Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 01/10/2014 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e obiettivi) |
Art. 2. (Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio) |
Art. 3. (Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio) |
Art. 4. (Ambito di applicazione) |
Art. 5. (Norme finali e transitorie) |
Art. 6. (Pubblicazione e obbligo di trasparenza) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 1.3.20 - L.R. 1 ottobre 2014, n. 25.
Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio
(B.U. 1 ottobre 2014, n. 40, suppl.)
Art. 1. (Finalità e obiettivi)
1. La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto.
Art. 2. (Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio)
1. Per i consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 3, della
2. La disciplina prevista dal comma 1 si applica anche ai consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 3, della
Art. 3. (Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio) [1]
1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2 [2].
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00, secondo quanto stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 4. (Ambito di applicazione) [3]
1. A far tempo dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dall'articolo 3è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.
2. L'articolo 3 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno vitalizio indiretto, in caso di decesso del consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi indiretti dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 24.000,00, secondo quanto stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 5. (Norme finali e transitorie)
1. I minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di spesa del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e per gli esercizi successivi.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della
3. L'erogazione dell'assegno vitalizio è sospesa per il periodo nel quale il beneficiario ricopre incarichi remunerati presso enti o società della pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.
Art. 6. (Pubblicazione e obbligo di trasparenza)
1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato [4]
VITALIZIO DIRETTO
vitalizio diretto mensile (per scaglioni) |
aliquota (per scaglioni) |
riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni |
fino a euro 1.500,00 |
5,00% |
5,00% sull'intero importo |
oltre euro 1.500,00 e fino a euro 2.500,00 |
8,00% |
euro 75,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 1.500,00 |
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00 |
10,00% |
euro 155,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00 |
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00 |
14,00% |
euro 255,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00 |
oltre euro 4.500,00 |
16,00% |
euro 395,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00 |
VITALIZIO INDIRETTO
vitalizio indiretto mensile (per scaglioni) |
aliquota (per scaglioni) |
riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni |
fino a euro 2.000,00 |
5,00% |
5,00% sull'intero importo |
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 2.500,00 |
8,00% |
euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00 |
oltre euro 2.500,00 e fino a euro 3.500,00 |
10,00% |
euro 140,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00 |
oltre euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00 |
14,00% |
euro 240,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00 |
oltre euro 4.500,00 |
16,00% |
euro 380,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00 |
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[4] Allegato abrogato dall'art. 6 della