§ 2.1.317 - L.R. 19 febbraio 2016, n. 12.
Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 26/2009, 40/2009 e 70/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:19/02/2016
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Direttore. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009
Art. 2.  Delega di funzioni dirigenziali. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 1/2009
Art. 3.  Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2009
Art. 4.  Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009
Art. 5.  Criteri prioritari di selezione del personale. Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 1/2009
Art. 6.  Portavoce del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 1/2009
Art. 7.  Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2009
Art. 8.  Ufficio. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 26/2009
Art. 9.  Personale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 26/2009
Art. 10.  Rappresentante della Regione nelle conferenze. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2009
Art. 11.  Trasferimento del personale di supporto. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 2.1.317 - L.R. 19 febbraio 2016, n. 12.

Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 26/2009, 40/2009 e 70/2015.

(B.U. 26 febbraio 2016, n. 7)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

 

Visto l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 

Visto l'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

 

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

 

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009,66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012);

 

Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);

 

Vista la nota del 2 dicembre 2015, prot. 30890 del 3 dicembre 2015, con la quale la Commissione regionale per le pari opportunità ha comunicato che non avrebbe espresso il parere obbligatorio di competenza;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Le modifiche della l.r. 1/2009 si rendono necessarie per migliorare l'efficienza della struttura organizzativa regionale in coincidenza con l'acquisizione di nuove competenze e personale nell'ambito del riassetto istituzionale in corso;

 

2. Al fine di garantire la piena efficienza della struttura è integrato l'elenco dei poteri del direttore mediante la previsione della possibilità di adottare gli atti urgenti di competenza dei dirigenti qualora si verifichi l'impossibilità oggettiva di provvedere;

 

3. Allo scopo di rendere l'organizzazione della struttura regionale più efficiente sono precisate le caratteristiche dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali, prevedendo che essa sia conferita con atto scritto motivato, per periodi di tempo limitati, e che sia svolta secondo le direttive impartite dal delegante. Si rinvia a un decreto del Direttore generale della Giunta regionale per la determinazione delle modalità di conferimento;

 

4. Al fine di garantire la massima economicità e razionalizzazione del servizio, il personale che svolge mansioni di autista di rappresentanza è assegnato all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale;

 

5. Sono modificate le disposizioni relative al portavoce del Presidente del Consiglio regionale al fine di prevedere la figura del responsabile delle relazioni istituzionali con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale o con gli organi di informazione;

 

6. Al fine di consentire forme più strutturate di collaborazione con gli attori del territorio è previsto che l'ufficio regionale di collegamento con le istituzioni comunitarie svolga attività di informazione, oltre che verso enti locali della Toscana e imprese toscane, anche verso soggetti pubblici o privati, che operano a livello comunitario a favore della Regione Toscana;

 

7. Sono modificate le disposizioni relative al personale regionale in servizio presso l'ufficio di collegamento con le istituzioni comunitarie di Bruxelles al fine di rendere omogeneo il relativo trattamento economico rispetto a quello corrisposto al personale del Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio presso le sedi estere;

 

8. Nell'ottica di valorizzare l'istituto della delega di funzioni dirigenziali, è ampliata la casistica in cui può essere delegata al titolare di posizione organizzativa la funzione di rappresentare la Regione nelle conferenze di servizi;

 

9. Al fine di tener conto delle esigenze organizzative delle amministrazioni locali è modificato l'articolo 19 della l.r. 70/2015 relativamente alle modalità di acquisizione del personale di supporto di cui all'articolo 7, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015. n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014. n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002. 67/2003. 41/2005. 68/2011. 65/2014), prevedendo la possibilità di intese con le amministrazioni stesse;

 

10. Al fine di consentire la rapida attuazione degli interventi di riassetto organizzativo previsti nella presente legge, è opportuno disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Direttore. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è inserita la seguente:

“i bis) adotta, nei casi di emergenza, gli atti di competenza dei dirigenti qualora, per cause di forza maggiore debitamente motivate, ricorra l'oggettiva impossibilità degli stessi a provvedere; ”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. Il direttore può delegare al dirigente responsabile di settore la funzione di cui al comma 1, lettera k bis), qualora la commissione svolga funzioni riconducibili alla competenza esclusiva del dirigente stesso. ”.

 

     Art. 2. Delega di funzioni dirigenziali. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 10 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 Delega di funzioni dirigenziali

1. I responsabili di settore possono delegare a dipendenti inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, che siano titolari di incarico di posizione organizzativa, alcune delle funzioni di cui all’articolo 9, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 e dei criteri e modalità determinate con decreto del Direttore generale della Giunta regionale.

2. La delega è conferita con atto scritto motivato, per specifiche esigenze funzionali o di progetto, per un periodo di tempo non superiore a tre anni e, comunque, inferiore alla durata dell'incarico del delegante, e viene svolta sulla base di direttive impartite dallo stesso.

3. La delega può essere altresì attribuita per la partecipazione a conferenze di servizi secondo quanto previsto all'articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa). ”.

 

     Art. 3. Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2009

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 le parole: “ alla Regione ” sono sostituite dalle seguenti: “ al ruolo dirigenziale regionale ”.

 

     Art. 4. Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. Gli autisti in servizio a tempo indeterminato sono assegnati all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Tale personale è scelto con le modalità di cui all’articolo 44, comma 1, lettere a) e b). ”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“5 bis. Per l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, il numero di personale a tempo determinato di cui al comma 5 è definito con esclusione, oltre che del responsabile, anche del contingente di personale di cui al comma 1 bis. ”.

 

     Art. 5. Criteri prioritari di selezione del personale. Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 bis della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Il presente articolo non si applica al responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e agli autisti assegnati al medesimo Ufficio. ”.”

 

     Art. 6. Portavoce del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 1/2009

1. La rubrica dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “ Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale ”.

2. Il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l’intera durata in carica, di un portavoce o di un responsabile delle relazioni istituzionali o di entrambe le figure, anche esterni all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione, per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale o con gli organi di informazione. ”.

3. Il comma 5 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 5. Il trattamento economico è determinato con la deliberazione di cui all’articolo 49, commi 4 e 4 bis, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati. ”.

4. Al comma 7 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “ Qualora il portavoce ” sono aggiunte le seguenti: “ o il responsabile delle relazioni istituzionali ”.

 

     Art. 7. Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. Gli autisti in servizio a tempo indeterminato sono assegnati all'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale. Tale personale è scelto con le modalità di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a) e b), e ad esso, in deroga all’articolo 53, comma 8 bis, non si applica l’articolo 51, comma 8. ”.

 

     Art. 8. Ufficio. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 26/2009

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è sostituita dalla seguente:

“ b) può altresì svolgere attività di sostegno ed informazione a favore degli enti locali della Toscana, nonché delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono in ambito comunitario attività a favore della Regione Toscana, anche tramite la messa a disposizione di locali nell'ambito dell’ufficio di Bruxelles e delle relative dotazioni, con le modalità di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana”), sulla base di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. ”.

2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 26/2009 sono aggiunte le parole: “ , con altre regioni europee e reti interregionali europee ”.

 

     Art. 9. Personale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 26/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 26/2009 le parole: “ non superiore al 50 per cento ” sono sostituite dalle seguenti: “ pari al 65 per cento ”.

 

     Art. 10. Rappresentante della Regione nelle conferenze. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2009

1. Il comma 2 bis dell'articolo 26 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è sostituito dal seguente:

“2 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, primo periodo, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile. ”.

 

     Art. 11. Trasferimento del personale di supporto. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015

1. Al comma 1 bis dell'articolo 19 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015. 39/2000 e 68/2011), è aggiunto, infine, il seguente periodo: “ Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, non si applicano se è raggiunta, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, un'intesa tra la Regione e l'ente di provenienza del personale idoneo, formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, volta a tenere conto delle esigenze organizzative dell'ente medesimo, sulla base della quale l'ente locale procede alle autorizzazioni al trasferimento. ”.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.