Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali |
Data: | 09/03/2016 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 8 bis della l.r. 10/1995) |
Art. 2. (Disposizione transitoria) |
Art. 3. (Iniziative connesse alla campagna referendaria 2016) |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.3.51 - L.R. 9 marzo 2016, n. 3.
Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche” - Disposizioni in materia di referendum
(B.U. 10 marzo 2016, n. 30)
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 8 bis della
1. L'articolo 8 bis della
"Art. 8 bis (Fusione per incorporazione)
1. Al fine della fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della
2. I Comuni devono in ogni caso indire il referendum se ne fa richiesta, in ciascun Comune, almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Le relative firme devono essere raccolte nei sei mesi antecedenti il deposito della richiesta. I Comuni verificano la regolarità della stessa richiesta entro trenta giorni dal deposito e indicono il referendum entro trenta giorni dal completamento della verifica.
3. Il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun Comune.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio regionale.
5. Il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, conteggiati con scrutini separati per ciascun Comune.
6. Non può essere ripresentata la medesima richiesta di referendum se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del precedente referendum.
7. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di enti locali predispone il modello della scheda di votazione, nonché degli atti relativi allo scrutinio e alla proclamazione del risultato.
8. Gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali. La proclamazione dei risultati è effettuata entro venti giorni dalla data di svolgimento del referendum.
9. I Consigli comunali interessati alla procedura di fusione per incorporazione trasmettono alla Giunta regionale la relativa richiesta entro trenta giorni dall'effettuazione del referendum. La richiesta è corredata dal verbale di proclamazione del risultato del referendum e contiene l'indicazione dell'eventuale sussistenza di contenziosi.
10. La Giunta regionale verifica la regolarità della richiesta entro venti giorni dal ricevimento della stessa e presenta la relativa proposta di legge all'Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento della verifica.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo III della
Art. 2. (Disposizione transitoria)
1. Al fine di consentire l’effettuazione di referendum consultivi comunali contestualmente al referendum abrogativo indetto per il 17 aprile 2016, i Comuni danno notizia dell’indizione del medesimo referendum consultivo con un manifesto da affiggere almeno trentacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.
Art. 3. (Iniziative connesse alla campagna referendaria 2016)
1. Le attività e le iniziative connesse alla campagna informativa sul referendum abrogativo di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 7 del 22 settembre 2015 sono curate dal Consiglio regionale e sono finalizzate alla massima informazione e sensibilizzazione della collettività.
2. Alle spese di cui al comma 1, quantificate in euro 40.000,00, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità relativa all’anno 2016, della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” e corrispondente aumento della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2016/2018. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza provvedono alle conseguenti variazioni finanziarie necessarie ai fini della gestione; le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione del bilancio del Consiglio sono comunicate all’Assemblea per la relativa presa d’atto.
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.