Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 17/11/2014 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 6/2013) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 6/2013) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 6/2013) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 6/2013) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 6/2013) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 35 della l.r. 44/2013) |
§ 5.3.59 - L.R. 17 novembre 2014, n. 31.
Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2013, n 6 “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale” e alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 “Assestamento di bilancio 2013”
(B.U. 27 novembre 2014, n. 110)
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della
Art. 2. (Modifica all’articolo 4 della
1. La lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 4 della
“a bis) sulla base del Programma triennale di cui all’articolo 2, approva, previa intesa con ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale e sentita la Commissione assembleare competente, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurba-no;”.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. Ai fini del raggiungimento dell’intesa, la Giunta regionale trasmette a ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale, una proposta del progetto di rete di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a bis).” .
2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 della
“a) nell’ipotesi di recepimento delle osservazioni e modifiche presentate dalle Province, approva il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano così come stabilito all’articolo 4, comma 1, lettera a bis);”.
3. Il comma 5 dell’articolo 5 della
“5. Nel caso in cui, anche all’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 4, l’intesa non è raggiunta, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano è comunque approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a bis), dandone adeguata motivazione.”.
Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della
“3 bis. Qualora le Province non ottemperino, nei termini previsti, alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e previa diffida, interviene in via sostitutiva, subentrando nelle relative funzioni.”.
Art. 5. (Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 6. (Modifica all’articolo 35 della
1. Il comma 3 dell’articolo 35 della