§ 3.10.37 - L.R. 21 ottobre 2014, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 interventi conseguenti a calamità
Data:21/10/2014
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Modifica al titolo della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e [...]
Art. 2.  (Modifica all’articolo 1 della l.r. 1/2010)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2010)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 1/2010)
Art. 5 . (Modifica all’articolo 4 della l.r. 1/2010)
Art. 6.  (Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 1/2010)
Art. 7.  (Modifica alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale))
Art. 8.  (Disposizioni per i rifiuti derivanti da eventi alluvionali dell’ottobre 2014)
Art. 9.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.10.37 - L.R. 21 ottobre 2014, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale)

(B.U. 22 ottobre 2014, n. 14)

 

Art. 1. (Modifica al titolo della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013))

1. Nel titolo della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013 ”, sono sostituite dalle seguenti: “ sul territorio ligure. ”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 1 della l.r. 1/2010)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 nonché nel corso dell’anno 2011, in relazione ai quali sia dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modifiche e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “nei periodi indicati agli articoli 2 e 2 bis”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2010)

1. La rubrica dell’articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Interventi in caso di dichiarazione dello stato di emergenza”.

2. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Il Fondo di cui all’articolo 1 è utilizzato per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure negli anni 2009, 2010, 2011 e 2014, per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni, tramite la concessione, a favore delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate da tali eventi, di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e/o a sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche.”.

3. Il comma 5 bis dell’articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5 bis. La Regione favorisce le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche delle imprese di cui al comma 1 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l’accesso al credito, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 1/2010)

1. La rubrica dell’articolo 2 bis della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Interventi in caso di emergenza di rilevanza regionale”.

2. Il comma 1 dell’articolo 2 bis della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è utilizzato, altresì, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni, riconosciuti come eventi emergenziali di interesse regionale ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e successive modificazioni e integrazioni, verificatisi sul territorio ligure negli anni 2012, 2013 e 2014, tramite la concessione, a favore delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate da tali eventi, di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e/o a sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche.”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 bis della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“5 bis. La Regione, tramite il Fondo di cui all’articolo 1, favorisce le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche delle imprese di cui al comma 1 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l’accesso al credito, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 1/2010)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1bis. Agli oneri derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge a favore delle imprese danneggiate dagli eventi meteorologici del 2014 si provvede con le seguenti variazioni del bilancio regionale per l’esercizio 2014:

- Stato di previsione dell’Entrata

Aumento di euro 16.220.730,00 in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.3.3 “Recuperi e rimborsi di natura diversa”.

- Stato di previsione della Spesa

Iscrizione di euro 16.220.730,00 in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201 “Interventi a sostegno dell’industria e delle piccole e medie imprese.”.

 

     Art. 6. (Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 1/2010)

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 4 bis

(Risorse giacenti sul Fondo)

1. Le disponibilità residue del Fondo di cui all’articolo 1, pari ad euro 4.019.801,00, sono utilizzate per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2014.”.

 

     Art. 7. (Modifica alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale))

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “2013, 2014 e 2015”.

 

     Art. 8. (Disposizioni per i rifiuti derivanti da eventi alluvionali dell’ottobre 2014)

1. Sui conferimenti in discarica dei rifiuti provenienti dalle operazioni di ripristino dei luoghi interessati dagli eventi alluvionali intercorsi nel mese di ottobre 2014, nei comuni della Liguria non viene applicato, sino al 28 febbraio 2015, il tributo regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni e integrazioni [1].

2. La Giunta regionale provvede a determinare le modalità operative per la tracciatura dei flussi di rifiuti di cui al comma 1.

2 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per gli eventi alluvionali intercorsi nel mese di novembre 2014 [2].

2 ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede con le seguenti variazioni al bilancio per l’anno finanziario 2014:

Stato di previsione dell’entrata

U.P.B. 1.1.1. “Imposte”

Riduzione della previsione, in termini di competenza e cassa, di euro 500.000,00.

Stato di previsione della spesa

U.P.B. 4.201 “Interventi nel settore dell’ambiente”

Riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 500.000,00 [3].

 

     Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40.

[2] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40.

[3] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40.