§ V.5.R/56 - R.R. 13 maggio 2013, n. 12.
Modifiche al Regolamento Regionale 28 dicembre 2000, n. 5: Approvazione regolamento zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:13/05/2013
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 2 del R.R. 28 dicembre 2000, n. 5)
Art. 2.  (Modifiche all’art. 2 del R.R. n. 5/99)
Art. 3.  (Modifiche all’art. 2 del R.R. n. 5/99)


§ V.5.R/56 - R.R. 13 maggio 2013, n. 12.

Modifiche al Regolamento Regionale 28 dicembre 2000, n. 5: Approvazione regolamento zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca deliberazione G.R. n. 40 del 9 febbraio 2000

(B.U. 17 maggio 2013, n. 68)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.905 del 07/05/2013 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 2 del R.R. 28 dicembre 2000, n. 5)

1. Il comma 4 dell’art. 2 è sostituito dal seguente:

4. Se l’addestramento riguarda cani da seguita su lepre e cinghiale le zone di cui al punto 3 devono essere recintate.

 

     Art. 2. (Modifiche all’art. 2 del R.R. n. 5/99)

1. Al comma 5 dell’art. 2 dopo la parola “Starna,” aggiungere le parole “Lepre e Ungulati”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’art. 2 del R.R. n. 5/99)

1. dopo il comma 5 dell’art. 2 aggiungere il seguente comma:

5 bis) Per quanto attiene le zone di tipo “B” da destinare all’addestramento e a gare cinofile con abbattimento delle specie Lepre e Ungulati, le stesse devono avere, in particolare, le seguenti caratteristiche:

a) per le zone destinate all’addestramento e abbattimento della specie Lepre, oltre alle altre di cui al comma 5, le stesse devono avere una estensione minima di Ha 30,00 (trenta)i cui perimetri devono essere delimitati da rete metallica di altezza minima di mt 1,80 di cui 30 cm. interrata. In dette zone è escluso l’utilizzo di ungulati;

b) per le zone destinate all’addestramento e abbattimento anche degli Ungulati, le stesse devono avere una estensione minima di Ha 50,00 (cinquanta) i cui perimetri devono essere delimitati da rete metallica di altezza minima di mt 2,50 di cui cm. 50 interrata, con curvatura della rete alla base verso l’esterno;

c) per quanto attiene i capi delle specie Lepre e Ungulati che verranno utilizzati nelle zone di cui ai precedenti punti a) e b) gli stessi devono riguardare soggetti muniti di contrassegno di riconoscimento.

Inoltre, il concessionario, in caso di controllo, deve esibire, tra l’altro, la certificazione di provenienza e sanitaria dei soggetti utilizzati o da utilizzare;

d) il concessionario ha l’obbligo di far sottoporre i capi di Ungulati abbattuti alle relative procedure per le indagini sanitarie ed al prelievo di campioni biologici, previsti dalla vigente normativa, presso l’ASL territorialmente competente.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.