Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 28/12/2000 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Generalità). |
Art. 2. (Caratteristiche). |
Art. 3. (Costituzione). |
Art. 4. (Gestione). |
Art. 5. (Rinnovo-Cessazione-Revoca). |
Art. 6. (Sanzioni). |
Art. 7. (Prove e gare cinofile). |
Art. 8. (Norme transitorie). |
Art. 9. (Norme finali). |
§ V.5.R/17 - R.R. 28 dicembre 2000, n. 5.
Approvazione regolamento Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di Istituzione, Gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica. Revoca deliberazione G.R. n. 40 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 5.
(B.U. 3 gennaio 2001, n. 1).
Art. 1. (Generalità).
1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 18 L.R. 27/98 e dell'art. 5 del Piano Faunistico-Venatorio-Regionale, disciplina l'istituzione, la gestione ed il funzionamento delle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, le gare e le prove cinofile.
2. Nei successivi articoli le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia saranno denominate semplicemente "Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)".
3. Le zone addestramento cani, a gestione privata, possono essere istituite nei limiti del 4% del territorio Agro-Silvo-Pastorale delle Province interessate.
4. La Regione istituisce le Z.A.C. su richiesta di Associazioni cinofile o Gruppi riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), Associazioni Venatorie e Imprenditori agricoli.
5. Nelle Z.A.C. è vietato esercitare la caccia e l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 6 L.R. 27/98.
Art. 2. (Caratteristiche).
1. Le Z.A.C. sono istituite su terreni non soggetti a coltura intensiva e comunque tutte le attività cinofile devono svolgersi nel rispetto delle colture in atto ed eventuali danni arrecati saranno a carico del concessionario.
2. Le Z.A.C. si suddividono in Zone di tipo A e Zone di tipo B. La fauna utilizzata è quella di allevamento limitatamente alle specie cacciabili.
3. Le zone addestramento cani di tipo A di estensione ricompresa tra 100 e 1.000 ettari sono destinate all'addestramento, allenamento, prove e gare in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno.
4. Se l’addestramento riguarda cani da seguita su lepre e cinghiale le zone di cui al punto 3 devono essere recintate [1].
5. Le zone addestramento cani di tipo B, di estensione ricompresa tra 10 e 100 ettari, sono destinate all'addestramento e a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria limitatamente alle specie cacciabili: Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre e Ungulati per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa [2].
5 bis) Per quanto attiene le zone di tipo “B” da destinare all’addestramento e a gare cinofile con abbattimento delle specie Lepre e Ungulati, le stesse devono avere, in particolare, le seguenti caratteristiche:
a) per le zone destinate all’addestramento e abbattimento della specie Lepre, oltre alle altre di cui al comma 5, le stesse devono avere una estensione minima di Ha 30,00 (trenta)i cui perimetri devono essere delimitati da rete metallica di altezza minima di mt 1,80 di cui 30 cm. interrata. In dette zone è escluso l’utilizzo di ungulati;
b) per le zone destinate all’addestramento e abbattimento anche degli Ungulati, le stesse devono avere una estensione minima di Ha 50,00 (cinquanta) i cui perimetri devono essere delimitati da rete metallica di altezza minima di mt 2,50 di cui cm. 50 interrata, con curvatura della rete alla base verso l’esterno;
c) per quanto attiene i capi delle specie Lepre e Ungulati che verranno utilizzati nelle zone di cui ai precedenti punti a) e b) gli stessi devono riguardare soggetti muniti di contrassegno di riconoscimento.
Inoltre, il concessionario, in caso di controllo, deve esibire, tra l’altro, la certificazione di provenienza e sanitaria dei soggetti utilizzati o da utilizzare;
d) il concessionario ha l’obbligo di far sottoporre i capi di Ungulati abbattuti alle relative procedure per le indagini sanitarie ed al prelievo di campioni biologici, previsti dalla vigente normativa, presso l’ASL territorialmente competente [3].
6. Le Z.A.C. hanno durata di cinque anni salvo revoca o rinnovo.
7. Tutti i cacciatori cinofili possono accedere alle Z.A.C. a parità di diritti ed obblighi.
8. Le Z.A.C. devono essere costituite ad una distanza di 500 mt. dai centri abitati e dalle Zone protette, fatte salve le Z.A.C. già istituite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 3. (Costituzione).
1. La richiesta di istituzione di una zona addestramento cani è presentata alla Regione Puglia -Assessorato alla Caccia- ed alla Provincia
-Assessorato alla Caccia- competente per territorio da Associazioni
cinofile o Gruppi Cinofili riconosciuti dall'E.N.C.I., da Associazioni
Venatorie o da Imprenditori Agricoli singoli o Associati.
2. La Provincia esprime il suo parere all'Assessorato Regionale alla Caccia sentito il Comitato Tecnico Faunistico venatorio Provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. La Concessione è deliberata dalla Giunta Regionale sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale.
4. L'interessato, al fine dell'ottenimento della Concessione deve allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:
a) cartografia (mappa catastale) in scala minimo 1:25.000 dei terreni costituenti la zona addestramento cani;
b) una relazione tecnica illustrante:
- le caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio;
- la ripartizione del territorio in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;
c) elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione da trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente rinnovato. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla istituzione della zona addestramento cani vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della Concessione;
d) elenco della fauna allevata delle specie cacciabili che si intende utilizzare;
e) elenco delle voliere o recinti di ambientamento e stazionamento della fauna allevata da utilizzare;
f) atto di Costituzione e/o Statuto dell'Organismo richiedente la Gestione nel caso di Associazione;
g) regolamento di Gestione interna che preveda le modalità di accesso nella Z.A.C., il contributo economico per l'accesso, il tempo di utilizzo del territorio assegnato e relativo numero di cani accessibili, il costo per ogni singolo capo di fauna acquistato ed utilizzato per l'addestramento, la quota di partecipazione a gare o prove cinofile, nonché le modalità di controllo.
5. Le Z.A.C. devono essere tabellate con le modalità previste all'art. 20 L.R. 27/98. Le tabelle sono poste a cura e spese del Concessionario recanti la scritta nera su fondo bianco: "Regione Puglia - Zona Addestramento Cani (denominazione) di tipo__________/L.R. 27/98 art. 18".
Art. 4. (Gestione).
1. Per l'accesso ed utilizzo della Z.A.C. occorre essere muniti dell'autorizzazione del Concessionario o dell'Organo di Gestione.
2. Al termine dell'addestramento con abbattimento di fauna allevata, l'Organo di Gestione della Z.A.C. rilascerà l'opportuna certificazione sul numero di capi abbattuti, occorrente all'addestratore anche per fini di controllo filori della zona stessa, non essendo tenuto all'annotazione sul Tesserino Regionale.
3. Il Concessionario è obbligato alla tenuta di un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia nel quale sono annotati i dati anagrafici e del porto d'armi per le Z.A.C. di tipo B, delle persone autorizzate all'accesso giornalmente. Il registro è messo a disposizione della Provincia.
4. Il Concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle scritture contabili in materia fiscale.
Art. 5. (Rinnovo-Cessazione-Revoca).
1. Al fine del rinnovo della Concessione, il Concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 e comma 3.
2. La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di Concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione del territorio stesso.
3. Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta Regionale entro la data di scadenza della Concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al Concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo.
4. Nel caso di mancato rinnovo, qualora il Concessionario abbia interposto ricorso, devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.
5. La Concessione della zona addestramento cani cessa nel caso:
a) il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;
b) di rinuncia del concessionario;
c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi diritto abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi.
6. La revoca della Concessione è disposta con delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del Concessionario del presente regolamento, della normativa vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo.
Art. 6. (Sanzioni).
1. Nelle zone addestramento cani l'abbattimento di fauna selvatica comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 49 comma 1 lett. e) L.R. 27/98 per ogni capo abbattuto e l'allontanamento dalla Z.A.C.
2. Per le violazioni del presente regolamento da parte del Concessionario, la Provincia dovrà applicare in base alla gravità delle stesse una sanzione amministrativa da lt. 500.000 a lt. 3.000.000, in caso di recidiva la Provincia chiederà alla Regione la sospensiva del funzionamento della Z.A.C. da uno a tre mesi o in casi di estrema gravità la revoca della Concessione.
Art. 7. (Prove e gare cinofile).
1. Le prove a livello Nazionale ed Internazionale possono svolgersi, previa comunicazione alla Provincia interessata, nelle Zone di tipo A anche su fauna immessa per tutto l'anno, senza abbattimento e nel rispetto dei Regolamenti E.N.C.I. Durante lo svolgimento delle prove è consentito l'uso della pistola a salve.
2. Le prove cinofile a livello nazionale ed Internazionale su fauna selvatica, senza l'abbattimento, sono consentite nel rispetto dei regolamenti E.N.C.I., previo nulla osta dell'Organo di Gestione e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio:
a) nelle zone di ripopolamento e cattura;
b) nelle zone demaniali;
c) negli ambiti territoriali di caccia;
d) nelle aziende faunistico-venatorie.
Per quanto riguarda il punto c) le prove potranno tenersi dopo la chiusura della stagione venatoria. E' vietato comunque svolgere prove cinofile nei mesi di aprile e maggio nei territori ricompresi alle lettere a), b), c), d). E' consentito durante le prove l'uso della pistola a salve. Inoltre al fine di agevolare, durante le prove gli incontri con il selvatico, è consentito ripopolare a cura e spese del Comitato organizzatore quei territori interessati alle prove, con fauna selvatica allevata allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 comma 1 L.R. 27/98, previa autorizzazione della Provincia e dell'Organo di Gestione del territorio interessato di cui alle lettere precedenti. La specie di fauna utilizzata deve essere idonea agli habitat che caratterizzano i territori interessati alle prove da svolgere e presumibilmente presenti sul territorio.
3. Nelle aziende Agri-Turistico-Venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria ivi comprese le gare con abbattimento previo nulla osta del Concessionario e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio.
Art. 8. (Norme transitorie).
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento saranno prese in esame tutte le richieste di istituzione di Z.A.C. già pervenute alla Regione ed alle Province competenti per territorio.
2. Le richieste dovranno essere integrate dai documenti previsti dall'art. 3 comma 4) e sottoposte al parere dei rispettivi Comitati Tecnici Provinciali.
3. La Provincia competente per territorio, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per la tutela faunistico- venatoria lo trasmetterà alla Regione per il prosieguo dell'iter approvativo.
Art. 9. (Norme finali).
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[2] Comma così modificato dall'art. 2 del
[3] Comma inserito dall'art. 3 del