§ 2.2.136 - L.R. 6 maggio 2015, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), alla legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:06/05/2015
Numero:11


Sommario
Art. 1 . (Modifiche alla l.r. 8/2013)
Art. 2 . (Modifiche agli articoli 33, 41 e 52 della l.r. 12/2005)
Art. 3 . (Modifiche all'articolo 74 della l.r. 6/2010)


§ 2.2.136 - L.R. 6 maggio 2015, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)

(B.U. 8 maggio 2015, n. 19 suppl.)

 

     Art. 1. (Modifiche alla l.r. 8/2013)

1. Alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 5 e al comma 7 dell'articolo 4, le parole: 'all'articolo 110, commi 6 e 7,' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 110, comma 6,';

b) al comma 10 dell'articolo 4, le parole: 'relative modalità attuative, forme di controllo e sanzioni' sono sostituite dalle seguenti: 'relative modalità attuative e forme di controllo';

c) alla rubrica dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e altre disposizioni';

d) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: 'la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito' sono sostituite dalle seguenti: 'la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931';

e) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

'1 bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.

1 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

1 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.';

f) al comma 2 dell'articolo 5, le parole: 'disposizioni di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis' e le parole: 'degli insediamenti di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'installazione degli apparecchi di cui al comma 1';

g) dopo il comma 6 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

'6 bis. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1bis;

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.';

h) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: 'I dipartimenti dipendenze e i servizi multidisciplinari' sono sostituite dalle seguenti: 'I dipartimenti delle dipendenze, tramite le loro articolazioni, e i servizi multidisciplinari';

i) la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: 'Disposizioni relative alla formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali';

j) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

'1. La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.';

k) dopo il comma 1 dell'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

'1 bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al presente comma e in base ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

1 ter. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 1 bis, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 5, comma 1 bis.';

l) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

'5. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 4 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.'.

 

          Art. 2. (Modifiche agli articoli 33, 41 e 52 della l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 bis dell'articolo 33 è aggiunto il seguente:

'3 ter. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 27 finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico).';

b) al comma 1 dell'articolo 41, le parole: ' , salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 3 bis.' sono sostituite dalle seguenti: ', salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 3 ter e dall'articolo 52, commi 3 bis e 3 ter.';

c) dopo il comma 3 bis dell'articolo 52 è aggiunto il seguente:

'3 ter. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 8/2013'.

 

          Art. 3. (Modifiche all'articolo 74 della l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 74 sono soppresse le parole: ', nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.' ;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 74 è aggiunto il seguente:

'1 bis. L'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto.'.