Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.2 edilizia e lavori pubblici |
Data: | 17/09/2013 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Ambito di applicazione) |
Art. 3. (Attività di formazione e informazione) |
Art. 4. (Attività di vigilanza, controllo e prevenzione dei rischi di caduta dall'alto) |
Art. 5. (Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione) |
Art. 6. (Irricevibilità dell'istanza di permesso di costruire o della SCIA) |
Art. 7. (Regolamenti di attuazione) |
Art. 8. (Clausola valutativa) |
Art. 9. (Norme di prima applicazione, transitorie e finali) |
§ 4.2.90 - L.R. 17 settembre 2013, n. 16.
Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto.
(B.U. 25 settembre 2013, n. 43)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi stabiliti dalla legislazione statale, in particolare dal
2. La presente legge, in particolare, promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute dall'alto nello svolgimento di qualsiasi attività, tra le quali:
a) interventi diretti alla tutela della salute e sicurezza, della legalità e qualità del lavoro;
b) interventi volti alla sicurezza nell'ambito delle attività di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nell'ambito delle attività di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
c) diffusione della cultura della prevenzione dei rischi di infortunio e della sicurezza delle attività che si svolgono in quota;
d) uso di sistemi e strumenti telematici e informatici, anche ai fini di controllo e monitoraggio.
Art. 2. (Ambito di applicazione)
1. L'ambito di applicazione della presente legge riguarda ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile ed in particolare quelle attività che si svolgono nell'ambito dell'edilizia, dell'industria, dell'agricoltura, nonché dell'allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali o per altre forme di intrattenimento.
2. La presente legge non riguarda i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali, nonché le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività relative a spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e quelle relative ad ogni altra forma di intrattenimento, fatti salvi i lavori inerenti le strutture provvisorie ad esse funzionali.
Art. 3. (Attività di formazione e informazione)
1. La Regione, nel rispetto del
a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori;
b) la realizzazione di attività formative rivolte ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua gli standard formativi per la realizzazione delle attività formative di cui al comma 1.
3. La Regione, anche previ specifici accordi con i soggetti competenti in materia di salute e sicurezza, promuove iniziative volte ad estendere la cultura della prevenzione e la tutela della salute e sicurezza, in particolare con campagne di informazione e comunicazione.
Art. 4. (Attività di vigilanza, controllo e prevenzione dei rischi di caduta dall'alto)
1. La Regione, nell'ambito dei compiti di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza attribuite al Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del
2. La Regione per le finalità di cui alla presente legge, può, altresì, promuovere ulteriori forme di collaborazione per il potenziamento della prevenzione e del controllo del territorio con riferimento alle attività incluse nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO NELLE ATTIVITÀ IN QUOTA SU EDIFICI
Art. 5. (Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione)
1. Per la finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e fermo quanto previsto dal
a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura e delle facciate che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant'altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1 .
2. L'elaborato tecnico della copertura e delle facciate integra il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del
3. L'elaborato tecnico della copertura e delle facciate deve essere messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.
Art. 6. (Irricevibilità dell'istanza di permesso di costruire o della SCIA)
1. L'assenza o l'incompletezza dell'elaborato tecnico delle coperture e delle facciate di cui all'articolo 5, determina l'irricevibilità dell'istanza di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 17, commi 1 e 3, e dell'articolo 21, commi 1 e 3, della
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 7. (Regolamenti di attuazione)
1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, detta prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della stessa.
2. La Giunta regionale indica, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività incluse nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto nelle attività in quota.
Art. 8. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità d'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel prevenire i rischi di infortunio a seguito di attività che si svolgono in quota.
2. La Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga informazioni e dati:
a) sulle azioni adottate e previste dall'articolo 1, comma 2;
b) sulle attività di formazione e informazione e sulle iniziative rivolte a promuovere la cultura della prevenzione e la tutela della sicurezza;
c) sul monitoraggio dei comuni che adeguano le proprie disposizioni alle norme regolamentari con riferimento alle modalità adottate dagli stessi.
Art. 9. (Norme di prima applicazione, transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I Comuni adeguano le proprie disposizioni a quanto previsto nelle norme regolamentari di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle norme regolamentari stesse nel Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso inutilmente tale termine trovano diretta applicazione i regolamenti regionali.