§ 3.2.104 - L.R. 18 marzo 2015, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:18/03/2015
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei))
Art. 2.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 17/2014 )
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 17/2014 )
Art. 4.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 17/2014 )
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 17/2014 )
Art. 6.  (Modifica all’articolo 12 della l.r. 17/2014 )
Art. 7.  (Modifica all’articolo 14 della l.r. 17/2014 )
Art. 8.  (Modifica all’articolo 16 della l.r. 17/2014 )
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 17/2014 )
Art. 10.  (Modifica all’articolo 19 della l.r. 17/2014 )
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 17/2014 )
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 17/2014 )
Art. 13.  (Modifiche all’articolo 22 della l.r. 17/2014 )


§ 3.2.104 - L.R. 18 marzo 2015, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)

(B.U. 25 marzo 2015, n. 9)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei))

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 17/2014, dopo la parola: “chiodini” sono inserite le seguenti: “(Armillaria mellea)”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 17/2014 )

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 17/2014, le parole: “nella stagione primaverile e autunnale” sono sostituite dalle seguenti: “dalla stagione primaverile a quella autunnale”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 17/2014 )

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 17/2014, è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 17/2014, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per documentati scopi scientifici o didattici la Regione Liguria, attraverso l’Ispettorato agrario regionale, rilascia speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo.”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 17/2014 )

1. Alla fine della lettera d) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 17/2014, è aggiunta la parola: “chiuso”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 17/2014 )

1. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 17/2014, è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di preservare l’ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana.”.

2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 17/2014 , sono aggiunte le parole: “ e, in particolare, a perseguire la possibile armonizzazione dei giorni di sospensione della raccolta dei funghi, di cui al comma 3.”.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 17/2014 )

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 17/2014, è abrogato.

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 17/2014 )

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 17/2014 , le parole: “rilasciato dalla Regione, subordinato al superamento di un esame finale al quale sono ammessi i candidati che abbiano frequentato almeno il 75 per cento delle ore previste per il corso di cui all’articolo 15 ” sono sostituite dalle seguenti: “e iscritti nel registro dei micologi”.

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 17/2014 )

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 17/2014 , è abrogata.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 17/2014 )

1. Il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:

“1. La vendita di funghi freschi e, altresì, dei funghi secchi allo stato sfuso appartenenti alle specie del gruppo edulis e relativo gruppo (porcini) è soggetta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente nel caso di nuova attività.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014, è sostituito dal seguente:

“4. Il titolare dell’attività o suo delegato deve essere in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 17 o dell’attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della Sanità 686/1996.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014, è abrogato.

4. Al comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014 , le parole: “ dell’autorizzazione di cui al comma 1 ” sono sostituite dalle seguenti: “ di adempiere a quanto previsto ai commi 1 e 4 ”.

5. Al comma 7 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014, le parole: “previo rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 e” sono sostituite dalla seguente: “previa”.

6. Il comma 9 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014 , è abrogato.

7. Il comma 10 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014, è abrogato.

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 17/2014 )

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 17/2014 , le parole: “ sotto il diretto controllo ” sono sostituite dalle seguenti: “ a seguito di certificazione ”.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 17/2014 )

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 17/2014 , le parole: “ nell’allegato 1 del d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 5 e negli allegati I e II del d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nella deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 1996, n. 2690 (Integrazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del d.p.r. 376/1995 dell’elenco delle specie fungini riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale). ”.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 17/2014 )

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 17/2014, dopo la parola: “osservanza” sono inserite le seguenti: “del Capo I”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 17/2014, è inserito il seguente:

“1 bis. Alle Aziende sanitarie locali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo ufficiale ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali è demandata la vigilanza sull’osservanza del Capo II della presente legge.”.

 

     Art. 13. (Modifiche all’articolo 22 della l.r. 17/2014 )

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 17/2014, è inserita la seguente:

“l bis) per la raccolta di funghi senza il possesso del tesserino, di cui all’articolo 9, comma 2, e per la raccolta di funghi nei giorni in cui la stessa non è consentita, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00;”.
2. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 17/2014 , dopo la parola: “ riscosse ” sono inserite le seguenti: “ per le violazioni del Capo I della presente legge ” e alla fine del medesimo comma sono aggiunte le parole: “ Per le violazioni del Capo II si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, e l’introito è in favore dell’Azienda sanitaria locale competente.”.