§ 5.3.59 - L.R. 17 novembre 2014, n. 31.
Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2013, n 6 “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale” e alla legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:17/11/2014
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2 della l.r. 6/2013)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 4 della l.r. 6/2013)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 6/2013)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 6/2013)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 7 della l.r. 6/2013)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 35 della l.r. 44/2013)


§ 5.3.59 - L.R. 17 novembre 2014, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2013, n 6 “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale” e alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 “Assestamento di bilancio 2013”

(B.U. 27 novembre 2014, n. 110)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 6/2013)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 6/2013)

1. La lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 6/2013 è sostituita dalla seguente:

“a bis) sulla base del Programma triennale di cui all’articolo 2, approva, previa intesa con ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale e sentita la Commissione assembleare competente, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurba-no;”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 6/2013)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del raggiungimento dell’intesa, la Giunta regionale trasmette a ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale, una proposta del progetto di rete di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a bis).” .

2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituita dalla seguente:

“a) nell’ipotesi di recepimento delle osservazioni e modifiche presentate dalle Province, approva il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano così come stabilito all’articolo 4, comma 1, lettera a bis);”.

3. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:

“5. Nel caso in cui, anche all’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 4, l’intesa non è raggiunta, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano è comunque approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a bis), dandone adeguata motivazione.”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 6/2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 6/2013 le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 6/2013 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Qualora le Province non ottemperino, nei termini previsti, alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e previa diffida, interviene in via sostitutiva, subentrando nelle relative funzioni.”.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 6/2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 6/2013 le parole: “al 30 giugno 2014” sono sostituite dalle parole: “al 30 settembre 2015”.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 35 della l.r. 44/2013)

1. Il comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento di bilancio 2013) è abrogato.