Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 12/11/2014 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria) |
Art. 2. (Disposizioni di prima applicazione) |
Art. 3. (Disposizioni finali) |
Art. 4. (Abrogazioni) |
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.5.149 - L.R. 12 novembre 2014, n. 34.
Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria.
(B.U. 14 novembre 2014, n. 16)
Art. 1. (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria)
1. Nelle more dell’applicazione di quanto disposto dall’articolo 80 del
2. Il bilancio finanziario di previsione è triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione della Regione, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
3. Non è consentita la cancellazione di residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai fini della copertura dei residui perenti risultanti al 31 dicembre 2014, si applicano le modalità di cui all’articolo 60 del
4. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le modalità previste dall’articolo 17 della
5. Al comma 3 dell’articolo 55 della
Art. 2. (Disposizioni di prima applicazione)
1. Il bilancio finanziario di previsione 2015-2017 è redatto ed approvato adottando gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dall’articolo 11, comma 1, del
2. Il bilancio finanziario 2015-2017, adottato secondo lo schema vigente nel 2014, svolge funzione autorizzatoria anche per gli esercizi successivi al primo secondo le modalità di cui ai principi contabili contenuti nel
3. Contestualmente all'adozione degli schemi di bilancio a fini conoscitivi di cui al comma 1, la Regione adotta il Piano dei Conti Integrato di cui all'articolo 4 del
Art. 3. (Disposizioni finali)
1. Ai sensi di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del
Art. 4. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il numero 6 del comma 3 dell’articolo 30 della
b) i commi 1 e 2 dell’articolo 45 della
c) le lettere b), c) e f) del comma 1 dell’articolo 77 della
2. Con applicazione dal rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 e per gli esercizi successivi è abrogata, altresì, la lettera a) dell’articolo 77 della
3. Con applicazione dal rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi successivi è, infine, abrogato l’articolo 77 della
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.