§ 4.7.71 - L.R. 11 dicembre 2012, n. 74.
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:11/12/2012
Numero:74


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 134 della l.r. 42/2000
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 134 bis nella l.r. 42/2000
Art. 3.  Modifiche all’articolo 119 della l.r. 42/2000


§ 4.7.71 - L.R. 11 dicembre 2012, n. 74. [1]

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

(B.U. 19 dicembre 2012, n. 71)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n), e o), dello Statuto;

 

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

 

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

 

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania);

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

 

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e in particolare l’articolo 134, comma 4, e l’articolo 119, comma 6;

 

Considerato quanto segue:

 

1. E’ necessario modificare la disciplina regionale relativa ai maestri di sci di altre regioni e Stati al fine di adeguarla alle disposizioni statali e in particolare al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), nonché alla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha più volte indicato la incompatibilità con il diritto europeo delle disposizioni che determinano il tempo di una prestazione temporanea di servizi;

 

2. E’ necessario equiparare le guide ambientali ai maestri di sci rispetto al superamento dell'obbligo di presentare il certificato medico attualmente previsto dall’articolo 119, comma 6 della l.r. 42/2000;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Maestri di sci

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 134 della l.r. 42/2000

1. L’articolo 134 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è sostituito dal seguente:

“Art. 134 - Maestri di sci di altre regioni e stati

1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 131.

3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di attività.

4. Ai maestri di sci, cittadini di stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri Stati che esercitano temporaneamente in Toscana.

6. Ai cittadini di Stati non membri dell'Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

7. L’esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea è subordinato alla iscrizione nell’albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L’iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 131.

8. I maestri di sci di stati non membri dell’Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 134 bis nella l.r. 42/2000

1. Dopo l’articolo 134 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

“Art. 134 bis - Esercizio abusivo della professione

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.”.

 

CAPO II - Guide ambientali

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 119 della l.r. 42/2000

1. Il comma 6 dell’articolo 119 della l.r. 42/2000 è abrogato.


[1] Abrogata dall'art. 160 della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86.