Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 04/06/2014 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione della legge) |
Art. 2. (Tipologie di controllo) |
Art. 3. (Modalità, strumenti e procedure per il controllo) |
Art. 4. (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) |
Art. 5. (Controllo strategico e di gestione) |
Art. 6. (Funzione di audit) |
Art. 7. (Verifica ispettiva) |
Art. 8. (Organismi indipendenti di controllo interno) |
Art. 9. (Collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti) |
Art. 10. (Disposizioni finali) |
Art. 11. (Norma finanziaria) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 1.8.33 - L.R. 4 giugno 2014, n. 17.
Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia
(B.U. 6 giugno 2014, n. 23, suppl.)
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione della legge)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia, determina modalità, strumenti e procedure per il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità.
2. La presente legge si applica alle strutture organizzative della Giunta regionale.
3. L'attività di vigilanza e controllo, nei confronti degli enti del sistema regionale, di cui agli allegati A1 e A2 della
3 bis. Gli enti e le società di cui alla sezione I dell'Allegato A1 della
Art. 2. (Tipologie di controllo)
1. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione statale e, in particolare, dal
a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) il controllo strategico per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione del programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 5 della
c) il controllo di gestione per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
d) la valutazione delle prestazioni del personale, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale.2. La Giunta regionale, per valutare e migliorare il sistema dei controlli interni, si avvale di una funzione di audit.
3. La Giunta regionale assicura, altresì, il controllo degli adempimenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità e di trasparenza delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa ai sensi della
Art. 3. (Modalità, strumenti e procedure per il controllo)
1. I controlli interni, secondo il principio di proporzionalità correlato alla gravità dei rischi, perseguono un corretto rapporto tra costi e benefici, tracciano a tutti i livelli le responsabilità delle attività svolte, assicurano la trasparenza delle procedure, prevedono flussi informativi idonei a monitorare gli esiti dei controlli effettuati, garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni e la tempestiva adozione delle azioni correttive.
2. I controlli si svolgono con l'ausilio di strumenti idonei, a seconda dei casi, ad accertare la conformità delle azioni e procedure controllate alle disposizioni a esse applicabili, a verificare la completezza e la pertinenza dei documenti e delle registrazioni a supporto di dette azioni e procedure.
3. Le procedure per il controllo individuano l'ambito, le responsabilità, gli obiettivi, gli obblighi dei destinatari del controllo, nonché i destinatari dell'informativa sugli esiti e le azioni conseguenti.
Art. 4. (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)
1. I dirigenti assicurano la regolarità amministrativa dei propri atti. I direttori e i dirigenti esprimono, congiuntamente, parere di regolarità amministrativa sulle proposte di atti da sottoporre al Presidente della Regione e alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. Gli atti dei dirigenti con effetti finanziari o anche patrimoniali sono sottoposti al visto di regolarità contabile del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria.
3. La Giunta regionale definisce la procedura per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali, secondo principi generali di revisione aziendale.
Art. 5. (Controllo strategico e di gestione)
1. La Giunta Regionale attua il programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 5 della
2. La Giunta regionale verifica la coerenza delle azioni pianificate annualmente con il programma regionale di sviluppo, ne monitora l'attuazione con particolare riferimento agli obiettivi prioritari e ne rende una lettura sintetica e strategica, anche con l'obiettivo di aggiornare i documenti di programmazione.
3. La Giunta regionale assicura il conseguimento dei risultati attesi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, mediante la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra azioni pianificate e risultati conseguiti, con riferimento al rapporto tra costi e risultati, anche con la finalità di intraprendere le opportune azioni correttive.
4. I programmi e le azioni da assoggettare al controllo strategico e al controllo di gestione, nonché i relativi strumenti e modalità di attuazione, sono definiti dalla Giunta regionale.
Art. 6. (Funzione di audit)
1. La Giunta regionale si avvale di una funzione di audit per valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni, anche mediante la verifica dei processi, delle procedure e delle operazioni, nonché per verificare i sistemi di gestione e controllo degli enti del sistema regionale di cui all'art. 1, comma 3.
2. La Giunta regionale incardina la funzione di audit a un livello organizzativo che ne consenta lo svolgimento in piena autonomia.
3. La funzione di audit può svolgere controlli nei confronti dei soggetti che siano destinatari di provvedimenti, sovvenzioni, contributi, sussidi o altri vantaggi economici diretti e indiretti, oggetto dell'attività di audit.
4. La struttura organizzativa preposta alla funzione di audit relaziona annualmente sull'attuazione del programma di interventi di audit previsti dai relativi documenti di pianificazione al Presidente della Regione, che ne dà comunicazione alla Giunta regionale. La relazione annuale è successivamente trasmessa al Consiglio regionale.
Art. 7. (Verifica ispettiva)
1. La Giunta regionale o il Segretario generale della Presidenza, quando emergono fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione, possono disporre una verifica ispettiva per individuare eventuali responsabilità disciplinari e amministrative.
2. La verifica ispettiva è condotta nel rispetto del principio del contraddittorio, nei confronti dei soggetti interessati.
Art. 8. (Organismi indipendenti di controllo interno)
1. Nell'ambito della Giunta regionale sono presenti i seguenti organismi indipendenti di controllo interno:
a) [il Comitato dei controlli di cui all'articolo 20 della
b) l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 30 della
c) [il Comitato per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri di cui all'articolo 10 della
d) il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 2 della
d bis) l'Organismo regionale per le attività di controllo di cui alla legge regionale recante (Istituzione del Organismo regionale per le attività di controllo) [4].
Art. 9. (Collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti)
1. La Regione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, promuove opportune intese con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, dirette a realizzare ulteriori forme di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della
Art. 10. (Disposizioni finali) [5]
1. All'articolo 20 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Il provvedimento di costituzione del comitato individua e assegna il contingente di personale di cui può avvalersi, nonché il componente che lo presiede. La Giunta regionale delibera il programma annuale di attività del comitato entro il 31 dicembre di ogni anno, includendovi prioritariamente le verifiche proposte dal comitato.';
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. Il Presidente del comitato, al termine di ciascuna verifica, informa il Segretario generale della Presidenza dell'esito dell'esame effettuato e dei correttivi proposti. Il comitato dei controlli riferisce semestralmente entro il 20 giugno e il 20 dicembre sugli esiti dell'attività svolta con relazione del suo Presidente indirizzata al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, il quale lo trasmette alle commissioni competenti, e al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione.'.
2. All'articolo 10 della
a) [la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
'c) relaziona semestralmente, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, circa la propria attività alla Giunta ed al Consiglio regionale'] [6].
Art. 11. (Norma finanziaria)
1. Alle spese necessarie per l'attività di formazione del personale impegnato in attività di Internal Auditing di cui al comma 3 dell'articolo 1, quantificabili rispettivamente in euro 5.000,00 per il 2014 ed euro 20.000,00 per il 2015 si fa fronte mediante la riduzione di pari importo di competenza e di cassa per gli anni 2014 e 2015 della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - Programma 01 'Fondi di riserva' e corrispondente aumento della disponibilità di competenza e di cassa della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di controllo' - Programma 10 'Risorse Umane' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
2. A decorrere dal 2016 le spese di cui al comma 1 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22 della
3. Dall'attuazione dei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Lombardia.
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma inserito dall'art. 13 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 9 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 9 della
[4] Lettera inserita dall'art. 9 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 34 della