Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 23/05/2014 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all'articolo 5 della l.r. 40/2005 |
Art. 2 . Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005 |
Art. 3 . Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2005 |
Art. 4 . Modifiche all'articolo 13 della l.r. 40/2005 |
Art. 5 . Modifiche all'articolo 25 della l.r. 40/2005 |
Art. 6 . Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2005 |
Art. 7 . Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 8 . Modifiche all'articolo 40 della l.r. 40/2005 |
Art. 9 . Modifiche all'articolo 40 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 10 . Modifiche all'articolo 51 della l.r. 40/2005 |
Art. 11 . Modifiche all'articolo 82 octies della l.r. 40/2005 |
Art. 12 . Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo VII della l.r. 40/2005 |
Art. 13 . Sostituzione dell'articolo 100 della l.r. 40/2005 |
Art. 14 . Modifiche all'articolo 101 della l.r. 40/2005 |
Art. 15 . Inserimento dell'articolo 101.1 nella l.r. 40/2005 (1) |
Art. 16 . Modifiche all'articolo 101 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 17 . Modifiche all'articolo 102 della l.r. 40/2005 |
Art. 18 . Modifiche all'articolo 103 della l.r. 40/2005 |
Art. 19 . Modifiche all'articolo 104 della l.r. 40/2005 |
Art. 20 . Modifiche all'articolo 105 della l.r. 40/2005 |
Art. 21 . Sostituzione dell'articolo 106 della l.r. 40/2005 |
Art. 22 . Modifiche all'articolo 106 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 23 . Modifiche all'articolo 107 della l.r. 40/2005 |
Art. 24 . Modifiche all'articolo 108 della l.r. 40/2005 |
Art. 25 . Sostituzione dell'articolo 109 della l.r. 40/2005 |
Art. 26 . Modifiche all'articolo 110 della l.r. 40/2005 |
Art. 27 . Modifiche all'articolo 132 della l.r. 40/2005 |
Art. 28 . Modifiche all'articolo 133 della l.r. 40/2005 |
Art. 29 . Modifiche all'articolo 136 della l.r. 40/2005 |
Art. 30 . Abrogazione dell'articolo 141 della l.r. 40/2005 |
Art. 31 . Inserimento dell'articolo 142 quater nella l.r. 40/2005 |
Art. 32 . Inserimento dell'articolo 142 quinquies nella l.r. 40/2005 |
Art. 33 . Inserimento dell'articolo 142 sexies nella l.r. 40/2005 |
Art. 34 . Inserimento dell'articolo 142 septies nella l.r. 40/2005 |
Art. 35 . Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 51/2009 |
Art. 36 . Modifiche all'articolo 15 della l.r. 51/2009 |
Art. 37 . Modifiche all'articolo 16 della l.r. 51/2009 |
Art. 38 . Sostituzione dell'articolo 47 della l.r.51/2009 |
Art. 39 . Modifiche all'articolo 2 della l.r. 85/2009 |
Art. 40 . Modifiche all'articolo 6 della l.r. 81/2012 |
Art. 41 . Entrata in vigore |
§ 3.1.374 - L.R. 23 maggio 2014, n. 26.
Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 51/2009, alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012.
(B.U. 27 maggio 2014, n. 21)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario intervenire sull'articolo 13 della
2. Si interviene per sopprimere gli attuali tre enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV), sostituendoli con un unico ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, l'ESTAR, in linea di continuità con quanto previsto dall'articolo 120 della
3. Al fine di mantenere un legame del nuovo ente con la programmazione di area vasta e di agevolare l’attività dello stesso ente, che ha un’estensione corrispondente al territorio regionale, si prevede che l’organizzazione dell’ESTAR si articoli, oltreché in un dipartimento di supporto tecnico amministrativo per la gestione interna dell’ente, in dipartimenti di livello regionale per la gestione delle funzioni attribuitegli dalla legge e in sezioni territoriali di area vasta a cui afferiscono le articolazioni territoriali degli stessi dipartimenti di livello regionale;
4. Al fine di conformarsi a quanto previsto dal
5. Si rende necessario definire in maniera più puntuale le fonti di finanziamento dell’ESTAR distinguendo in particolare tra i finanziamenti per la copertura dei costi del personale, di funzionamento dell’ente e di esercizio delle attività dell’ente;
6. Si rende necessario disciplinare la fase transitoria del passaggio dai tre ESTAV all'ente unico, scandendo i tempi per la nomina degli organi del nuovo ente e prevedendo che i direttori generali degli ESTAV o, in caso di loro vacanza, i direttori amministrativi o i commissari nominati ai sensi dell’articolo 39, comma 9, della
7. Si rende necessario modificare la
8. E' necessario prevedere che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana per garantire l'immediata operatività del passaggio dai tre ESTAV all'ente unico ESTAR;
Approva la presente legge
CAPO I - Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della
“ 3 bis. La Regione, al fine di contribuire allo sviluppo della qualità dei servizi del servizio sanitario regionale, promuove, anche attraverso il Distretto toscano Scienze della vita di cui alla
Art. 2. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della
2. All’alinea del comma 3 dell'articolo 10 della
3. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 13 della
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della
“ 2. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale vigente, elabora un protocollo d'intesa con le università per regolamentare il loro apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e contestualmente l'apporto di quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie delle università e del servizio sanitario regionale; a tal fine, è costituito il comitato per l'intesa formato dal Presidente della Giunta regionale e dai rettori delle università. Il protocollo d’intesa opera per il periodo di validità del piano sanitario e sociale integrato regionale. ”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della
“ 2 bis. Al fine di promuovere fra le aziende ospedaliero-universitarie una programmazione strategica coordinata, nell’ambito del protocollo di cui al comma 2, sono definite, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e delle rispettive priorità aziendali, le linee fondamentali delle attività di formazione, di assistenza clinica e di ricerca. ”.
3. Al comma 3 dell'articolo 13 della
4. Al comma 4 dell'articolo 13 della
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della
“ 4 bis. La commissione di cui al comma 4, svolge attività di monitoraggio in merito all'attuazione del protocollo di intesa ed elabora una relazione annuale che trasmette al direttore generale della direzione regionale competente per materia, all'assessore regionale competente per materia, alla commissione consiliare competente per materia e ai rettori delle università. ”.
6. Al comma 5 dell'articolo 13 della
7. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 13 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 25 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della
Art. 6. Modifiche all'articolo 26 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 della
Art. 7. Modifiche all'articolo 30 bis della
1. Nella rubrica dell'articolo 30 bis della
2. Al comma 4 dell'articolo 30 bis della
Art. 8. Modifiche all'articolo 40 della
1. Al comma 1 dell'articolo 40 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 40 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 40 bis della
Art. 10. Modifiche all'articolo 51 della
1. Al comma 3 dell'articolo 51 della
Art. 11. Modifiche all'articolo 82 octies della
1. Al comma 4 dell'articolo 82 octies della
Art. 12. Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo VII della
1. La rubrica del capo IV del titolo VII della
Art. 13. Sostituzione dell'articolo 100 della
1. L'articolo 100 della
“ Art. 100 - Istituzione e natura giuridica
1. E' istituito, a decorrere dal 1° ottobre 2014, l’ESTAR per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute.
2. L’ESTAR è ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione attua le proprie strategie di intervento nel servizio sanitario regionale per le funzioni previste dall’articolo 101, comma 1.
3. L’organizzazione dell’ESTAR prevede:
a) un dipartimento di supporto tecnico-amministrativo per la gestione interna dell’ente;
b) dipartimenti di livello regionale per la gestione delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1;
c) sezioni territoriali di area vasta, cui afferiscono le articolazioni territoriali dei diversi dipartimenti di livello regionale.
4. A ciascun dipartimento di livello regionale di cui al comma 3, lettera b), è preposto un direttore che assicura l’attuazione del programma di attività per la funzione per la quale gli è attribuita la direzione.
5. A ciascuna sezione territoriale di area vasta di cui al comma 3, lettera c), è preposto un referente del direttore generale, individuato fra i dirigenti dell’ente, che garantisce il coordinamento organizzativo delle funzioni gestite dall’ente nel territorio e rappresenta la direzione aziendale nel contesto di riferimento, assicurando l'interfaccia con il coordinamento di area vasta, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale. ”.
Art. 14. Modifiche all'articolo 101 della
1. Il comma 1 dell'articolo 101 della
“ 1. L’ESTAR è competente in materia di:
a) approvvigionamento di beni e servizi;
b) magazzini e logistica distributiva;
c) tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
d) tecnologie sanitarie;
e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;
f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale;
g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie. ”.
2. Il comma 1 bis dell'articolo 101 della
“ 1 bis. L’ESTAR garantisce:
a) la coerenza della programmazione delle proprie attività con la programmazione delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale a livello di area vasta;
b) l’unitarietà a livello regionale della gestione dei processi relativi alle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1;
c) l’ottimizzazione delle risorse all’interno dei dipartimenti di cui all’articolo 100, comma 3, lettera b), sviluppando le localizzazioni territoriali necessarie per ciascuna funzione sulla base della tipologia di attività;
d) i livelli territoriali di intervento che si rendano necessari per la funzionalità operativa, sviluppandoli secondo principi di standardizzazione e omogeneità;
e) lo sviluppo di modelli organizzativi volti all’individuazione di strutture ad alta specializzazione;
f) la partecipazione ai processi valutativi regionali per le innovazioni tecnologiche. ”.
3. Il comma 1 ter dell'articolo 101 della
4. Al comma 2 dell'articolo 101 della
5. Al comma 3 dell'articolo 101 della
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 101 della
“ 3 bis. L’ESTAR può svolgere procedure di gara per l’affidamento dei servizi socio-sanitari su richiesta delle aziende unità sanitarie locali, previa intesa fra quest’ultime e tutti gli enti locali direttamente interessati. ”.
7. Il comma 4 dell'articolo 101 della
“ 4. L’ESTAR fa parte della rete telematica toscana ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 101 della
“ 4 bis. Nel rispetto del
9. Al comma 5 dell'articolo 101 della
Art. 15. Inserimento dell'articolo 101.1 nella
1. Dopo l’articolo 101 della
“ Art. 101.1 - Acquisto beni e servizi
1. L’ESTAR concorre alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie, con cui determina i relativi fabbisogni in stretta condivisione e coerenza con le indicazioni regionali orientate all’appropriatezza d’uso e alla compatibilità economico-finanziaria.
2. L’ESTAR organizza la programmazione annuale dell’attività contrattuale al fine di razionalizzare gli acquisti ed ottimizzarne i costi, attraverso processi coerenti con la tipologia di bene o servizio e garantendo livelli regionali di aggregazione del fabbisogno.
3. La programmazione annuale delle attività può altresì individuare aree di intervento nelle quali il livello ottimale di aggregazione dia adeguata risposta ad un diverso e più ristretto ambito territoriale, in particolare per quanto attiene a gare relative a servizi ed altri settori merceologici diversi da farmaci, dispositivi medici e beni economali.
4. L’ESTAR opera quale centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del
5. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 274 del
a) requisiti di professionalità e modalità di nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell’esecuzione, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra l’ESTAR e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attività amministrative connesse alle funzioni tecniche trasferite e l’ottimale impiego delle risorse nell’ambito del servizio sanitario regionale;
b) funzioni di competenza del responsabile unico del procedimento e del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei contratti, anche per le finalità di cui alla lettera a);
c) modalità di costituzione dei collegi tecnici e delle commissioni di gara;
d) modalità di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all’articolo 8 della
Art. 16. Modifiche all'articolo 101 bis della
1. All’alinea del comma 1 dell'articolo 101 bis della
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 101 bis della
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 101 bis della
4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 101 bis della
5. Il comma 2 dell'articolo 101 bis della
“ 2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni espletati dall'ESTAR, ancorché in forma non unificata, sono utilizzate da tutte le aziende sanitarie comprese nell'area vasta. Alle graduatorie possono attingere anche le aziende sanitarie delle altre aree vaste. ”.
Art. 17. Modifiche all'articolo 102 della
1. Al comma 1 dell'articolo 102 della
Art. 18. Modifiche all'articolo 103 della
1. Al comma 1 dell'articolo 103 della
2. Al comma 2 dell'articolo 103 della
3. Il comma 3 dell'articolo 103 della
“ 3. Le modalità di nomina, i requisiti soggettivi, le cause di incompatibilità, le cause di inconferibilità e quelle di decadenza del direttore generale dell'ESTAR, nonché le modalità di sostituzione nel caso di dimissioni o morte sono le stesse previste per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali. ”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 103 della
“ 3 bis. Annualmente l’operato del direttore generale viene valutato sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione, con particolare riferimento alla efficacia dei risultati, al livello di servizio reso alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale e alla efficienza della struttura. ”
“ 3 ter. Al rapporto di servizio del direttore generale dell'ESTAR si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 4 e 5. ”.
5. Al comma 5 dell'articolo 103 della
Art. 19. Modifiche all'articolo 104 della
1. Il comma 1 dell'articolo 104 della
“ 1. Il consiglio direttivo è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie della Toscana. ”.
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 104 della
“ d bis) esprime parere sugli altri atti di gestione individuati con deliberazione della Giunta regionale. ”.
3. Il comma 4 dell'articolo 104 della
“ 4. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano il direttore generale dell'ESTAR ed il direttore generale della direzione regionale competente per materia senza diritto di voto. ”.
Art. 20. Modifiche all'articolo 105 della
1. Al comma 2 dell'articolo 105 della
2. Al comma 3 dell'articolo 105 della
Art. 21. Sostituzione dell'articolo 106 della
1. L'articolo 106 della
“ Art. 106 - Direttore amministrativo
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale dell'ESTAR si avvale della collaborazione di un direttore amministrativo, che esprime parere obbligatorio sugli atti dell’ente.
2. Il direttore amministrativo è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto delegato ed è nominato dal direttore generale dell'ESTAR con provvedimento motivato; al direttore amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 7, 10, 11 e 12. ”.
Art. 22. Modifiche all'articolo 106 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 106 bis della
Art. 23. Modifiche all'articolo 107 della
1. All’alinea del comma 1 dell'articolo 107 della
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 107 della
“ b) la tipologia, le modalità di costituzione e l’articolazione delle strutture nel rispetto del principio di un unico dipartimento per ciascuna funzione o gruppi di funzioni di cui all’articolo 101, comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 100, comma 3; ”.
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 107 della
“ d bis) le modalità di funzionamento del consiglio direttivo. ”.
4. Al comma 2 dell'articolo 107 della
Art. 24. Modifiche all'articolo 108 della
1. Al comma 1 dell'articolo 108 della
2. Al comma 2 dell'articolo 108 della
3. Al comma 3 dell'articolo 108 della
4. Al comma 4 dell'articolo 108 della
Art. 25. Sostituzione dell'articolo 109 della
1. L’articolo 109 della
“ Art. 109 - Finanziamento
1. Per lo svolgimento della propria attività l’ESTAR utilizza:
a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale dipendente dell'ente;
b) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell'ente, diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101;
d) corrispettivi per cessione di beni e servizi resi alle aziende ed agli altri enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 101;
e) eventuali corrispettivi per servizi e prestazioni diversi da quelli di cui all'articolo 101, resi alle aziende ed agli altri enti del servizio sanitario regionale.
2. I finanziamenti assegnati dalla Regione per le funzioni di cui all'articolo 101, comma 1, lettera c), sono determinati annualmente dalla Giunta regionale sulla base di un programma operativo predisposto dall’ESTAR. ”.
Art. 26. Modifiche all'articolo 110 della
1. Al comma 1 dell'articolo 110 della
2. Al comma 2 dell'articolo 110 della
Art. 27. Modifiche all'articolo 132 della
1. Al comma 1 dell'articolo 132 della
2. Al comma 3 dell'articolo 132 della
Art. 28. Modifiche all'articolo 133 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 133 della
Art. 29. Modifiche all'articolo 136 della
1. Al comma 1 dell'articolo 136 della
Art. 30. Abrogazione dell'articolo 141 della
1. L’articolo 141 della
Art. 31. Inserimento dell'articolo 142 quater nella
1. Dopo l'articolo 142 ter della
“ Art. 142 quater - Disposizioni transitorie in materia di ESTAR
1. Entro il 30 settembre 2014 il Presidente della Giunta regionale nomina il direttore generale dell'ESTAR.
2. Entro il 30 settembre 2014 il Consiglio regionale effettua le designazioni dei due componenti del collegio sindacale di sua competenza.
3. Entro il 15 novembre 2014 il direttore generale dell’ESTAR:
a) adotta il programma annuale di attività, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, lettera a);
b) adotta il bilancio economico preventivo per l'anno 2015, ai sensi dell’articolo 108, comma 3;
c) trasmette lo schema di regolamento generale alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere ai sensi dell’articolo 107.
4. La Giunta regionale esprime il parere di cui al comma 3, lettera c), nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dello schema di regolamento generale, decorso il quale il direttore generale può procedere all’approvazione del regolamento generale.
5. Fino al 31 dicembre 2014 l'ESTAR per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture ed il personale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) di cui all'articolo 142 quinquies. ”.
Art. 32. Inserimento dell'articolo 142 quinquies nella
1. Dopo l'articolo 142 quater della
“ Art. 142 quinquies - Disposizioni transitorie in materia di ESTAV
1. Dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 l'ESTAV dell'Area vasta nord-ovest, l’ESTAV dell'Area vasta centro e l’ESTAV dell'area vasta sud-est proseguono la gestione dell'attività già intrapresa ed avviano quelle previste dal programma annuale di attività dell’ESTAR.
2. Gli atti non previsti nel programma annuale di attività sono adottati solo se autorizzati dall’ESTAR. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione all'ESTAR, il direttore generale dello stesso non si esprime negativamente.
3. I consigli direttivi degli ESTAV sono sciolti con effetto dal 1° ottobre 2014.
4. Dal 1° ottobre 2014 i direttori generali degli ESTAV o, in caso di loro vacanza, i direttori amministrativi o i commissari nominati ai sensi dell’articolo 39, comma 9, svolgono le funzioni di commissario straordinario. Le funzioni di commissario straordinario cessano alla data di soppressione degli ESTAV.
5. Ai commissari degli ESTAV nominati ai sensi dell’articolo 39, comma 9, non si applica la previsione di cui al comma 9 bis, lettera c), del medesimo articolo.
6. Il direttore generale, nel caso in cui assuma le funzioni di commissario straordinario, sostituisce il direttore amministrativo e ne esercita le funzioni.
7. Il commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.
8. L'atto di ricognizione è certificato dal collegio sindacale di ogni ESTAV entro il 31 dicembre 2014.
9. Gli ESTAV sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015.
10. L'ESTAR subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti agli ESTAV in corso alla medesima data.
11. Ai fini della gestione unitaria del servizio di cassa dell’ESTAR, l’ESTAV dell’Area vasta centro avvia, all’entrata in vigore della
Art. 33. Inserimento dell'articolo 142 sexies nella
1. Dopo l'articolo 142 quinquies della
“ Art. 142 sexies - Disposizioni transitorie relative al personale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 l'ESTAR subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere presso gli ESTAV.
2. La direzione regionale competente per materia attiva uno specifico tavolo di confronto e contrattazione con le organizzazioni sindacali per la definizione di criteri e modalità attuative in materia di personale. ”.
Art. 34. Inserimento dell'articolo 142 septies nella
1. Dopo l'articolo 142 sexies della
“ Art. 142 septies - Disposizioni di prima applicazione
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
CAPO II - Modifiche alla
Art. 35. Modifiche all'articolo 6 bis della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 bis della
“ 1 bis. La Giunta regionale determina l’importo e le modalità di erogazione del rimborso spese spettante al valutatore del sistema trasfusionale inserito nell’elenco nazionale. ”.
Art. 36. Modifiche all'articolo 15 della
1. Il comma 5 dell’articolo 15 della
“ 5. La Regione svolge le funzioni di verifica sulle attestazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie con le modalità definite in apposito atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi degli operatori del dipartimento della prevenzione e delle aree tecniche di una azienda unità sanitaria locale diversa da quella soggetta a verifica e, se ritenuto necessario in relazione agli accertamenti da porre in essere, anche di professionisti di altre strutture organizzative, anche essi in servizio presso un’azienda sanitaria diversa da quella soggetta a verifica. ”.
2. Il comma 5 bis dell’articolo 15 della
“ 5 bis. La Regione, con periodicità biennale, svolge funzioni di verifica sul possesso dei requisiti di tutti i servizi trasfusionali, con le modalità definite con atto del dirigente regionale competente per materia ed avvalendosi degli operatori di cui al comma 5 e di un valutatore per il sistema trasfusionale inserito nell’elenco nazionale istituito con d.m. salute 26 maggio 2011. ”.
3. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 15 della l.r.51/2009 è aggiunto il seguente:
“ 5 ter. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti agli operatori e ai professionisti di cui ai commi 5 e 5 bis, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione. ”.
Art. 37. Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
2. Al comma 4 dell’articolo 16 della
Art. 38. Sostituzione dell'articolo 47 della l.r.51/2009
1. L’articolo 47 della
“ Art. 47 - Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui all’articolo 6 bis, comma 1 bis, articolo 15, commi 5 e 5 bis, e articolo 16, comma 4, 42 e 45, stimati annualmente in complessivi euro 530.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate sull'unità previsionale di base (UPB) 243 “Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014 – 2016, annualità 2015 e 2016.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. ”.
CAPO III - Modifiche alla
Art. 39. Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della
“ 4 bis. La Fondazione si avvale dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) per l'esercizio delle seguenti funzioni tecniche, amministrative e di supporto:
a) approvvigionamento di beni e servizi;
b) gestione dei magazzini e della logistica;
c) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare della Fondazione;
d) gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale. ”.
CAPO IV - Modifiche alla l egge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla
Art. 40. Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della
“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale i dati contenuti nel sistema informativo tributario di cui all’articolo 22 della
CAPO V - Norma finale
Art. 41. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.