§ 1.2.40 - L.R. 21 marzo 2000, n. 38.
Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:21/03/2000
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 mediante lo stanziamento iscritto al Cap. 00100 del bilancio di previsione, la cui declaratoria viene [...]


§ 1.2.40 - L.R. 21 marzo 2000, n. 38.

Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale.

(B.U. 31 marzo 2000, n. 14).

 

Art. 1.

     1. I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.

 

     Art. 2. [1]

     1. Ai componenti della Giunta regionale si applicano le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche.

 

     Art. 3.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 mediante lo stanziamento iscritto al Cap. 00100 del bilancio di previsione, la cui declaratoria viene così modificata:

     Cap. 00100 - Competenze membri del Consiglio regionale (LL.RR. 13.6.1983) nn. 47 e 48 - L.R. 8.2.1994 n. 20) e competenze componenti della Giunta regionale non Consiglieri (art. 2 - L.R. 21 marzo 2000, n. 38).

 


[1] Articolo modificato dall'art. 39 della L.R. 9 gennaio 2009, n. 3, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 luglio 2010, n. 42 e così ulteriormente sostituito dall'art. 14 della L.R. 6 novembre 2012, n. 61.