§ 2.3.338 - L.R. 21 ottobre 2016, n. 11.
Disposizioni in materia finanziaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:21/10/2016
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Disposizioni relative alla disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016-2017.
Art. 2.  Incremento autorizzazione di spesa di cui all' articolo 7, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 .
Art. 3.  Incremento stanziamento di spesa di cui alla Missione 11, Programma 01.
Art. 4.  Destinazione delle liberalità per il terremoto di agosto 2016.
Art. 5.  Misure per il sostegno al reddito a favore dei soggetti colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
Art. 6.  Modifica alla legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 .
Art. 7.  Variazioni di bilancio.


§ 2.3.338 - L.R. 21 ottobre 2016, n. 11.

Disposizioni in materia finanziaria.

(B.U. 26 ottobre 2016, n. 50 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Disposizioni relative alla disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016-2017.

1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29 (Disciplina della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.)), gli studenti iscritti per l'anno accademico 2016-2017 alle Università e agli Istituti di cui all' articolo 1, comma 1 della medesima L.R. 29/1996 aventi sede legale in Umbria e residenti nei comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016, come individuati condecreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° settembre 2016 (Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

2. Alla copertura della minore entrata relativa all'applicazione del comma 1 , allocata nel Titolo I, Tipologia 01, della parte Entrata del bilancio regionale 2016, stimata in euro 30.000,00, si provvede, per il corrente esercizio, con riduzione di pari importo degli stanziamenti allocati nel Titolo I, Missione 20, Fondi ed accantonamenti, della parte spesa del medesimo bilancio di previsione.

 

     Art. 2. Incremento autorizzazione di spesa di cui all' articolo 7, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 .

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2016)) è incrementata di euro 30.000,00.

2. Al finanziamento del maggior onere di cui al comma 1 , si fa fronte per l'anno 2016 con pari riduzione dello stanziamento della Missione 20, Fondi e accantonamenti, Programma 01, Fondo di riserva, Titolo I, Spese correnti, del Bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.

 

     Art. 3. Incremento stanziamento di spesa di cui alla Missione 11, Programma 01.

1. Lo stanziamento di spesa della Missione 11, Soccorso Civile, Programma 01, Sistemi di Protezione Civile, del Titolo I, Spese Correnti, del Bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 è incrementato di euro 25.000,00.

2. Al finanziamento del maggior onere di cui al comma 1 , si fa fronte per l'anno 2016 con pari riduzione dello stanziamento della Missione 20, Fondi e accantonamenti, Programma 01, Fondo di riserva, Titolo I, Spese correnti, del Bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.

 

     Art. 4. Destinazione delle liberalità per il terremoto di agosto 2016.

1. Le somme confluite nel conto corrente bancario aperto dalla Regione Umbria, con causale "Donazioni terremoto Umbria agosto 2016", sono destinate alla realizzazione di uno o più interventi di pubblica utilità, nei territori della Regione colpiti dal sisma di agosto 2016.

2. La Giunta regionale con propri atti provvede a individuare gli interventi da finanziare e a disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 .

3. La Giunta regionale è autorizzata, a norma dell' articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni ed integrazioni, ad apportare le conseguenti variazioni, sia in entrata che in spesa, del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 5. Misure per il sostegno al reddito a favore dei soggetti colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

1. La Regione, a fronte della postergazione da parte di banche e istituti di credito del pagamento delle rate del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto e/o la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare, richiesta da parte dei soggetti di cui al comma 2 , riconosce una garanzia per un importo massimo di euro 20.000,00, a valere sull'apposito fondo già istituito presso Gepafin S.p.A. ai sensi dell' articolo 6, comma 7, della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), qualora non possa trovare applicazione l'articolo 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 (Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016) e l' articolo 2 , commi 475 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).

2. I soggetti che possono accedere al beneficio di cui al comma 1 sono i lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali che hanno perso il posto di lavoro in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016, i percettori di ammortizzatori sociali attivati in conseguenza del medesimo evento, i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché i lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e di assistenza, che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dello stesso evento sismico del 24 agosto 2016, operanti nei comuni della Regione Umbria individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° settembre 2016(Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nonché da successive disposizioni normative.

3. Il beneficio di cui al comma 1, previa presentazione di autocertificazione attestante le condizioni di cui al comma 2 , resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), spetta per le rate di mutui ipotecari che non presentano ritardi di pagamento superiori a 90 giorni, scadenti entro il 31 dicembre 2018 e per un periodo massimo di ammortamento dello stesso mutuo di 24 mesi. I costi dei pagamenti sospesi sono calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

4. Ai lavoratori dipendenti ed ai percettori di ammortizzatori sociali di cui al comma 2 , si applica altresì il beneficio di cui all' articolo 6, comma 6-bis, della L.R. 4/2009 con garanzia a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 6. Modifica alla legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 .

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2016)), è soppresso.

 

     Art. 7. Variazioni di bilancio.

1. Al bilancio di previsione 2016-2018 sono apportate le variazioni di cui agli Allegati "1)" e "2)" alla presente legge.

 

ALLEGATI

(Omissis)