Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 31/03/2015 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Fondo regionale per interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, Fondo regionale per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico e Fondo per il [...] |
Art. 2. (Sostituzione della Tabella A allegata alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) |
Art. 3. (Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)) |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.5.154 - L.R. 31 marzo 2015, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)
(B.U. 1 aprile 2015, n. 10)
Art. 1. Fondo regionale per interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, Fondo regionale per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico e Fondo per il cofinanziamento regionale del Progetto ERP Liguria) [1]
1. Per l’anno 2015 sono istituiti i seguenti fondi:
- Fondo regionale per il finanziamento degli interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 con la dotazione di euro 15.008.721,08;
- Fondo regionale per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico con la dotazione di euro 3.491.278,92;
- Fondo per il cofinanziamento regionale del Progetto ERP Liguria di euro 2.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione finanziario 2015-2017, per il solo esercizio 2015:
Stato di previsione dell’entrata
- incremento dell’U.P.B. 5.1.1 “Mutui e altre forme di indebitamento con oneri di ammortamento a carico del bilancio regionale” di euro 20.500.000,00 (ventimilionicinquecentomila/00);
Stato di previsione della spesa
- iscrizione all’U.P.B. 2.215 “Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro” di euro 15.008.721,08 (quindicimilioniottomilasettecentoventuno/08);
- iscrizione all’U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche” di euro 3.491.278,92 (tremilioniquattrocentonovantunmiladuecentosettantotto/92);
- iscrizione all’U.P.B. 18.204 “Spesa per il sistema informativo regionale” di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
Art. 2. (Sostituzione della Tabella A allegata alla
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della
La Tabella A, di cui all’ articolo 35 della
(Omissis)
Art. 3. (Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della
“1 bis. I regolamenti comunali devono corrispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le modalità di assegnazione o prenotazione dei servizi devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni riguardanti i servizi taxi e noleggio con conducente di cui alla vigente normativa statale e regionale;
b) l’assegnazione o la prenotazione dei servizi è diretta esclusivamente in favore di soggetti in possesso di regolare licenza o autorizzazione ai sensi della disciplina statale e regionale vigente e che osservino pienamente le disposizioni della legislazione in materia di lavoro;
c) l’assegnazione dei servizi taxi deve garantire l’indifferenziazione della stessa tra i singoli operatori licenziatari o tra un gruppo di essi facente capo ad una stessa struttura economica, in modo che sia sempre individuato il taxi più vicino o comunque con le caratteristiche più idonee alle esigenze dell’utente;
d) la prenotazione dei servizi di noleggio con conducente deve comunque pervenire all’operatore nella rimessa indicata nell’autorizzazione. L’operatore deve conservare prova delle singole prenotazioni e fornirla alle autorità competenti assieme, ove richiesto, ai titoli dei relativi pagamenti effettuati e ricevuti.”.
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della