§ 1.5.154 - L.R. 31 marzo 2015, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:31/03/2015
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Fondo regionale per interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, Fondo regionale per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico e Fondo per il [...]
Art. 2.  (Sostituzione della Tabella A allegata alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015))
Art. 3.  (Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.154 - L.R. 31 marzo 2015, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

(B.U. 1 aprile 2015, n. 10)

 

Art. 1. Fondo regionale per interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, Fondo regionale per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico e Fondo per il cofinanziamento regionale del Progetto ERP Liguria) [1]

1. Per l’anno 2015 sono istituiti i seguenti fondi:

- Fondo regionale per il finanziamento degli interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 con la dotazione di euro 15.008.721,08;

- Fondo regionale per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico con la dotazione di euro 3.491.278,92;

- Fondo per il cofinanziamento regionale del Progetto ERP Liguria di euro 2.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione finanziario 2015-2017, per il solo esercizio 2015:

Stato di previsione dell’entrata

- incremento dell’U.P.B. 5.1.1 “Mutui e altre forme di indebitamento con oneri di ammortamento a carico del bilancio regionale” di euro 20.500.000,00 (ventimilionicinquecentomila/00);

Stato di previsione della spesa

- iscrizione all’U.P.B. 2.215 “Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro” di euro 15.008.721,08 (quindicimilioniottomilasettecentoventuno/08);

- iscrizione all’U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche” di euro 3.491.278,92 (tremilioniquattrocentonovantunmiladuecentosettantotto/92);

- iscrizione all’U.P.B. 18.204 “Spesa per il sistema informativo regionale” di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

 

     Art. 2. (Sostituzione della Tabella A allegata alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) [2]

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2015, restano determinati nella misura indicata nelle tabelle A e B, di cui al successivo capoverso, per il fondo speciale destinato alle spese in parte corrente ed in conto capitale.

La Tabella A, di cui all’ articolo 35 della l.r. 40/2014 , è sostituita dalle seguenti:

(Omissis)

 

     Art. 3. (Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. I regolamenti comunali devono corrispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le modalità di assegnazione o prenotazione dei servizi devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni riguardanti i servizi taxi e noleggio con conducente di cui alla vigente normativa statale e regionale;

b) l’assegnazione o la prenotazione dei servizi è diretta esclusivamente in favore di soggetti in possesso di regolare licenza o autorizzazione ai sensi della disciplina statale e regionale vigente e che osservino pienamente le disposizioni della legislazione in materia di lavoro;

c) l’assegnazione dei servizi taxi deve garantire l’indifferenziazione della stessa tra i singoli operatori licenziatari o tra un gruppo di essi facente capo ad una stessa struttura economica, in modo che sia sempre individuato il taxi più vicino o comunque con le caratteristiche più idonee alle esigenze dell’utente;

d) la prenotazione dei servizi di noleggio con conducente deve comunque pervenire all’operatore nella rimessa indicata nell’autorizzazione. L’operatore deve conservare prova delle singole prenotazioni e fornirla alle autorità competenti assieme, ove richiesto, ai titoli dei relativi pagamenti effettuati e ricevuti.”.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18.