§ 3.5.144 - L.R.3 aprile 2014, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:03/04/2014
Numero:18


Sommario
Art. 1 . Sostituzione del titolo della l.r. 10/2008
Art. 2 . Modifiche all’ articolo 3 della l.r. 10/2008
Art. 3 . Modifiche all’ articolo 5 della l.r. 10/2008
Art. 4 . Modifiche all’ articolo 8 della l.r. 10/2008
Art. 5 . Sostituzione dell’ articolo 10 della l.r. 10/2008


§ 3.5.144 - L.R.3 aprile 2014, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).

(B.U. 9 aprile 2014, n. 15)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana”);

 

Considerato quanto segue:

 

1. La l.r. 10/2008 durante la sua attuazione, ha mostrato alcuni elementi di criticità, evidenziati, fra l’altro, dalla relativa nota informativa sull’attuazione delle politiche regionali n. 22 dell’aprile 2012 predisposta dal Settore Analisi della normazione del Consiglio regionale. Questi necessitano di essere superate con una revisione normativa, poiché è intenzione della Regione proseguire nell’opera di valorizzazione, ai fini turistici e culturali, dei territori interessati;

 

2. La prima criticità riguarda il procedimento di riconoscimento delle strade, in quanto l’aggregazione del 51 per cento degli operatori economici e degli enti locali dei territori interessati, richiesta per integrare almeno due delle condizioni cui è attualmente subordinata la presentazione dell’istanza di riconoscimento delle strade, si è rivelata di difficile realizzazione;

 

3 La seconda criticità è stata riscontrata nella rigidità dei criteri per la ripartizione degli stanziamenti, prevista secondo priorità decrescente. In conseguenza di tale previsione, i comitati di gestione già costituiti che, nel corso degli anni, hanno realizzato gli interventi considerati dalla l.r. 10/2008 e dal relativo bando di attuazione come prioritari, non hanno potuto completare le proprie azioni integrate poiché sugli interventi previsti per esse non erano stanziate risorse sufficienti;

 

4. Ai fini del monitoraggio degli effetti delle modifiche che si apportano alla l.r. 10/2008, si è ritenuto opportuno intervenire sul contenuto della attuale clausola valutativa, integrandola con elementi più puntuali.

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Sostituzione del titolo della l.r. 10/2008

1. Il titolo della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana” ), è sostituito dal seguente: “ Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana ”.

2. Ovunque ricorra il titolo originario della l.r. 10/2008, questo è sostituito con il titolo di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Modifiche all’ articolo 3 della l.r. 10/2008

1. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 10/2008 le parole: “ almeno due ” sono sostituite dalla seguente: “ una ”

2. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 10/2008 è abrogata.

 

     Art. 3. Modifiche all’ articolo 5 della l.r. 10/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 10/2008 le parole: “ , valutati con priorità decrescente ” sono soppresse.

 

     Art. 4. Modifiche all’ articolo 8 della l.r. 10/2008

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 10/2008 è abrogata.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’ articolo 10 della l.r. 10/2008

1. L’articolo 10 della l.r. 10/2008 è sostituito dal seguente:

“ Art. 10 - Clausola valutativa

1. Entro il 28 febbraio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sull’attuazione della legge in cui sono indicati in particolare:

a) l’elenco delle strade istituite e la composizione dei relativi comitati di gestione;

b) le risorse stanziate ed impegnate distinte per tipologia di intervento;

c) le attività realizzate dai comitati di gestione;

d) gli eventuali casi di revoca dei contributi. ”