Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 18/03/2015 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 17/2014 ) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 17/2014 ) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 17/2014 ) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 17/2014 ) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 17/2014 ) |
Art. 7. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 17/2014 ) |
Art. 8. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 17/2014 ) |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 17/2014 ) |
Art. 10. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 17/2014 ) |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 17/2014 ) |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 17/2014 ) |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 22 della l.r. 17/2014 ) |
§ 3.2.104 - L.R. 18 marzo 2015, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)
(B.U. 25 marzo 2015, n. 9)
Art. 1. (Modifica all’articolo 4 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della
“2 bis. Per documentati scopi scientifici o didattici la Regione Liguria, attraverso l’Ispettorato agrario regionale, rilascia speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo.”.
Art. 4. (Modifica all’articolo 8 della
1. Alla fine della lettera d) del comma 4 dell’articolo 8 della
Art. 5. (Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della
“3. Al fine di preservare l’ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana.”.
2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 9 della
Art. 6. (Modifica all’articolo 12 della
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della
Art. 7. (Modifica all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 8. (Modifica all’articolo 16 della
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 16 della
Art. 9. (Modifiche all’articolo 18 della
1. Il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
“1. La vendita di funghi freschi e, altresì, dei funghi secchi allo stato sfuso appartenenti alle specie del gruppo edulis e relativo gruppo (porcini) è soggetta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente nel caso di nuova attività.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 18 della
“4. Il titolare dell’attività o suo delegato deve essere in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 17 o dell’attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della Sanità 686/1996.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 18 della
4. Al comma 6 dell’articolo 18 della
5. Al comma 7 dell’articolo 18 della
6. Il comma 9 dell’articolo 18 della
7. Il comma 10 dell’articolo 18 della
Art. 10. (Modifica all’articolo 19 della
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della
Art. 11. (Modifiche all’articolo 20 della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
Art. 12. (Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della
“1 bis. Alle Aziende sanitarie locali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo ufficiale ai sensi del
Art. 13. (Modifiche all’articolo 22 della
1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 22 della
“l bis) per la raccolta di funghi senza il possesso del tesserino, di cui all’articolo 9, comma 2, e per la raccolta di funghi nei giorni in cui la stessa non è consentita, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00;”.
2. Al comma 5 dell’articolo 22 della