Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 03/04/2014 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1 . Sostituzione del titolo della l.r. 10/2008 |
Art. 2 . Modifiche all’ articolo 3 della l.r. 10/2008 |
Art. 3 . Modifiche all’ articolo 5 della l.r. 10/2008 |
Art. 4 . Modifiche all’ articolo 8 della l.r. 10/2008 |
Art. 5 . Sostituzione dell’ articolo 10 della l.r. 10/2008 |
§ 3.5.144 - L.R.3 aprile 2014, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).
(B.U. 9 aprile 2014, n. 15)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La
2. La prima criticità riguarda il procedimento di riconoscimento delle strade, in quanto l’aggregazione del 51 per cento degli operatori economici e degli enti locali dei territori interessati, richiesta per integrare almeno due delle condizioni cui è attualmente subordinata la presentazione dell’istanza di riconoscimento delle strade, si è rivelata di difficile realizzazione;
3 La seconda criticità è stata riscontrata nella rigidità dei criteri per la ripartizione degli stanziamenti, prevista secondo priorità decrescente. In conseguenza di tale previsione, i comitati di gestione già costituiti che, nel corso degli anni, hanno realizzato gli interventi considerati dalla
4. Ai fini del monitoraggio degli effetti delle modifiche che si apportano alla
Approva la presente legge
Art. 1. Sostituzione del titolo della
1. Il titolo della
2. Ovunque ricorra il titolo originario della
Art. 2. Modifiche all’ articolo 3 della
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della
2. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 3 della
Art. 3. Modifiche all’ articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 4. Modifiche all’ articolo 8 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 5. Sostituzione dell’ articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“ Art. 10 - Clausola valutativa
1. Entro il 28 febbraio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sull’attuazione della legge in cui sono indicati in particolare:
a) l’elenco delle strade istituite e la composizione dei relativi comitati di gestione;
b) le risorse stanziate ed impegnate distinte per tipologia di intervento;
c) le attività realizzate dai comitati di gestione;
d) gli eventuali casi di revoca dei contributi. ”