§ 3.1.374 - L.R. 23 maggio 2014, n. 26.
Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 51/2009, alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:23/05/2014
Numero:26


Sommario
Art. 1 . Modifiche all'articolo 5 della l.r. 40/2005
Art. 2 . Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005
Art. 3 . Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2005
Art. 4 . Modifiche all'articolo 13 della l.r. 40/2005
Art. 5 . Modifiche all'articolo 25 della l.r. 40/2005
Art. 6 . Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2005
Art. 7 . Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 40/2005
Art. 8 . Modifiche all'articolo 40 della l.r. 40/2005
Art. 9 . Modifiche all'articolo 40 bis della l.r. 40/2005
Art. 10 . Modifiche all'articolo 51 della l.r. 40/2005
Art. 11 . Modifiche all'articolo 82 octies della l.r. 40/2005
Art. 12 . Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo VII della l.r. 40/2005
Art. 13 . Sostituzione dell'articolo 100 della l.r. 40/2005
Art. 14 . Modifiche all'articolo 101 della l.r. 40/2005
Art. 15 . Inserimento dell'articolo 101.1 nella l.r. 40/2005 (1)
Art. 16 . Modifiche all'articolo 101 bis della l.r. 40/2005
Art. 17 . Modifiche all'articolo 102 della l.r. 40/2005
Art. 18 . Modifiche all'articolo 103 della l.r. 40/2005
Art. 19 . Modifiche all'articolo 104 della l.r. 40/2005
Art. 20 . Modifiche all'articolo 105 della l.r. 40/2005
Art. 21 . Sostituzione dell'articolo 106 della l.r. 40/2005
Art. 22 . Modifiche all'articolo 106 bis della l.r. 40/2005
Art. 23 . Modifiche all'articolo 107 della l.r. 40/2005
Art. 24 . Modifiche all'articolo 108 della l.r. 40/2005
Art. 25 . Sostituzione dell'articolo 109 della l.r. 40/2005
Art. 26 . Modifiche all'articolo 110 della l.r. 40/2005
Art. 27 . Modifiche all'articolo 132 della l.r. 40/2005
Art. 28 . Modifiche all'articolo 133 della l.r. 40/2005
Art. 29 . Modifiche all'articolo 136 della l.r. 40/2005
Art. 30 . Abrogazione dell'articolo 141 della l.r. 40/2005
Art. 31 . Inserimento dell'articolo 142 quater nella l.r. 40/2005
Art. 32 . Inserimento dell'articolo 142 quinquies nella l.r. 40/2005
Art. 33 . Inserimento dell'articolo 142 sexies nella l.r. 40/2005
Art. 34 . Inserimento dell'articolo 142 septies nella l.r. 40/2005
Art. 35 . Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 51/2009
Art. 36 . Modifiche all'articolo 15 della l.r. 51/2009
Art. 37 . Modifiche all'articolo 16 della l.r. 51/2009
Art. 38 . Sostituzione dell'articolo 47 della l.r.51/2009
Art. 39 . Modifiche all'articolo 2 della l.r. 85/2009
Art. 40 . Modifiche all'articolo 6 della l.r. 81/2012
Art. 41 . Entrata in vigore


§ 3.1.374 - L.R. 23 maggio 2014, n. 26.

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 51/2009, alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012.

(B.U. 27 maggio 2014, n. 21)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

 

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti organizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Si rende necessario intervenire sull'articolo 13 della l.r. 40/2005, che disciplina il ruolo delle università nel sistema sanitario toscano, sostituendo, in primo luogo il termine “protocolli” con il termine “protocollo”, dal momento che il protocollo con le tre università toscane è sempre stato unico, in secondo luogo prevedendo che la commissione istituita per la predisposizione dello stesso svolga attività di monitoraggio e invii una relazione annuale al direttore generale, all'assessore regionale e alla commissione consiliare, competenti per materia, ed ai rettori delle università;

 

2. Si interviene per sopprimere gli attuali tre enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV), sostituendoli con un unico ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, l'ESTAR, in linea di continuità con quanto previsto dall'articolo 120 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012). Tale norma, infatti, ha attribuito alla Regione il compito di promuovere il coordinamento dei diversi ESTAV, anche attraverso l'istituzione della figura di un coordinatore al fine di garantire l'interscambio e l'ottimizzazione delle risorse;

 

3. Al fine di mantenere un legame del nuovo ente con la programmazione di area vasta e di agevolare l’attività dello stesso ente, che ha un’estensione corrispondente al territorio regionale, si prevede che l’organizzazione dell’ESTAR si articoli, oltreché in un dipartimento di supporto tecnico amministrativo per la gestione interna dell’ente, in dipartimenti di livello regionale per la gestione delle funzioni attribuitegli dalla legge e in sezioni territoriali di area vasta a cui afferiscono le articolazioni territoriali degli stessi dipartimenti di livello regionale;

 

4. Al fine di conformarsi a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si stabilisce che la Giunta regionale debba definire criteri e modalità del sistema di relazioni tra ESTAR e le aziende sanitarie in merito al trattamento dei dati;

 

5. Si rende necessario definire in maniera più puntuale le fonti di finanziamento dell’ESTAR distinguendo in particolare tra i finanziamenti per la copertura dei costi del personale, di funzionamento dell’ente e di esercizio delle attività dell’ente;

 

6. Si rende necessario disciplinare la fase transitoria del passaggio dai tre ESTAV all'ente unico, scandendo i tempi per la nomina degli organi del nuovo ente e prevedendo che i direttori generali degli ESTAV o, in caso di loro vacanza, i direttori amministrativi o i commissari nominati ai sensi dell’articolo 39, comma 9, della l.r. 40/2005, svolgano le funzioni di commissari straordinari. Questi ultimi sono tenuti ad effettuare la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e dei rapporti di lavoro in essere;

 

7. Si rende necessario modificare la l.r. 51/2009 stabilendo la competenza della Giunta regionale a determinare l'importo e le modalità di erogazione del rimborso spettante al valutatore del sistema trasfusionale, agli operatori dei dipartimenti di prevenzione e delle aree tecniche delle aziende sanitarie e di tutti gli altri soggetti coinvolti nelle attività di verifica del possesso dei requisiti di esercizio delle strutture pubbliche;

 

8. E' necessario prevedere che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana per garantire l'immediata operatività del passaggio dai tre ESTAV all'ente unico ESTAR;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è aggiunto il seguente:

“ 3 bis. La Regione, al fine di contribuire allo sviluppo della qualità dei servizi del servizio sanitario regionale, promuove, anche attraverso il Distretto toscano Scienze della vita di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2010, n. 603 (POR CReO Fesr 2007-2013. PRSE 2007-2010. Distretti tecnologici. Atto di indirizzo. Prima attuazione programma legislatura 2010-2015), la collaborazione tra i vari attori della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico e investe sulla valorizzazione e sulla tutela dei risultati della ricerca. ”.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 40/2005 le parole: “ ente per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta ” sono sostituite dalle seguenti: “ Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) ”.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 40/2005 le parole: “ degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'ESTAR ”.

2. All’alinea del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 40/2005 le parole: “ degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'ESTAR ”.

3. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 40/2005 le parole: “ degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'ESTAR ”.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 40/2005

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ 2. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale vigente, elabora un protocollo d'intesa con le università per regolamentare il loro apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e contestualmente l'apporto di quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie delle università e del servizio sanitario regionale; a tal fine, è costituito il comitato per l'intesa formato dal Presidente della Giunta regionale e dai rettori delle università. Il protocollo d’intesa opera per il periodo di validità del piano sanitario e sociale integrato regionale. ”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“ 2 bis. Al fine di promuovere fra le aziende ospedaliero-universitarie una programmazione strategica coordinata, nell’ambito del protocollo di cui al comma 2, sono definite, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e delle rispettive priorità aziendali, le linee fondamentali delle attività di formazione, di assistenza clinica e di ricerca. ”.

3. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 le parole: “ dei protocolli d'intesa ”: sono sostituite dalle seguenti: “ del protocollo d'intesa ”.

4. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 le parole: “ dei protocolli di intesa ” sono sostituite dalle seguenti: “ del protocollo di intesa ”.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“ 4 bis. La commissione di cui al comma 4, svolge attività di monitoraggio in merito all'attuazione del protocollo di intesa ed elabora una relazione annuale che trasmette al direttore generale della direzione regionale competente per materia, all'assessore regionale competente per materia, alla commissione consiliare competente per materia e ai rettori delle università. ”.

6. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 le parole: “ I protocolli d'intesa ” sono sostituite dalle seguenti: “ Il protocollo di intesa ” e le parole: “ indirizzano e vincolano ” sono sostituite dalle seguenti: “ indirizza e vincola ”.

7. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 le parole: “ corsi di formazione ” sono sostituite dalle seguenti: “ corsi di studio ”.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 40/2005 le parole: “ degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell’ESTAR ”.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 40/2005 le parole: “ degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell’ESTAR ”.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 40/2005

1. Nella rubrica dell'articolo 30 bis della l.r. 40/2005 le parole: “ degli ESTAV ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'ESTAR ”.

2. Al comma 4 dell'articolo 30 bis della l.r. 40/2005 le parole: “ gli Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV), nell’ambito dei limiti complessivi di cui al comma 1, possono essere autorizzati a contrarre indebitamento ” sono sostituite dalle seguenti: “ l’ESTAR, nell'ambito dei limiti complessivi di cui al comma 1, può essere autorizzato a contrarre indebitamento ”.

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “ dal direttore sanitario ” sono inserite le seguenti: “ , che esprimono parere obbligatorio sugli atti relativi alle materie di loro competenza”.

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 40 bis della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 40 bis della l.r. 40/2005 le parole: “ enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta ” sono sostituite dalla seguente: “ ESTAR ”.

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 40/2005

1. Al comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “ degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell’ESTAR ”.

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 82 octies della l.r. 40/2005

1. Al comma 4 dell'articolo 82 octies della l.r. 40/2005 le parole: “ enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) ” sono sostituite dalla seguente: “ ESTAR ”.

 

     Art. 12. Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo VII della l.r. 40/2005

1. La rubrica del capo IV del titolo VII della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “ Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale ”.

 

     Art. 13. Sostituzione dell'articolo 100 della l.r. 40/2005

1. L'articolo 100 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ Art. 100 - Istituzione e natura giuridica

1. E' istituito, a decorrere dal 1° ottobre 2014, l’ESTAR per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute.

2. L’ESTAR è ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione attua le proprie strategie di intervento nel servizio sanitario regionale per le funzioni previste dall’articolo 101, comma 1.

3. L’organizzazione dell’ESTAR prevede:

a) un dipartimento di supporto tecnico-amministrativo per la gestione interna dell’ente;

b) dipartimenti di livello regionale per la gestione delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1;

c) sezioni territoriali di area vasta, cui afferiscono le articolazioni territoriali dei diversi dipartimenti di livello regionale.

4. A ciascun dipartimento di livello regionale di cui al comma 3, lettera b), è preposto un direttore che assicura l’attuazione del programma di attività per la funzione per la quale gli è attribuita la direzione.

5. A ciascuna sezione territoriale di area vasta di cui al comma 3, lettera c), è preposto un referente del direttore generale, individuato fra i dirigenti dell’ente, che garantisce il coordinamento organizzativo delle funzioni gestite dall’ente nel territorio e rappresenta la direzione aziendale nel contesto di riferimento, assicurando l'interfaccia con il coordinamento di area vasta, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale. ”.

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 101 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ 1. L’ESTAR è competente in materia di:

a) approvvigionamento di beni e servizi;

b) magazzini e logistica distributiva;

c) tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

d) tecnologie sanitarie;

e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;

f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale;

g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie. ”.

2. Il comma 1 bis dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ 1 bis. L’ESTAR garantisce:

a) la coerenza della programmazione delle proprie attività con la programmazione delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale a livello di area vasta;

b) l’unitarietà a livello regionale della gestione dei processi relativi alle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1;

c) l’ottimizzazione delle risorse all’interno dei dipartimenti di cui all’articolo 100, comma 3, lettera b), sviluppando le localizzazioni territoriali necessarie per ciascuna funzione sulla base della tipologia di attività;

d) i livelli territoriali di intervento che si rendano necessari per la funzionalità operativa, sviluppandoli secondo principi di standardizzazione e omogeneità;

e) lo sviluppo di modelli organizzativi volti all’individuazione di strutture ad alta specializzazione;

f) la partecipazione ai processi valutativi regionali per le innovazioni tecnologiche. ”.

3. Il comma 1 ter dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 è abrogato.

4. Al comma 2 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 le parole: “ agli ESTAV ” sono sostituite dalle seguenti: “ all'ESTAR ”.

5. Al comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 le parole: “ lettere c), d), e), g) ” sono sostituite dalle seguenti: “ lettere c), f), g) ”.

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“ 3 bis. L’ESTAR può svolgere procedure di gara per l’affidamento dei servizi socio-sanitari su richiesta delle aziende unità sanitarie locali, previa intesa fra quest’ultime e tutti gli enti locali direttamente interessati. ”.

7. Il comma 4 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ 4. L’ESTAR fa parte della rete telematica toscana ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale Toscana); esso concorre, con gli strumenti e le modalità ivi previste, al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo 10 della stessa l.r. 1/2004 e contribuisce, attraverso il coordinamento delle politiche e delle attività di sviluppo del settore, alla promozione della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. ”.

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“ 4 bis. Nel rispetto del d.lgs. 196/2003, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a definire i criteri e le modalità del sistema di relazioni tra l’ESTAR e le aziende sanitarie in ordine ai trattamenti di dati correlati alle funzioni di cui al comma 1. ”.

9. Al comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005 le parole: “ Gli ESTAV possono ” sono sostituite dalle seguenti: “ L'ESTAR può ”.

 

     Art. 15. Inserimento dell'articolo 101.1 nella l.r. 40/2005 (1)

1. Dopo l’articolo 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“ Art. 101.1 - Acquisto beni e servizi

1. L’ESTAR concorre alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie, con cui determina i relativi fabbisogni in stretta condivisione e coerenza con le indicazioni regionali orientate all’appropriatezza d’uso e alla compatibilità economico-finanziaria.

2. L’ESTAR organizza la programmazione annuale dell’attività contrattuale al fine di razionalizzare gli acquisti ed ottimizzarne i costi, attraverso processi coerenti con la tipologia di bene o servizio e garantendo livelli regionali di aggregazione del fabbisogno.

3. La programmazione annuale delle attività può altresì individuare aree di intervento nelle quali il livello ottimale di aggregazione dia adeguata risposta ad un diverso e più ristretto ambito territoriale, in particolare per quanto attiene a gare relative a servizi ed altri settori merceologici diversi da farmaci, dispositivi medici e beni economali.

4. L’ESTAR opera quale centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie ed é pertanto soggetto a tutte le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse.

5. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), nonché in conformità alla legge regionale 17 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), disciplina con regolamento l’esercizio dell’attività contrattuale dell’ESTAR quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) requisiti di professionalità e modalità di nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell’esecuzione, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra l’ESTAR e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attività amministrative connesse alle funzioni tecniche trasferite e l’ottimale impiego delle risorse nell’ambito del servizio sanitario regionale;

b) funzioni di competenza del responsabile unico del procedimento e del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei contratti, anche per le finalità di cui alla lettera a);

c) modalità di costituzione dei collegi tecnici e delle commissioni di gara;

d) modalità di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all’articolo 8 della l.r. 38/2007.”.

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 101 bis della l.r. 40/2005

1. All’alinea del comma 1 dell'articolo 101 bis della l.r. 40/2005 le parole: “ L'ESTAV ” sono sostituite dalle seguenti: “ L'ESTAR ” e le parole: “ nell'area vasta ” sono sostituite dalle seguenti: “ in ciascuna area vasta ”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 101 bis della l.r. 40/2005 la parola: “ ESTAV ” è sostituita dalla seguente: “ ESTAR ”.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 101 bis della l.r. 40/2005 le parole: “ del medesimo ESTAV ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'ESTAR ”.

4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 101 bis della l.r. 40/2005 la parola: “ ESTAV ” è sostituita dalla seguente: “ ESTAR ”.

5. Il comma 2 dell'articolo 101 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ 2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni espletati dall'ESTAR, ancorché in forma non unificata, sono utilizzate da tutte le aziende sanitarie comprese nell'area vasta. Alle graduatorie possono attingere anche le aziende sanitarie delle altre aree vaste. ”.

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 102 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 40/2005 le parole: “ degli ESTAV ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'ESTAR ”.

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 103 della l.r. 40/2005 la parola: “ ESTAV ” è sostituita dalla seguente : “ ESTAR ”.

2. Al comma 2 dell'articolo 103 della l.r. 40/2005 la parola: “ ESTAV ” è sostituita dalla seguente: “ ESTAR ”.

3. Il comma 3 dell'articolo 103 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ 3. Le modalità di nomina, i requisiti soggettivi, le cause di incompatibilità, le cause di inconferibilità e quelle di decadenza del direttore generale dell'ESTAR, nonché le modalità di sostituzione nel caso di dimissioni o morte sono le stesse previste per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali. ”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 103 della l.r. 40/2005 sono inseriti i seguenti:

“ 3 bis. Annualmente l’operato del direttore generale viene valutato sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione, con particolare riferimento alla efficacia dei risultati, al livello di servizio reso alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale e alla efficienza della struttura. ”

“ 3 ter. Al rapporto di servizio del direttore generale dell'ESTAR si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 4 e 5. ”.

5. Al comma 5 dell'articolo 103 della l.r. 40/2005 le parole: “ I direttori degli ESTAV, qualora dipendenti ” sono sostituite dalle seguenti: “ Il direttore dell'ESTAR, qualora dipendente ” e le parole: “ sono collocati ” sono sostituite dalle seguenti: “ è collocato ”.

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 104 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il consiglio direttivo è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie della Toscana. ”.

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

“ d bis) esprime parere sugli altri atti di gestione individuati con deliberazione della Giunta regionale. ”.

3. Il comma 4 dell'articolo 104 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ 4. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano il direttore generale dell'ESTAR ed il direttore generale della direzione regionale competente per materia senza diritto di voto. ”.

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 105 della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 105 della l.r. 40/2005 la parola: “ ESTAV ” è sostituita dalla seguente: “ ESTAR ”.

2. Al comma 3 dell'articolo 105 della l.r. 40/2005 la parola: “ ESTAV ” è sostituita dalla seguente: “ ESTAR ”.

 

     Art. 21. Sostituzione dell'articolo 106 della l.r. 40/2005

1. L'articolo 106 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ Art. 106 - Direttore amministrativo

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale dell'ESTAR si avvale della collaborazione di un direttore amministrativo, che esprime parere obbligatorio sugli atti dell’ente.

2. Il direttore amministrativo è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto delegato ed è nominato dal direttore generale dell'ESTAR con provvedimento motivato; al direttore amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 7, 10, 11 e 12. ”.

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 106 bis della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 106 bis della l.r. 40/2005 le parole “ titolo II ” sono sostituite dalle seguenti: “ titolo III ”.

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 107 della l.r. 40/2005

1. All’alinea del comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 40/2005 le parole: “ degli ESTAV ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'ESTAR ”.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

“ b) la tipologia, le modalità di costituzione e l’articolazione delle strutture nel rispetto del principio di un unico dipartimento per ciascuna funzione o gruppi di funzioni di cui all’articolo 101, comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 100, comma 3; ”.

3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

“ d bis) le modalità di funzionamento del consiglio direttivo. ”.

4. Al comma 2 dell'articolo 107 della l.r. 40/2005 le parole “ gli ESTAV abbiano ” sono sostituite dalle seguenti: “ l'ESTAR abbia ”.

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 108 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 108 della l.r. 40/2005 le parole: “ degli ESTAV ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'ESTAR ”.

2. Al comma 2 dell'articolo 108 della l.r. 40/2005 le parole: “ gli ESTAV si conformano ” sono sostituite dalle seguenti: “ l'ESTAR si conforma ”.

3. Al comma 3 dell'articolo 108 della l.r. 40/2005 la parola: “ ESTAV ” è sostituita dalla seguente: “ ESTAR ”.

4. Al comma 4 dell'articolo 108 della l.r. 40/2005 la parola: “ ESTAV ” è sostituita dalla seguente: “ ESTAR ”.

 

     Art. 25. Sostituzione dell'articolo 109 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 109 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ Art. 109 - Finanziamento

1. Per lo svolgimento della propria attività l’ESTAR utilizza:

a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale dipendente dell'ente;

b) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell'ente, diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101;

d) corrispettivi per cessione di beni e servizi resi alle aziende ed agli altri enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 101;

e) eventuali corrispettivi per servizi e prestazioni diversi da quelli di cui all'articolo 101, resi alle aziende ed agli altri enti del servizio sanitario regionale.

2. I finanziamenti assegnati dalla Regione per le funzioni di cui all'articolo 101, comma 1, lettera c), sono determinati annualmente dalla Giunta regionale sulla base di un programma operativo predisposto dall’ESTAR. ”.

 

     Art. 26. Modifiche all'articolo 110 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 110 della l.r. 40/2005 le parole: “ degli ESTAV ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'ESTAR ”.

2. Al comma 2 dell'articolo 110 della l.r. 40/2005 la parola: “ ESTAV ” è sostituita dalla seguente: “ ESTAR ”.

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 132 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 132 della l.r. 40/2005 le parole: “ gli ESTAV ” sono sostituite dalle seguenti: “ l'ESTAR ”.

2. Al comma 3 dell'articolo 132 della l.r. 40/2005 le parole: “ degli ESTAV ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'ESTAR ”.

 

     Art. 28. Modifiche all'articolo 133 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 40/2005 la parola: “ ESTAV ” è sostituita dalla seguente: “ ESTAR ”.

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 40/2005 le parole: “ gli ESTAV ” sono sostituite dalle seguenti: “ l'ESTAR ”.

 

     Art. 30. Abrogazione dell'articolo 141 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 141 della l.r. 40/2005 è abrogato.

 

     Art. 31. Inserimento dell'articolo 142 quater nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 142 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“ Art. 142 quater - Disposizioni transitorie in materia di ESTAR

1. Entro il 30 settembre 2014 il Presidente della Giunta regionale nomina il direttore generale dell'ESTAR.

2. Entro il 30 settembre 2014 il Consiglio regionale effettua le designazioni dei due componenti del collegio sindacale di sua competenza.

3. Entro il 15 novembre 2014 il direttore generale dell’ESTAR:

a) adotta il programma annuale di attività, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, lettera a);

b) adotta il bilancio economico preventivo per l'anno 2015, ai sensi dell’articolo 108, comma 3;

c) trasmette lo schema di regolamento generale alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere ai sensi dell’articolo 107.

4. La Giunta regionale esprime il parere di cui al comma 3, lettera c), nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dello schema di regolamento generale, decorso il quale il direttore generale può procedere all’approvazione del regolamento generale.

5. Fino al 31 dicembre 2014 l'ESTAR per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture ed il personale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) di cui all'articolo 142 quinquies. ”.

 

     Art. 32. Inserimento dell'articolo 142 quinquies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 142 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“ Art. 142 quinquies - Disposizioni transitorie in materia di ESTAV

1. Dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 l'ESTAV dell'Area vasta nord-ovest, l’ESTAV dell'Area vasta centro e l’ESTAV dell'area vasta sud-est proseguono la gestione dell'attività già intrapresa ed avviano quelle previste dal programma annuale di attività dell’ESTAR.

2. Gli atti non previsti nel programma annuale di attività sono adottati solo se autorizzati dall’ESTAR. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione all'ESTAR, il direttore generale dello stesso non si esprime negativamente.

3. I consigli direttivi degli ESTAV sono sciolti con effetto dal 1° ottobre 2014.

4. Dal 1° ottobre 2014 i direttori generali degli ESTAV o, in caso di loro vacanza, i direttori amministrativi o i commissari nominati ai sensi dell’articolo 39, comma 9, svolgono le funzioni di commissario straordinario. Le funzioni di commissario straordinario cessano alla data di soppressione degli ESTAV.

5. Ai commissari degli ESTAV nominati ai sensi dell’articolo 39, comma 9, non si applica la previsione di cui al comma 9 bis, lettera c), del medesimo articolo.

6. Il direttore generale, nel caso in cui assuma le funzioni di commissario straordinario, sostituisce il direttore amministrativo e ne esercita le funzioni.

7. Il commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.

8. L'atto di ricognizione è certificato dal collegio sindacale di ogni ESTAV entro il 31 dicembre 2014.

9. Gli ESTAV sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015.

10. L'ESTAR subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti agli ESTAV in corso alla medesima data.

11. Ai fini della gestione unitaria del servizio di cassa dell’ESTAR, l’ESTAV dell’Area vasta centro avvia, all’entrata in vigore della legge regionale 19 maggio 2014, n. 26 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 51/2009, alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012), le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, con il supporto dell’ESTAV dell’Area vasta nord-ovest e dell’ESTAV dell’Area vasta sud-est. ”.

 

     Art. 33. Inserimento dell'articolo 142 sexies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 142 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“ Art. 142 sexies - Disposizioni transitorie relative al personale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 l'ESTAR subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere presso gli ESTAV.

2. La direzione regionale competente per materia attiva uno specifico tavolo di confronto e contrattazione con le organizzazioni sindacali per la definizione di criteri e modalità attuative in materia di personale. ”.

 

     Art. 34. Inserimento dell'articolo 142 septies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 142 sexies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“ Art. 142 septies - Disposizioni di prima applicazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 26/2014, la Giunta regionale con deliberazione formula indicazioni operative per lo svolgimento degli adempimenti connessi all'istituzione dell'ESTAR. ”.

 

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti organizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 51/2009

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti organizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è inserito il seguente:
“ 1 bis. La Giunta regionale determina l’importo e le modalità di erogazione del rimborso spese spettante al valutatore del sistema trasfusionale inserito nell’elenco nazionale. ”.

 

     Art. 36. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 51/2009

1. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

“ 5. La Regione svolge le funzioni di verifica sulle attestazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie con le modalità definite in apposito atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi degli operatori del dipartimento della prevenzione e delle aree tecniche di una azienda unità sanitaria locale diversa da quella soggetta a verifica e, se ritenuto necessario in relazione agli accertamenti da porre in essere, anche di professionisti di altre strutture organizzative, anche essi in servizio presso un’azienda sanitaria diversa da quella soggetta a verifica. ”.

2. Il comma 5 bis dell’articolo 15 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

“ 5 bis. La Regione, con periodicità biennale, svolge funzioni di verifica sul possesso dei requisiti di tutti i servizi trasfusionali, con le modalità definite con atto del dirigente regionale competente per materia ed avvalendosi degli operatori di cui al comma 5 e di un valutatore per il sistema trasfusionale inserito nell’elenco nazionale istituito con d.m. salute 26 maggio 2011. ”.

3. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 15 della l.r.51/2009 è aggiunto il seguente:

“ 5 ter. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti agli operatori e ai professionisti di cui ai commi 5 e 5 bis, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione. ”.

 

     Art. 37. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 51/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 51/2009 le parole: “ e correlato piano degli investimenti aziendale ” sono sostituite dalle seguenti: “ comprensivo delle indicazioni dei relativi costi ”.

2. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 51/2009 le parole: “ dei dipartimenti di prevenzione ” sono sostituite dalle seguenti: “ degli operatori e dei professionisti ”.

 

     Art. 38. Sostituzione dell'articolo 47 della l.r.51/2009

1. L’articolo 47 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 47 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui all’articolo 6 bis, comma 1 bis, articolo 15, commi 5 e 5 bis, e articolo 16, comma 4, 42 e 45, stimati annualmente in complessivi euro 530.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate sull'unità previsionale di base (UPB) 243 “Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014 – 2016, annualità 2015 e 2016.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. ”.

 

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico)

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 85/2009

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico), è aggiunto il seguente:

“ 4 bis. La Fondazione si avvale dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) per l'esercizio delle seguenti funzioni tecniche, amministrative e di supporto:

a) approvvigionamento di beni e servizi;

b) gestione dei magazzini e della logistica;

c) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare della Fondazione;

d) gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale. ”.

 

CAPO IV - Modifiche alla l egge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006)

 

     Art. 40. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 81/2012

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006), è inserito il seguente:

“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale i dati contenuti nel sistema informativo tributario di cui all’articolo 22 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.”.

CAPO V - Norma finale

 

     Art. 41. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.