Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 19/02/2016 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Direttore. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009 |
Art. 2. Delega di funzioni dirigenziali. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 1/2009 |
Art. 3. Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2009 |
Art. 4. Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009 |
Art. 5. Criteri prioritari di selezione del personale. Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 1/2009 |
Art. 6. Portavoce del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 1/2009 |
Art. 7. Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2009 |
Art. 8. Ufficio. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 26/2009 |
Art. 9. Personale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 26/2009 |
Art. 10. Rappresentante della Regione nelle conferenze. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2009 |
Art. 11. Trasferimento del personale di supporto. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015 |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 2.1.317 - L.R. 19 febbraio 2016, n. 12.
Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 26/2009, 40/2009 e 70/2015.
(B.U. 26 febbraio 2016, n. 7)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il
Visto l'articolo 72, comma 11, del
Visto l'articolo 2, comma 11, lettera a), del
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la nota del 2 dicembre 2015, prot. 30890 del 3 dicembre 2015, con la quale la Commissione regionale per le pari opportunità ha comunicato che non avrebbe espresso il parere obbligatorio di competenza;
Considerato quanto segue:
1. Le modifiche della
2. Al fine di garantire la piena efficienza della struttura è integrato l'elenco dei poteri del direttore mediante la previsione della possibilità di adottare gli atti urgenti di competenza dei dirigenti qualora si verifichi l'impossibilità oggettiva di provvedere;
3. Allo scopo di rendere l'organizzazione della struttura regionale più efficiente sono precisate le caratteristiche dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali, prevedendo che essa sia conferita con atto scritto motivato, per periodi di tempo limitati, e che sia svolta secondo le direttive impartite dal delegante. Si rinvia a un decreto del Direttore generale della Giunta regionale per la determinazione delle modalità di conferimento;
4. Al fine di garantire la massima economicità e razionalizzazione del servizio, il personale che svolge mansioni di autista di rappresentanza è assegnato all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale;
5. Sono modificate le disposizioni relative al portavoce del Presidente del Consiglio regionale al fine di prevedere la figura del responsabile delle relazioni istituzionali con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale o con gli organi di informazione;
6. Al fine di consentire forme più strutturate di collaborazione con gli attori del territorio è previsto che l'ufficio regionale di collegamento con le istituzioni comunitarie svolga attività di informazione, oltre che verso enti locali della Toscana e imprese toscane, anche verso soggetti pubblici o privati, che operano a livello comunitario a favore della Regione Toscana;
7. Sono modificate le disposizioni relative al personale regionale in servizio presso l'ufficio di collegamento con le istituzioni comunitarie di Bruxelles al fine di rendere omogeneo il relativo trattamento economico rispetto a quello corrisposto al personale del Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio presso le sedi estere;
8. Nell'ottica di valorizzare l'istituto della delega di funzioni dirigenziali, è ampliata la casistica in cui può essere delegata al titolare di posizione organizzativa la funzione di rappresentare la Regione nelle conferenze di servizi;
9. Al fine di tener conto delle esigenze organizzative delle amministrazioni locali è modificato l'articolo 19 della
10. Al fine di consentire la rapida attuazione degli interventi di riassetto organizzativo previsti nella presente legge, è opportuno disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Direttore. Modifiche all'articolo 7 della
1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 della
“i bis) adotta, nei casi di emergenza, gli atti di competenza dei dirigenti qualora, per cause di forza maggiore debitamente motivate, ricorra l'oggettiva impossibilità degli stessi a provvedere; ”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
“1 bis. Il direttore può delegare al dirigente responsabile di settore la funzione di cui al comma 1, lettera k bis), qualora la commissione svolga funzioni riconducibili alla competenza esclusiva del dirigente stesso. ”.
Art. 2. Delega di funzioni dirigenziali. Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
“Art. 10 Delega di funzioni dirigenziali
1. I responsabili di settore possono delegare a dipendenti inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, che siano titolari di incarico di posizione organizzativa, alcune delle funzioni di cui all’articolo 9, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 e dei criteri e modalità determinate con decreto del Direttore generale della Giunta regionale.
2. La delega è conferita con atto scritto motivato, per specifiche esigenze funzionali o di progetto, per un periodo di tempo non superiore a tre anni e, comunque, inferiore alla durata dell'incarico del delegante, e viene svolta sulla base di direttive impartite dallo stesso.
3. La delega può essere altresì attribuita per la partecipazione a conferenze di servizi secondo quanto previsto all'articolo 26, comma 2 bis, della
Art. 3. Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 4 dell'articolo 14 della
Art. 4. Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'articolo 44 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della
“1 bis. Gli autisti in servizio a tempo indeterminato sono assegnati all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Tale personale è scelto con le modalità di cui all’articolo 44, comma 1, lettere a) e b). ”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 44 della
“5 bis. Per l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, il numero di personale a tempo determinato di cui al comma 5 è definito con esclusione, oltre che del responsabile, anche del contingente di personale di cui al comma 1 bis. ”.
Art. 5. Criteri prioritari di selezione del personale. Modifiche all'articolo 49 bis della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 bis della
“6 bis. Il presente articolo non si applica al responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e agli autisti assegnati al medesimo Ufficio. ”.”
Art. 6. Portavoce del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 52 della
1. La rubrica dell’articolo 52 della
2. Il comma 1 dell’articolo 52 della
“ 1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l’intera durata in carica, di un portavoce o di un responsabile delle relazioni istituzionali o di entrambe le figure, anche esterni all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione, per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale o con gli organi di informazione. ”.
3. Il comma 5 dell’articolo 52 della
“ 5. Il trattamento economico è determinato con la deliberazione di cui all’articolo 49, commi 4 e 4 bis, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati. ”.
4. Al comma 7 dell’articolo 52 della
Art. 7. Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 53 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della
“1 bis. Gli autisti in servizio a tempo indeterminato sono assegnati all'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale. Tale personale è scelto con le modalità di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a) e b), e ad esso, in deroga all’articolo 53, comma 8 bis, non si applica l’articolo 51, comma 8. ”.
Art. 8. Ufficio. Modifiche all'articolo 14 della
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della
“ b) può altresì svolgere attività di sostegno ed informazione a favore degli enti locali della Toscana, nonché delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono in ambito comunitario attività a favore della Regione Toscana, anche tramite la messa a disposizione di locali nell'ambito dell’ufficio di Bruxelles e delle relative dotazioni, con le modalità di cui alla
2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 14 della
Art. 9. Personale. Modifiche all'articolo 15 della
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della
Art. 10. Rappresentante della Regione nelle conferenze. Modifiche all'articolo 26 della
1. Il comma 2 bis dell'articolo 26 della
“2 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, primo periodo, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della
Art. 11. Trasferimento del personale di supporto. Modifiche all'articolo 19 della
1. Al comma 1 bis dell'articolo 19 della
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.