§ 1.3.16 - L.R. 13 dicembre 2011, n. 21.
Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:13/12/2011
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Riduzione delle indennità - Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1996 n. 17 'Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia')
Art. 2.  (Abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato - Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 "Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità [...]


§ 1.3.16 - L.R. 13 dicembre 2011, n. 21.

Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali

(B.U. 16 dicembre 2011, n. 50 suppl.)

 

Art. 1. (Riduzione delle indennità - Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1996 n. 17 'Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia') [1]

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all'alinea del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole 'parlamento nazionale,' sono inserite le seguenti: 'alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 10 % e';

b) al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole 'parlamento nazionale,' sono inserite le seguenti: 'alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 10 %.';

c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 4 le parole '1/18' sono sostituite dalle seguenti: '1/12';

d) è abrogato il comma 3 dell'articolo 6;

e) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'1. Dall'anno 2013 l'indennità di funzione e la diaria di cui agli articoli 2 e 3 sono aggiornate con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT'.

 

     Art. 2. (Abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato - Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 "Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri')

1. Dalla X legislatura regionale è abrogata la legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri).

2. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio ed all'indennità di fine mandato.

3. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali vigenti in materia.


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3.