Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 30/07/2012 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Accesso alla rete internet da parte dei pazienti) |
Art. 2. (Modalità tecniche dell’accesso alla rete internet da parte dei pazienti) |
§ 2.1.134 - L.R. 30 luglio 2012, n. 25.
Disposizioni per l’accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate
(B.U. 7 agosto 2012, n. 13)
Art. 1. (Accesso alla rete internet da parte dei pazienti)
1. Le aziende sanitarie e strutture convenzionate pongono a disposizione, a titolo gratuito, dei pazienti ivi ospitati, anche per periodi di tempo non superiori a un giorno, le connessioni internet senza fili (connessioni wireless) di cui sono dotate, a qualunque titolo, anche se tali connessioni hanno ampiezza solo parziale rispetto all’estensione della struttura stessa.
2. I soggetti di cui al comma 1 che dispongono di connessioni wireless utilizzabili dai pazienti ai sensi della presente legge continuano ad avere la facoltà di istituire anche connessioni wireless distinte e riservate al personale.
Art. 2. (Modalità tecniche dell’accesso alla rete internet da parte dei pazienti)
1. La connessione da parte dei pazienti si attua mediante procedura di accreditamento. L’accreditamento è rilasciato su richiesta del paziente con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2 e può essere negato o revocato in ogni momento.
2. Le aziende sanitarie e le strutture convenzionate adottano un regolamento di disciplina dell'accesso alle connessioni internet senza fili [1].
[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della