2016
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 8 bis della l.r. 10/1995)
Art. 2.  (Invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.3.53 - L.R. 19 luglio 2016, n. 17.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche”

(B.U. 28 luglio 2016, n. 86)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 8 bis della l.r. 10/1995)

1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche), come sostituito dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2016, n. 3 (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche” - Disposizioni in materia di referendum), le parole: “i Comuni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto al comma 1, i Comuni”.

2. Il comma 6 dell’articolo 8 bis della l.r. 10/1995 è abrogato.

 

     Art. 2. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.