§ 1.1.89 - L.R. 5 maggio 2014, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.))


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:05/05/2014
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.))
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.1.89 - L.R. 5 maggio 2014, n. 9. [1]

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.))

(B.U. 7 maggio 2014, n. 6)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.))

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 8/2013, sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. Per l’attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 ed esclusivamente con le risorse a tal fine messe a disposizione dall’Autorità, accertata l’impossibilità, nel rispetto dei presupposti di legittimità stabiliti dalla normativa vigente, di far fronte ai relativi obblighi con personale interno al Consiglio regionale - Assemblea legislativa, il Co.re.Com. può stipulare contratti di collaborazione o consulenza con scadenze correlate al perdurare delle deleghe ricevute e dei relativi finanziamenti. Tali oneri, finanziati con risorse aggiuntive provenienti dall’Autorità e costretti da un vincolo di destinazione specifica, sono esclusi dal computo dei limiti di spesa per il personale addetto al Consiglio regionale – Assemblea Legislativa e, in particolare, dai limiti di cui agli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto limiti riferibili alle sole spese finanziate con entrate in libera disponibilità dell’Ente.

5 ter. Alla selezione di tale personale si provvederà secondo criteri predeterminati dallo stesso Co.re.Com. sulla base delle professionalità richieste dall’Autorità.

5 quater. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa mette a disposizione del Co.re.Com. le risorse trasferite dall’Autorità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 8 bis, comma 6, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, gli impegni di spesa e gli ordini di liquidazione relativi alle risorse trasferite dall’Autorità sono adottati dal competente dirigente del Co.re.Com. che ne attesta, in via definitiva, la regolarità contabile.

5 quinquies. I procedimenti di acquisizioni di beni e servizi, connessi all’attività delegata al Co.re.Com., sono assegnati al dirigente dello stesso che ne cura gli adempimenti istruttori e decisori al fine degli affidamenti e delle stipulazioni contrattuali.

5 sexies. Al termine di ciascun esercizio finanziario è redatto apposito rendiconto che, previa verifica del Collegio interno dei Revisori dei Conti di cui all’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è allegato al rendiconto del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.”.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 2014, n. 15.