Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 09/04/2013 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Ricorso al mercato) |
Art. 3. (Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani) |
Art. 4. (Disposizioni per gli enti dipendenti) |
Art. 5. (Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431 , articolo 11) |
Art. 6. (Finanziamento di programmi comunitari) |
Art. 7. (Modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1) |
Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 ) |
Art. 9. (Fondi speciali e tabelle) |
Art. 10. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione) |
Art. 11. (Copertura finanziaria) |
§ 2.3.313 - L.R. 9 aprile 2013, n. 7.
Legge finanziaria regionale 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2013 e del bilancio puluriennale 2013-2015.
(B.U. 10 aprile 2013, n. 18 - S.S. n. 2)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento annuale di programmazione (DAP), con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2013-2015 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico finanziaria regionale.
Art. 2. (Ricorso al mercato)
1. Per l'anno 2013 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti, è fissato fino all'importo di euro 311.441.058,50.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 3. (Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani)
1. Ai sensi dell' articolo 48, comma 9, della
2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
Art. 4. (Disposizioni per gli enti dipendenti)
1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella C).
2. La disposizione di cui all' articolo 10 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 5. (Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione.
1. Ai sensi dell' articolo 11, comma 6, della
TITOLO III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Art. 6. (Finanziamento di programmi comunitari)
1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2013, 2014 e 2015.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 7. (Modificazioni alla
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 8. (Modificazioni alla
1. Al comma 2 dell'articolo 53 della
Art. 9. (Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da scrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 29 della
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e triennio 2013-2015, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella allegata Tabella C).
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell' articolo 30, comma 3 della
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 10. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)
1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'articolo 82, comma 3 della
Art. 11. (Copertura finanziaria)
1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2013 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2013 e per gli anni 2014 e 2015 nel bilancio pluriennale 2013/2015.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Tabelle
(Omissis)