§ 5.2.186 - L.R. 5 agosto 2016, n. 19.
Modifica delle leggi regionali: 6 novembre 2015, n. 36 (Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:05/08/2016
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 9 della l.r. 36/2015)
Art. 2.  (Abrogazione del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 42/2015)
Art. 3.  (Abrogazione del comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 43/2015)
Art. 4.  (Modifiche alla l.r. 5/2016)
Art. 5.  (Abrogazione del comma 7 dell'articolo 138 della l.r. 31/2008)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 99 della l.r. 33/2009)


§ 5.2.186 - L.R. 5 agosto 2016, n. 19.

Modifica delle leggi regionali: 6 novembre 2015, n. 36 (Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21); 29 dicembre 2015, n. 42 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - collegato 2016); 30 dicembre 2015, n. 43 (Legge di stabilità 2016 - 2018); 17 marzo 2016, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione regionale); 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale); 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(B.U. 8 agosto 2016, n. 32, suppl.)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 9 della l.r. 36/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 (Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21) la parola 'garantire' e sostituita dalla seguente: 'favorire'.

 

     Art. 2. (Abrogazione del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 42/2015)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 42 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2016) è abrogato.

 

     Art. 3. (Abrogazione del comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 43/2015)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 43 (Legge di stabilità 2016 - 2018) è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifiche alla l.r. 5/2016)

1. Alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 la parola 'Autorità' è sostituita dalla seguente: 'Agenzia';

b) al comma 1 dell'articolo 2 le parole 'è incaricata di svolgere' sono sostituite dalle seguenti: 'contribuisce a svolgere, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)';

c) alla fine del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole: ', operando a supporto dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) della Regione e degli enti di cui al presente comma.';

d) al comma 2 dell'articolo 2 la parola 'assicura' è sostituita dalle seguenti: 'contribuisce ad assicurare';

e) al comma 1 dell'articolo 3 le parole 'Sono organi dell'ARAC' sono sostituite dalle seguenti: 'Operano presso l'ARAC';

f) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole 'esercita la vigilanza e il controllo' sono sostituite dalle seguenti: 'contribuisce a rafforzare l'attività dei Responsabili della prevenzione della corruzione nella vigilanza e nel controllo';

g) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 dopo la parola 'analizza' sono inserite le seguenti: ', a livello regionale,';

h) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

'c) supporta l'attività della Regione e degli enti di cui all'articolo 2 per attuare e aggiornare i rispettivi Piani di prevenzione della corruzione;';

i) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 le parole ', previe apposite intese,' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', previe apposite intese stipulate dalla Regione;';

j) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 le parole 'ai codici etici' sono sostituite dalle seguenti: 'ai codici di comportamento ed opera in raccordo con le strutture competenti della Regione e degli enti di cui all'articolo 2 nella definizione e nell'aggiornamento dei codici stessi, nel monitoraggio della loro effettiva adozione e nella verifica della relativa osservanza;';

k) la rubrica dell'articolo 5 '(Poteri)' è sostituita dalla seguente: '(Funzioni)';

l) al comma 1 dell'articolo 5 le parole 'Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge l'ARAC esercita poteri' sono sostituite dalle seguenti: 'L'ARAC esercita funzioni';

m) al comma 2 dell'articolo 5 le parole 'L'ARAC diffida gli enti di cui all'articolo 2 ad adottare' sono sostituite dalle seguenti: 'Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge 190/2012, segnala, anche su proposta dell'ARAC, alla Regione e agli enti di cui all'articolo 2 l'adozione di' e le parole 'a rimuovere' sono sostituite dalle seguenti: 'la rimozione di';

n) al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole 'Nel caso in cui' sono inserite le seguenti: 'la Regione e' e le parole 'non ottemperino ai provvedimenti dell'ARAC, di cui al comma 2, l'Autorità' sono sostituite dalle seguenti: 'non adottino gli atti o i provvedimenti di cui al comma 2, il Responsabile della prevenzione della corruzione, anche su proposta dell'ARAC,';

o) ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e al comma 1 dell'articolo 8 la parola 'Autorità' è sostituita dalla seguente: 'Agenzia'.

 

     Art. 5. (Abrogazione del comma 7 dell'articolo 138 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 7 dell'articolo 138, come sostituito dall'articolo 2, comma 8, lettera kk), della legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015) è abrogato.

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 99 della l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 99, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 giugno 2016, n. 15 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità'), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nel rispetto della normativa statale.'.