Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 13/12/2011 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Riduzione delle indennità - Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1996 n. 17 'Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia') |
Art. 2. (Abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato - Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 "Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità [...] |
§ 1.3.16 - L.R. 13 dicembre 2011, n. 21.
Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali
(B.U. 16 dicembre 2011, n. 50 suppl.)
Art. 1. (Riduzione delle indennità - Modifiche alla
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, alla
a) all'alinea del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole 'parlamento nazionale,' sono inserite le seguenti: 'alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 10 % e';
b) al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole 'parlamento nazionale,' sono inserite le seguenti: 'alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 10 %.';
c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 4 le parole '1/18' sono sostituite dalle seguenti: '1/12';
d) è abrogato il comma 3 dell'articolo 6;
e) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'1. Dall'anno 2013 l'indennità di funzione e la diaria di cui agli articoli 2 e 3 sono aggiornate con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT'.
Art. 2. (Abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato - Abrogazione della
1. Dalla X legislatura regionale è abrogata la
2. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio ed all'indennità di fine mandato.
3. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali vigenti in materia.
[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della