Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.1 normativa istituzionale |
Data: | 05/05/2014 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.)) |
Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.1.89 - L.R. 5 maggio 2014, n. 9. [1]
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.))
(B.U. 7 maggio 2014, n. 6)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della
“5 bis. Per l’attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 ed esclusivamente con le risorse a tal fine messe a disposizione dall’Autorità, accertata l’impossibilità, nel rispetto dei presupposti di legittimità stabiliti dalla normativa vigente, di far fronte ai relativi obblighi con personale interno al Consiglio regionale - Assemblea legislativa, il Co.re.Com. può stipulare contratti di collaborazione o consulenza con scadenze correlate al perdurare delle deleghe ricevute e dei relativi finanziamenti. Tali oneri, finanziati con risorse aggiuntive provenienti dall’Autorità e costretti da un vincolo di destinazione specifica, sono esclusi dal computo dei limiti di spesa per il personale addetto al Consiglio regionale – Assemblea Legislativa e, in particolare, dai limiti di cui agli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto -
5 ter. Alla selezione di tale personale si provvederà secondo criteri predeterminati dallo stesso Co.re.Com. sulla base delle professionalità richieste dall’Autorità.
5 quater. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa mette a disposizione del Co.re.Com. le risorse trasferite dall’Autorità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 8 bis, comma 6, della
5 quinquies. I procedimenti di acquisizioni di beni e servizi, connessi all’attività delegata al Co.re.Com., sono assegnati al dirigente dello stesso che ne cura gli adempimenti istruttori e decisori al fine degli affidamenti e delle stipulazioni contrattuali.
5 sexies. Al termine di ciascun esercizio finanziario è redatto apposito rendiconto che, previa verifica del Collegio interno dei Revisori dei Conti di cui all’articolo 12 bis della
Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della