Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 07/08/2014 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)) |
Art. 2. (Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 37/2007) |
Art. 3. (Modifiche dell’articolo 11 bis della l.r. 37/2007) |
Art. 4. (Modifiche dell’articolo 12 della l.r. 37/2007) |
Art. 5. (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 37/2007) |
§ 3.2.105 - L.R. 7 agosto 2014, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)
(B.U. 13 agosto 2014, n. 11)
Art. 1. (Modifiche dell’articolo 3 della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“ 1. Si intende per pescaturismo l’attività esercitata dagli imprenditori ittici, di cui all’articolo 4 del
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della
3. Al comma 3 bis dell’articolo 3 della
Art. 2. (Modifiche dell’articolo 11 della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
2. Il comma 2 dell’articolo 11 della
“ 2. L’esercizio delle attività d’ittiturismo deve essere svolto mediante l’utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilità dell’imprenditore ittico o mediante l’utilizzo della propria abitazione. ”.
3. Il comma 3 dell’articolo 11 della
Art. 3. (Modifiche dell’articolo 11 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 bis della
Art. 4. (Modifiche dell’articolo 12 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 della
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 12 della
“ d) gli eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione nel rispetto delle norme in materia di libera concorrenza con le imprese che ad altro titolo possono esercitare attività analoghe; ”.
3. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 5. (Modifiche dell’articolo 18 della
1. Il comma 6 dell’articolo 18 della
“ 6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui al comma 2 sono svolte dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), della