Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 22/03/2016 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Definizione) |
Art. 3. (Qualificazione e formazione professionale) |
Art. 4. (Responsabile Tecnico ) |
Art. 5. (Esercizio dell'attività di estetista ) |
Art. 6. (Avvio, ripresa, cessazione, subingresso e sospensione dell'attività di estetista) |
Art. 7. (Luogo di svolgimento dell'attività) |
Art. 8. (Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività) |
Art. 9. (Informazioni sui trattamenti) |
Art. 10. (Attività di controllo e regime sanzionatorio) |
Art. 11. (Regolamento comunale) |
Art. 12. (Attività di monitoraggio) |
Art. 13. (Disposizione transitoria) |
Art. 14. (Entrata in vigore) |
§ 3.5.90 - R.R. 22 marzo 2016, n. 5.
Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89
(B.U. 25 marzo 2016, n. 12, suppl.)
Art. 1. (Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21 bis della
a) i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di estetista;
b) l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni ed agli altri enti preposti per consentire l'avvio, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell'attività di estetista;
c) la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori estetisti in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 2. (Definizione)
1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 della
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 della
3. L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla
4. Le apparecchiature di cui al comma 3 e le relative installazioni devono essere conformi alle normative tecniche di settore.
5. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del
Art. 3. (Qualificazione e formazione professionale)
1. Il possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della
2. La qualificazione professionale di estetista, di cui al comma 1, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della
3. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
4. La verifica dei requisiti professionali spetta al comune competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del
Art. 4. (Responsabile Tecnico )
1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 'Qualificazione e formazione professionale'.
2. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
Art. 5. (Esercizio dell'attività di estetista )
1. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.
2. Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica di cui al precedente art. 3, di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della
3. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.
4. Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigiana, i soci dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.
Art. 6. (Avvio, ripresa, cessazione, subingresso e sospensione dell'attività di estetista)
1. L'avvio, la ripresa, la cessazione e il subingresso della attività di estetista sono soggetti alla presentazione, per via telematica di una Comunicazione Unica Regionale resa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della
2. Ai fini della presentazione della Comunicazione Unica Regionale è utilizzata la modulistica unica regionale pubblicata sul BURL.
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4 della
4. L'attività di estetista può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa.
Art. 7. (Luogo di svolgimento dell'attività)
1. L'attività di estetista è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
3. A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1, in quanto compatibili.
4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1, in quanto compatibili.
5. L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.
6. L'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione della relativa Comunicazione Unica Regionale di cui al precedente art. 6 comma 1.
Art. 8. (Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività)
1. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. L'aggiornamento dell'allegato di cui al comma 1è effettuato con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 9. (Informazioni sui trattamenti)
1. Prima di ogni trattamento estetico, il cliente potrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'estetista o Responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.
Art. 10. (Attività di controllo e regime sanzionatorio)
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetica in assenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 nonché in caso di mancata presentazione della Comunicazione Unica Regionale, sono irrogate dal Comune le sanzioni amministrative di cui all'articolo 12 della
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della
3. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del
4. L'utilizzo o la commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e europea è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal
5. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall'art. 21 bis della
Art. 11. (Regolamento comunale)
1. I comuni, adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di estetista o adeguano quello già esistente entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, prevedendo:
a) l'indicazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi;
b) i requisiti igienico - sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento dell'attività;
c) i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
d) l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;
e) gli orari di apertura e di esercizio dell'attività;
f) le modalità per l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni amministrative.
Art. 12. (Attività di monitoraggio)
1. Entro 30 giorni dall'adozione del regolamento di cui all'art. 11 i Comuni inoltrano alla Direzione Generale competente della Giunta Regionale il regolamento adottato.
2. La Direzione Generale competente della Giunta Regionale, in accordo con ANCI Lombardia, effettua un monitoraggio annuale relativo alla attività di estetista.
Art. 13. (Disposizione transitoria)
1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano l'attività di estetista hanno l'obbligo, entro 12 mesi, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio della medesima attività.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata violazione, si applicano le sanzioni richiamate all'art. 10 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di estetista, sono fatti salvi i titoli di specializzazione di estetista conseguiti attraverso appositi percorsi regionali riconosciuti ai sensi della abrogata
Art. 14. (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.
ALLEGATO 1
REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Chiunque eserciti l’attività di estetista deve garantire le condizioni per l’assenza di situazioni che possano costituire rischio per il personale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. Fatta salva l’applicazione del
1. Ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l’agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l’accesso del cliente e l’attività dell’operatore.
2. Il personale deve:
lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
informare preventivamente il cliente riguardo a:
- controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all’utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice);
- controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi elettromeccanici.
3. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d’uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all’allegato alla
4. La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere disponibile presso l’esercizio.
5. Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
6. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
7. La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto. La biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi.
8. Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell’impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell’attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti.
9. Considerato che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l’abbronzatura artificiale come cancerogeni per l’uomo (Gruppo 1), i trattamenti con l’utilizzo di lampade abbronzanti devono avvenire nel puntuale e rigoroso rispetto delle modalità e con le cautele previste dall’allegato alla
10. Per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro.
11. Tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.
12. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.
13. L’attività di piercing limitata al solo lobo auricolare deve rispettare le seguenti procedure:
l’operatore deve indossare guanti monouso, dopo l’accurato lavaggio delle mani;
prima della foratura l’operatore deve verificare lo stato della cute: la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa disinfezione del lobo con idoneo prodotto;
gli strumenti utilizzati per la foratura e i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili;
nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l’uso, le stesse devono essere accuratamente sanificate e disinfettate dopo ogni applicazione;
la documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l’esercizio.
La foratura del lobo dell’orecchio di minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.